Abbiamo già segnalato in un precedente articolo l’opportunità di procedere all’effettuazione di analisi preventive al fine di accertare il proprio stato di salute prima dell’effettuazione di una trasfusione, evidenziandone le ragioni sottostanti.
Appare, ora, di significativa importanza, porre in rilievo il diritto alla cosiddetta trasfusione autologa, ovverosia alla trasfusione mediante proprio sangue, precedentemente prelevato ed appositamente conservato.
Contrariamente a quanto si crede, cioè al fatto che il paziente debba sempre e comunque essere disposto a ricevere il sangue di terzi donatori, esiste un vero e proprio diritto all’autotrasfusione.
Infatti, le attività trasfusionali, in senso generale, sono disciplinate dalla Legge 219/2005, ma, nello specifico, esiste il Decreto ministeriale del 2 novembre 2015, il quale, all’art. 19, prevede la possibilità di raccogliere sangue ad uso autologo, ovvero per autotrasfusione:
1. Gli emocomponenti autologhi sono raccolti, preparati e
conservati con le stesse modalita' degli emocomponenti allogenici.
2. Gli emocomponenti autologhi sono identificati come tali nonche'
conservati, trasportati e distribuiti separatamente dagli
emocomponenti per uso allogenico.
3. L'Allegato IX riporta le modalita' e le procedure per la
raccolta, la preparazione, l'etichettatura e la conservazione di
sangue intero e di emocomponenti ad uso autologo.
Articolo 19 DM 2 novembre 2015
Il provvedimento normativo entra ancor più nello specifico, disciplinando minuziosamente la procedura da seguire, nell’effettuazione dell’autotrasfusione, nell’allegato IX, ove, in un passaggio si legge:
Le condizioni cliniche del paziente candidato alla raccolta autologa devono essere valutate per identificare quelle nelle quali la procedura di predeposito puo' costituire un rischio per la salute del candidato stesso.
Come si può constatare, al fine di “sconsigliare” al paziente l’utilizzo di sangue proprio occorre che la struttura sanitaria identifichi con precisione i fattori di rischio, conseguendo che il relativo rifiuto non può di certo basarsi su considerazioni generiche o di massima.
Cosa fare
Chi desidera effettuare l’autotrasfusione, previo un confronto col proprio medico di base, deve notificare per iscritto tale richiesta al servizio sanitario locale competente, acclarando, ad ogni effetto, la propria volontà di procedere in tal senso.
Il principio della condivisione del percorso terapeutico
La condivisione del percorso terapeutico, medico – paziente, anche alla luce di quanto previsto dalla Legge 219/2017 è un dato ineludibile del nostro ordinamento: la volontà della persona, salvo casi del tutto eccezionali deve essere sempre posta al centro del suo percorso di cura.
Avremo modo nel proseguo di tornare su questo importante argomento.
Grazie per le delucidazioni.
Sono presidente dell’associazione Arcadia aps e stiamo cercando aiuti legali poiché siamo in collegamento con individui che stanno cercando di realizzare una vera e propria banca del sangue per assicurarci che il sangue sia innocuo anche da spike o altri metalli pesanti. Al momento ci dicono che gli ospedali non accettano trasfusioni che non siano quelle di enti accreditati. Ci sono reali impedimenti di legge oppure è solo consuetudine?
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