Il Sindacato d’Azione è una realtà composta da attivisti e avvocati che dedicano tempo e competenze in modo volontario. Non siamo un ente pubblico né una struttura finanziata: siamo persone che hanno scelto di mettersi al servizio degli altri.
Crediamo che chi ha strumenti, conoscenze e possibilità abbia anche la responsabilità di aiutare chi è più fragile. Per questo siamo stati presenti dove serviva davvero: nelle sedi legali, nelle piazze, nelle scuole, accanto a lavoratori, famiglie e cittadini che si sentivano soli davanti a ingiustizie o ostacoli burocratici.
Facciamo tutto questo con spirito di servizio e senso di responsabilità. Il Sindacato d’Azione non è un servizio da cui ottenere una prestazione, ma una comunità da sostenere e di cui far parte, unendo le proprie energie a una battaglia più grande.
L’iscrizione annuale contribuisce a rendere possibile questo lavoro e dà diritto a una prima consulenza legale gratuita, in convenzione coi nostri avvocati, entro limiti chiari e sostenibili.
Quando si intraprendono percorsi giudiziari più complessi, i professionisti che collaborano con noi si impegnano a mantenere, nei limiti tariffari, compensi contenuti e accessibili. Questo spirito di solidarietà nasce sempre da una scelta personale e responsabile di chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze.
Si aderisce non solo per ricevere tutela, ma per condividere una battaglia comune: difendere i diritti, sostenere i più deboli e contribuire, insieme, a migliorare la società.
Entrare a far parte del Sindacato significa sostenere una battaglia comune per la difesa dei diritti e della dignità di tutti. Come socio, oltre a sostenere la nostra azione volontaria, puoi accedere a strumenti concreti di protezione e partecipare attivamente alla comunità.
I principali vantaggi per i soci sono:
Raccogliamo qui iniziative, progetti e realtà collegate al nostro percorso e al nostro impegno. Alcune sono nate direttamente dalla nostra esperienza, altre rappresentano collaborazioni e contributi indipendenti che arricchiscono il dibattito e la diffusione delle idee. Uno spazio aperto per dare visibilità a contenuti, esperienze e percorsi che meritano di essere conosciuti.
DENOMINAZIONE – SCOPI
Art. 1) In virtù degli artt. 18 e 39 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seg. del Codice Civile, é costituita un’ l’Associazione Sindacale intercategoriale con denominazione “SINDACATO D’AZIONE, associazione sindacale intercategoriale per la promozione e tutela del diritto al lavoro, garantito dagli artt.1, 4, 35 della Costituzione (diritto che non è legittimo subordinare a condizioni di sorta) e, più in generale, di tutti i “beni della vita” descritti e tutelati dalla Costituzione, in favore di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, con sede in Parma, via Rondani, n. 6. Il sindacato potrà istituire sedi operative secondarie anche con dislocazione territoriale, sia in Italia che all’estero e potrà aderire a confederazioni aventi finalità analoghe.
Il Sindacato d’azione si propone:
– di rappresentare i propri iscritti nei rapporti con i datori di lavoro, con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi e ramificazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti d i tutte le altre istituzioni pubbliche e private;
– d i tutelare i propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte le forme di assistenza previste dalle normative in vigore, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione dei lavoratori e pensionati alla vita reale del paese;
– d i promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l’appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo d i tutelare il lavoro ed i lavoratori e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia d i lavoro, sia in Italia che nella Comunità Europea, rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realizzazione d i tale obbiettivo;
– di contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura d i servizi che siano d i supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l’organizzazione d i convegni, seminari e dibattiti sul mondo del lavoro, sulla sua evoluzione sulle sue problematiche.
Per realizzare tal i scopi il Sindacato d’Azione potrà utilizzare tutti gli strumenti che, d i volta in volta, si renderanno necessari e/o utili per il loro raggiungimento; in particolare , a titolo esemplificativo, con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti :
– un Centro d i Assistenza Fiscale, d i cu i al D.Lgs 241/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
– un Centro Autorizzato d i Assistenza Agricola, d i cu i al D.Lgs 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
– un Patronato, d i cu i alla L. 152/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
– un Ente d i Formazione Professionale che svolga la propria attività sia rivolgendosi direttamente ai lavoratori, sia accedendo ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, una volta ottenuti i necessari riconoscimenti e/o accreditamenti delle autorità competenti;
– ogni altro ente, associazione, società la cu i costituzione e attività sia funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 2) L’Associazione Sindacale é una libera associazione a carattere volontario, a durata illimitata, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione degli associati di vivere insieme l’esperienza sindacale finalizzata alla promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali; l’Associazione Sindacale potrà inoltre aderire, su decisione del consiglio direttivo, a federazioni, centri ed organizzazioni similari, nazionali ed internazionali. Nello spirito della sua istituzione l’Associazione Sindacale potrà promuovere ed assumere iniziative a carattere civico anche nei confronti di soggetti terzi ed enti, così come organizzare eventi, manifestazioni, anche in convenzione o collaborazione con enti o soggetti pubblici e privati ed ogni altra attività od iniziativa inerente la promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali.
