Le ordinanze del Ministro della Salute non possono limitare diritti fondamentali

L’ordinanza del Ministro della Salute, come qualsiasi atto normativo, deve essere conforme alla Costituzione e non può violare i diritti costituzionalmente garantiti. In altre parole, l’ordinanza non può comprimere o limitare i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, anche se viene dichiarata urgente.

L’art. 117 della Costituzione prevede infatti che la competenza legislativa in materia di tutela della salute spetta allo Stato e, in particolare, al Parlamento, il quale deve rispettare i principi costituzionali e i diritti fondamentali dei cittadini.

Inoltre, la Corte costituzionale ha ribadito più volte che gli atti amministrativi, come le ordinanze ministeriali, devono essere conformi alla Costituzione e ai principi generali dell’ordinamento giuridico, altrimenti possono essere impugnati e annullati dal giudice amministrativo o dalla Corte costituzionale stessa.

In sintesi, l’ordinanza del Ministro della Salute non può in alcun modo comprimere i diritti garantiti dalla Costituzione, anche se dichiarata urgente, ma deve rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...