A meno che i genitori non decidano di sottoporre spontaneamente a vaccinazione i propri figli, diventa indispensabile analizzare le procedure da seguire al fine di ottenere ulteriori informazioni.
Tale aspetto diventa cruciale al fine di:
- appurare se esistono impedimenti che legittimino la non vaccinazione;
- evitare la comminazione della sanzione
La legittima necessità di ulteriori informazioni
Ogni legittima scelta sulla propria salute e quella dei propri figli deve basarsi su una piena consapevolezza e, quindi, su una completa informazione ricevuta da parte dell’ASL.
La Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia con Legge 145/2001, prevede all’art. 5, comma 2
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
Il fornire adeguate e complete informazioni e, quindi, il rilascio di un consenso completo ed informato, costituiscono momenti centrali della “vicenda” avente ad oggetto le vaccinazioni obbligatorie dei nostri figli.
E’ la stessa legge Lorenzin a stabilirlo
Infatti, il comma 4 dell’art. 1 prevede:
In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.
Colloquio informativo e sottoscrizioni
1) La sottoscrizione del colloquio informativo
La sottoscrizione di un documento attestante la partecipazione al colloquio informativo è bene rilasciarla solo nel caso in cui esso dia esclusivamente atto della presenza dei genitori senza menzionare in alcun modo eventuali informazioni date. Ciò, infatti, potrebbe implicare il rilascio di consenso implicito.
2) La sottoscrizione del consenso informato
Il consenso informato, conseguente all’acquisizione di complete informazioni va, quindi, sottoscritto solo ed esclusivamente se si ritiene di avere completa contezza di quelli che sono le implicazioni collegate alla vaccinazione.
Esso non va, perciò, mai sottoscritto, quando, soggettivamente e legittimamente, si ritiene che le informazioni fornite non siano state sufficienti al riguardo.
Segue ai prossimi articoli.
Articoli precedenti: esonero vaccinazioni minori a scuola – 1
Che succede se non si firma il consenso informato e l’ASL si rifiuta di effettuare il trattamento sanitario (giustamente in ottemperanza alla legge 219/2017)?
La legge lorenzin ha introdotto l’obbligo del trattamento sanitario ma non l’obbligo a dichiarare di essere d’accordo ad esso.
L’obbligo può essere giuridicamente ritenuto assolto se un genitore mette a disposizione dell’ASL il minore ma non firma il consenso informato?
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