Esonero vaccinazione minori a scuola – 3

Gli effetti della mancata vaccinazione, oltre alla sanzione amministrativa, sono differenziati fra scuola d’infanzia e scuola dell’obbligo.

Infatti, l’art. 3 bis, comma 5 del D.L. 73/2017, prevede:

Per le scuole d’infanzia

Per  i  servizi  educativi   per   l'infanzia   e   le   scuole
dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie,  la  mancata
presentazione della documentazione di cui  al  comma  3  nei  termini
previsti comporta la decadenza dall'iscrizione.

Per gli altri gradi di istruzione

La mancata presentazione della documentazione ... nei
termini previsti  non  determina  la  decadenza  dall'iscrizione  ne'
impedisce la partecipazione agli esami.

La conseguenza, quindi, della mancata vaccinazione dei minori che frequentano la scuola d’infanzia è particolarmente grave: essi non potranno iscriversi.

Si tratta di una norma in evidente contrasto con principi fondamentali che reggono il nostro ordinamento giuridico:

E’ palese la violazione dell’art. 3 della Costituzione, il quale statuisce che:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Chiara, inoltre, è la violazione di quanto stabilito dalla Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia, firmata all’ONU il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con L. 176 del 27 maggio 1991. In particolare, all’art. 28 essa prevede quanto segue:

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità.

E’ evidente, quindi, come la legge Lorenzin sia, sotto questo profilo, incostituzionale ed illegittima, ponendo un grave discrimine fra minori vaccinati e non.

Premesso ciò, appare di fondamentale importanza l’analisi delle procedure e disposizioni da seguire per evitare la decadenza dall’iscrizione e la comminazione della sanzione pecuniaria in caso di mancato vaccinazione.

Quando si verifica la decadenza dall’iscrizione

Il comma 3 dell’art. 5 sopra richiamato prevede che:

Nei dieci giorni successivi all'acquisizione  degli  elenchi  di
cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per  l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private   non   paritarie   invitano   i   genitori   esercenti    la
responsabilita' genitoriale, i tutori o  i  soggetti  affidatari  dei
minori indicati nei  suddetti  elenchi  a  depositare,  entro  il  10
luglio,   la   documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle
vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o  il  differimento  delle
stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e  3,
o  la  presentazione  della   formale   richiesta   di   vaccinazione
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

La lettura della parte in grassetto evidenzia come la presentazione della formale richiesta di vaccinazione, notificata all’ASL, permette, seppur per un periodo temporalmente circoscritto, di evitare la decadenza dall’iscrizione alla scuola d’infanzia.

Facendo riferimento a quanto precisato nei contributi precedenti di questa serie, la vaccinazione richiesta può essere legittimamente subordinata al espletamento del colloquio presso l’ASL.

La centralità delle ulteriori informazioni che l’Asl deve fornire

il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 73/2017 prevede:

In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale  di  cui
al  presente  articolo,  i  genitori  esercenti  la   responsabilità
genitoriale,  i  tutori  o  i  soggetti  affidatari  sono   convocati
dall'azienda sanitaria  locale  territorialmente  competente  per  un
colloquio  al  fine   di   fornire   ulteriori   informazioni   sulle
vaccinazioni  e  di  sollecitarne  l'effettuazione.

Come ricordato, il diritto ad essere informati, in caso di trattamenti sanitari è ribadito anche dalla Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia con Legge 145/2001, la quale prevede all’art. 5, comma 2:

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

Diventa, quindi, centrale e fondamentale l’analisi dettagliata delle procedure da seguire durante tutto l’arco del “colloquio” informativo, che può, evidentemente, anche non esaurirsi in una sola seduta.

Analizzeremo tutto ciò nei prossimi interventi.

Precedenti contributi:

Esonero vaccinazione minori a scuola – 1

Esonero vaccinazione minori a scuola – 2

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