Esonero vaccinazione minori a scuola – 2

A meno che i genitori non decidano di sottoporre spontaneamente a vaccinazione i propri figli, diventa indispensabile analizzare le procedure da seguire al fine di ottenere ulteriori informazioni.

Tale aspetto diventa cruciale al fine di:

  • appurare se esistono impedimenti che legittimino la non vaccinazione;
  • evitare la comminazione della sanzione

La legittima necessità di ulteriori informazioni

Ogni legittima scelta sulla propria salute e quella dei propri figli deve basarsi su una piena consapevolezza e, quindi, su una completa informazione ricevuta da parte dell’ASL.

La Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia con Legge 145/2001, prevede all’art. 5, comma 2

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

Il fornire adeguate e complete informazioni e, quindi, il rilascio di un consenso completo ed informato, costituiscono momenti centrali della “vicenda” avente ad oggetto le vaccinazioni obbligatorie dei nostri figli.

E’ la stessa legge Lorenzin a stabilirlo

Infatti, il comma 4 dell’art. 1 prevede:

In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale  di  cui
al  presente  articolo,  i  genitori  esercenti  la   responsabilita'
genitoriale,  i  tutori  o  i  soggetti  affidatari  sono   convocati
dall'azienda sanitaria  locale  territorialmente  competente  per  un
colloquio  al  fine   di   fornire   ulteriori   informazioni   sulle
vaccinazioni  e  di  sollecitarne  l'effettuazione.

Colloquio informativo e sottoscrizioni

1) La sottoscrizione del colloquio informativo

La sottoscrizione di un documento attestante la partecipazione al colloquio informativo è bene rilasciarla solo nel caso in cui esso dia esclusivamente atto della presenza dei genitori senza menzionare in alcun modo eventuali informazioni date. Ciò, infatti, potrebbe implicare il rilascio di consenso implicito.

2) La sottoscrizione del consenso informato

Il consenso informato, conseguente all’acquisizione di complete informazioni va, quindi, sottoscritto solo ed esclusivamente se si ritiene di avere completa contezza di quelli che sono le implicazioni collegate alla vaccinazione.

Esso non va, perciò, mai sottoscritto, quando, soggettivamente e legittimamente, si ritiene che le informazioni fornite non siano state sufficienti al riguardo.

Segue ai prossimi articoli.

Articoli precedenti: esonero vaccinazioni minori a scuola – 1

Un pensiero riguardo “Esonero vaccinazione minori a scuola – 2

  1. Che succede se non si firma il consenso informato e l’ASL si rifiuta di effettuare il trattamento sanitario (giustamente in ottemperanza alla legge 219/2017)?
    La legge lorenzin ha introdotto l’obbligo del trattamento sanitario ma non l’obbligo a dichiarare di essere d’accordo ad esso.
    L’obbligo può essere giuridicamente ritenuto assolto se un genitore mette a disposizione dell’ASL il minore ma non firma il consenso informato?

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