Cosa fare quando viene richiesta la mascherina al di fuori dei casi previsti

Sovente l’utilizzo della mascherina, criticabile di per sé sotto molteplici profili, viene imposto al di fuori delle stesse previsioni ministeriali.

Appare ancora oggi opportuna una breve sintesi delle disposizioni attualmente in vigore

  • Proroga delle disposizioni ministeriali: Le disposizioni ministeriali, inizialmente stabilite con una data di scadenza al 31 dicembre 2024 sono state prorogate fino al 30 giugno 2024 in base all’ordinanza di Schillaci del 27 dicembre 2023.
  • Obbligo di utilizzo della mascherina: L’obbligo di utilizzo della mascherina rimane quindi in vigore fino al 30 giugno 2024 nei reparti ospedalieri e nelle strutture sanitarie dove sono ricoverati anziani, pazienti fragili e soggetti immunodepressi.
  • Luoghi in cui è obbligatorio l’utilizzo della mascherina: Questo obbligo riguarda specificamente i reparti ospedalieri ad alta intensità di cura, le strutture socio-sanitarie, le strutture socio-assistenziali, le strutture di ospitalità, le strutture di lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative e le strutture residenziali per anziani, anche per soggetti non autosufficienti.
  • Chi è soggetto all’obbligo: L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda gli utenti, i lavoratori e il personale sanitario, nonché i visitatori di tali strutture.
  • Altre strutture e uso della mascherina: Nei reparti e nelle sale di attesa di altre strutture, i direttori sanitari hanno il potere di imporre l’utilizzo della mascherina per l’accesso e la permanenza, mentre l’obbligo non può essere applicato negli spazi ospedalieri al di fuori dei reparti di degenza.
  • Uso della mascherina negli Ambulatori medici: La decisione sull’utilizzo della mascherina negli ambulatori medici spetta ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.
  • Esclusioni dall’obbligo: Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità che rendono l’utilizzo delle mascherine incompatibile e coloro che devono comunicare con soggetti disabili.

Cosa fare quando viene imposto l’obbligo al di fuori dei casi previsti.

Nell’ipotesi in cui viene richiesto di indossare la mascherina al di fuori delle ipotesi normativamente previste, chiedere copia del provvedimento del direttore sanitario che ne dispone l’obbligo.

Tale atto dovrà essere  motivato in relazione alla specifica situazione del reparto, cosa questa difficilmente realizzabile al di fuori delle ipotesi previste dal ministro.

Negli orari di apertura al pubblico, quindi, non potrà essere vietata la visita ai parenti degenti se non sussistono i presupposti stabiliti in ordinanza.

Nell’ipotesi in cui ciò avvenga si potrà chiedere quale estremo rimedio l’intervento delle forze dell’ordine al fine di verbalizzare l’accaduto, rilevando come il rifiuto di redazione di verbale configuri a sua volta la concretizzazione di un reato da parte degli agenti.

Vertenze giudiziarie in corso

E’ pendente presso il TAR Lazio un giudizio avente ad oggetto la legittimità dell’Ordinanza del 28 aprile 2023 del Ministero della Salute, più sopra citata, riguardante le cosiddette misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, promosso da ALI Associazione Avvocati Liberi.

La fase cautelare, (ovverosia tesa a far sospendere sin da subito l’efficacia dell’ordinanza ministeriale), non ha trovato accoglienza presso i giudici in quanto non dimostrato i cosiddetto periculum, perché a parere del Tar non sarebbe stato sufficientemente provato il grave danno alla salute.

Allo stesso tempo il Collegio ha avuto modo di evidenziare, in un passaggio, antecedente alla parte decisoria, che l’ordinanza a firma di Schillaci non sembra assistita dal requisito dell’urgenza e non è suffragata da un’istruttoria e una motivazione adeguate.

Un passaggio “pesante” questo: l’ordinanza, esplica, è vero, da un punto di vista formale, ancora i suoi effetti ma ci auguriamo vivamente che i Giudici abbiano il necessario coraggio, all’esito del giudizio di merito in corso, di dichiararla illegittima.

Speriamo solo che la sentenza arrivi prima che l’ordinanza abbia già di per sé cessato di produrre i suoi effetti, ovvero prima del decorso il termine del 30 giugno 2024, data di sua naturale “scadenza”.

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