L’Associazione Sindacale è retta inderogabilmente dai seguenti principi:
Art. 3) L’Associazione Sindacale nella sua attività, tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze di maturazione personale della tutela dei diritti del lavoro delle sue componenti maschili e femminili non perdendo di vista la necessità che uomini e donne, mettendosi in reciproca integrazione secondo la propria originalità, assumano insieme la responsabilità della vita associativa sindacale e partecipino ad un unico impegno sociale.
Art. 4) Sono compiti ordinari dell’Associazione Sindacale l’azione per una crescita cognitiva – intellettuale e culturale dei soci e delle persone in genere, la proposta e l’organizzazione di attività culturali ricreative ed informative aperte a tutti, l’impegno affinché nell’area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica gestione delle attività.
Art. 5) L’Associazione Sindacale ha carattere pluralistico e rispetta, pertanto, l’orientamento e i convincimenti, politici e religiosi dei propri iscritti e partecipanti, a condizione che detti convincimenti non collidano con le finalità e la natura aconfessionale del sindacato. Gli scopi che essa si prefigge possono essere perseguiti anche attraverso le varie modalità di comunicazione di massa che la scienza oggi permette e che i futuro renderà disponibili.
TITOLO II
ASSOCIATI O SOCI
Art. 6) Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’Associazione Sindacale. L’Associazione Sindacale concede la qualifica di socio o associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e ne accettano lo Statuto.
I soci rinnovano ogni anno il versamento della quota associativa, uniforme per tutti, senza alcun vincolo, la loro partecipazione non ha carattere temporaneo.
Il numero degli associati all’Associazione Sindacale é illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Consiglio Direttivo.
Gli associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro accettazione, quali membri dell’ Associazione Sindacale, quale quota annuale di iscrizione. L’associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale, oltre questo la sua esclusione dall’ Associazione Sindacale non può essere deliberata se non per gravi motivi intendendo per tali:
L’associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all’ Associazione Sindacale su comunicazione scritta.
Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto dell’ Associazione Sindacale. Il Presidente, il Consiglio direttivo e l’assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica.
Gli associati che compongono l’ Associazione Sindacale sono a tutti gli effetti ASSOCIATI EFFETTIVI i quali aderiscono all’ Associazione Sindacale con rapporto a durata illimitata, salvo le ipotesi di cessazione sopra illustrate (oltre naturalmente al recesso spontaneo); gli associati hanno diritto di voto sia per le assemblee ordinarie che straordinarie.
Agli associati possono essere attribuite dal consiglio direttivo varie funzioni operative, essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità.
Gli associati che venissero meno ai loro impegni si considerano suscettibili di esclusione per gravi motivi.
Art. 7) L’ Associazione Sindacale é retta dai seguenti organi:
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8) L’assemblea dei soci é organo sovrano dell’ Associazione Sindacale. Essa può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno ed é convocata dal Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal consiglio direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci .
Art. 9) L’assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, sia postale che telematica, oppure mediante affissione nell’Albo dell’ Associazione Sindacale, almeno 10 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente.
Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori. L’assemblea deve essere convocata presso la sede od in altro luogo appositamente designato. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria é valida in prima convocazione se é presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.
Art. 10) L’assemblea comunque riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali é demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale.
Art. 11) L’assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:
— approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
— nomina gli organi direttivi e delibera la relativa revoca;
— delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione da parte del Comitato Direttivo.
Art. 12) L’assemblea straordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:
— delibera le modifiche da apportare allo Statuto;
— delibera la liquidazione o lo scioglimento dell’ Associazione Sindacale.
Art. 13) Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, il diritto di voto spetta a tutti i soci, purché in regola con le quote, gli associati minorenni sono rappresentati da un genitore o da chi li rappresenta legalmente. Ogni socio ha un voto, ai sensi dell’art. 2532, 2° comma c.c. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito della relativa delega. Non sono ammesse deleghe plurime.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14) Il comitato direttivo é composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri: un Presidente, i Consiglieri ed un segretario eletti per la prima volta dall’assemblea costituente e successivamente in caso di revoca, dimissioni o scadenza dall’assemblea dei soci ordinaria.
I componenti aggiuntivi assumono la carica di consiglieri. Nel caso in cui i componenti il comitato direttivo siano in numero di due, il Consigliere, assume altresì la veste di segretario.
Art. 15) Essi, salvo i primi, che scadranno il 31/12/2024, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il segretario, il tesoriere, mentre il Presidente é eletto dall’assemblea dei soci.
Art. 16) I compiti del comitato direttivo sono:
Art. 17) Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno 2 (due) dei suoi membri ne facciano richiesta; nel caso in cui sia composto da tre soli membri, quando nei sia fatta richiesta da un membro.
Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque dei suoi membri fra cui il Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni vengono effettuate a mezzo posta almeno 5 giorni prima o con altro mezzo telematico.
Sono, senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio.
Art. 18) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione Sindacale, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l’ Associazione Sindacale stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi. In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.
Il Presidente durerà in carica per un triennio.
Il Presidente é rieleggibile.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura l’esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed é responsabile dell’attuazione degli scopi dell’ Associazione Sindacale. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’ Associazione Sindacale. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.
Art. 19) In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente questi possono essere sostituiti temporaneamente e su delega specifica da un consigliere per il solo compimento degli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 20) Il segretario dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:
— provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l’ Associazione Sindacale;
— cura la stesura di verbali di amministrazione;
— cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all’inoltro delle convocazioni;
— svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.
Art. 21) Il tesoriere dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:
— predisporre lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all’esame dell’assemblea;
— provvede al tesseramento e all’aggiornamento del libro dei soci;
— aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;
— cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
— é responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;
— ha la custodia dei beni mobili e immobili dell’ Associazione Sindacale per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;
— controfirmare per autorizzazione ogni operazione bancaria e finanziaria, prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.
Art. 22). Gli esercizi dell’ Associazione Sindacale chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e` predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo e` convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che dovrà essere convocata per tale adempimento entro il 30 aprile di ciascun anno. Il rendiconto rimarrà depositato presso la sede dell’ Associazione Sindacale nei 15 giorni precedenti alla data di convocazione dell’assemblea per la sua approvazione, ogni associato può prenderne visione ed estrarne copie a proprie spese.
Art. 23) Avanzi di gestione.
All’ Associazione Sindacale e` vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione Sindacale stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni sindacali non lucrative, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’ Associazione Sindacale ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Collegio è formato da almeno 3 membri, il membro più anziano ne è il rappresentante
Essi sono eletti dai Soci Ordinari a maggioranza semplice degli intervenuti e restano in carica per tre anni.
I Probiviri possono essere eletti successivamente fino ad un massimo di tre volte.
Il Proboviro anagraficamente più anziano fungerà da Rappresentante del Collegio dei
Probiviri, con il compito di ricevere le richieste di intervento rivolte al Collegio, di indire le riunioni per instaurare i collegi giudicanti, e di conservare il registro delle decisioni del Collegio dei Probiviri.
Inoltre, è potere del rappresentante del Collegio dei Probiviri in accordo col Segretario
decidere se concedere eventuali nulla osta al Presidente per eventuali decisioni di
urgenza estrema ex art. 21 del presente statuto.
Il Collegio dei Probiviri non può intervenire d’ufficio su un caso, ma ogni Socio ha diritto e dovere di richiederne l’intervento nel caso ravveda infrazioni al presente statuto ed ai Regolamenti Attuativi nel comportamento di qualunque altro Socio o Carica Sociale.
Art. 25) Metodologia di giudizio del Collegio dei Probiviri e Collegio Giudicante
Per ogni caso in esame si crea un collegio di tre membri (evitando problemi di conflitto
d’interessi) che prenderà decisioni motivate informandone gli altri organi.
Laddove al Collegio venga chiesto di svolgere le proprie funzioni, i Probiviri si ritrovano e nominano tra loro un collegio giudicante di tre membri, a cui viene assegnato il caso in esame, escludendo dall’elezione al suddetto collegio qualunque proboviro che possa avere interesse in causa o essere sospettato di averlo.
Laddove questo non fosse possibile si provvederà all’assegnazione dei probiviri al collegio giudicante per sorteggio.
Il collegio giudicante, sentite le parti, decide in merito; rendendo poi edotti per iscritto
della propria decisione e delle motivazioni che l’hanno giustificata l’intero Collegio dei
Probiviri e le parti in causa.
Degli effetti della decisione dovrà poi essere reso edotto dal Rappresentante del Collegio dei Probiviri il Segretario della Associazione Sindacale per quanto gli compete.
Delle decisioni del Collegio dei Probiviri e delle motivazioni che le hanno giustificate si
terrà traccia in un apposito registro, che non sarà consultabile se non dai membri del
Consiglio dei Probiviri stesso e dalle parti in causa limitatamente ad ogni singolo giudizio, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge; ciò anche in deroga a quanto stabilito dal presente statuto rispetto alla libera consultabilità di tutti i documenti associativi da parte di tutti i componenti la Compagine Sociale.
Art. 26) Il Revisore legale dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
PATRIMONIO COMUNE
Art. 27) Il patrimonio dell’ Associazione Sindacale é costituito:
— dai beni di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l’ Associazione Sindacale.
Le quote del socio non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La medesima quota non è rivalutabile.
TITOLO X
Art. 28) In caso di scioglimento dell’ Associazione Sindacale, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall’assemblea.
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ Associazione Sindacale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione Sindacale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell’art. 30 ed alle relative norme di attuazione stabilite dall’art. 11 e seguenti del C.C.
TITOLI XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29) Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 30) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Parma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
L’arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto.
Art. 31) Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’ Associazione Sindacale.
Parma, 25/10/2021