Regolamento UE n. 2014/536, i motivi della sua efficacia immediata

Il Sindacato d’Azione, dopo attenta valutazione delle varie analisi, che per il momento si sono susseguite alla presa di posizione del Sindacato di Polizia Cosap, avente ad oggetto l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2014/536, ritiene di aderire alla tesi espressa dalla citata Sigla, con particolare riferimento all’immediata entrata in vigore del regolamento per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche, con conseguente caducazione delle norme italiane pregiudicanti l’accesso al lavoro da parte dei non possessori di greenpass rafforzato anche per le seguenti ulteriori motivazioni:

  1. l’art. 28, comma 1, lettera h) del Regolamento UE 536/2014 recita: “La conduzione di una sperimentazione clinica è consentita esclusivamente se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:… h) i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica”
  1. è di tutta evidenza che l’imporre la sospensione dal lavoro, con totale pregiudizio alla percezione della retribuzione e di qualsiasi altro emolumento, ai soggetti non vaccinati, come avvenuto mediante l’emanazione dei D.L. 44/2021, 111/2021, 127/2021, 172/2021, 2 e 1/2022, costituisce un gravissimo ed indebito condizionamento finanziario, privando tali persone dei mezzi necessari per il proprio sostentamento vitale e di quello dei propri famigliari;
  1. la disposizione citata, la cui valenza interpretativa appare evidente, non può che trovare immediata applicazione, riproponendo, l’art. 28 nel suo complesso, i precetti recati dalla Sentenza del 19/09/1946 del Tribunale di Norimberga, i cui principi, da sempre, sono considerati “diritto vivente” e come tali applicabili a tutte le sperimentazioni cliniche, acclarando e facendo venire in rilievo un principio generale di portata internazionale, immanente nell’ordinamento giuridico comunitario, così come riconosciuto, da ultimo, espressamente dal già richiamato Regolamento UE n. 536/2014;
  1. in aggiunta a quanto sopra, in relazione alla somma importanza dei beni della vita tutelati, tenendo presente che le sperimentazioni dei vaccini termineranno nel 2023, deve quindi darsi un’interpretazione, non meramente letterale, ma logico sistematica estensiva alla locuzione “sperimentazione clinica”, da intendersi essa, non solo quale momento antecedente il rilascio dell’autorizzazione condizionata alla messa in commercio dei vaccini, ma anche ricomprendente la fase successiva, avente ad oggetto l’utilizzo dei medesimi per la campagna di vaccinazione, dovendosi, comunque, considerare questo ulteriore lasso temporale un momento qualificante della sperimentazione, come del resto richiesto ufficialmente da Ema ed accettato dalle stesse case farmaceutiche;
  2. l’art. 1 del Regolamento, espressamente, inoltre, prevede che il medesimo si applichi a tutte le sperimentazioni cliniche, nessuna esclusa, nell’ambito dell’Unione Europea;
  3. ed infine, l’articolo 3 statuisce che una sperimentazione clinica può essere condotta esclusivamente se:
    • a) i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti sono tutelati e prevalgono su tutti gli altri interessi; nonché
    • b) è progettata per generare dati affidabili e robusti.

E’ di tutta evidenza che le ferme e precise condizioni imposte e volute dalla norma citata non sono in alcun modo rispettate nella presente campagna vaccinale.

Vale la pena ricordare anche che la normativa UE recata dai Regolamenti europei si impone quale fonte sovra ordinata rispetto alle leggi interne, con obbligo di disapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale.

La conseguenza giuridica della tesi quivi sostenuta è l’immediata caducazione, a partire dal 31 gennaio 2022, data di entrata in vigore del Regolamento UE 2014/536, degli effetti dei decreti legge sopra citati e relative leggi di conversione, nelle parti contrastanti col regolamento richiamato, con l’effetto di rendere attuale ed effettivo il diritto di accesso ai luoghi di lavoro da parte di chi oggi è sospeso in quanto non in possesso di greenpass rafforzato.

Per il presente si raccomanda vivamente, in ogni caso, di non procedere ad iniziative tese a forzare il proprio ingresso nei luoghi ove si svolge la propria attività lavorativa.

Il Sindacato d’Azione, nei prossimi giorni, diramerà ai propri iscritti le linee guida da seguire.

15 pensieri riguardo “Regolamento UE n. 2014/536, i motivi della sua efficacia immediata

  1. Grazie avevo letto ieri il testo del Regolamento Europeo 536/2014 e la Comunicazione del sindacato di Polizia a Draghi, con richiesta di annullamento di tutti i DL su GPRS e obbligo vaccinale , pena la denuncia alle autorità

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    1. Grazie a questo sindacato d’azione. Per quanto riguarda gli altri sindacati bisogna cancellarsi perché invece di aiutare gli iscritti hanno “dormito”

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  2. Tenuto conto delle tante versioni in merito a questo Regol.to UE 536/2014, sono contento che abbiate deciso di far sentire la voce dei nostri legali che sicuramente avranno un conoscenza più ampia ed esaustiva dell’argomento .
    Grazie

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  3. Ma siccome nessuno fa rispettare tutte queste leggi europee noi saremo costretti a soccombere, oppure una guerra civile. Sento e leggo tante cose contro questo governo, ma tutti questi legislatori europei, perché non si fanno sentire?

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  4. SONO con voi per sostenere il grande supporto al popolo italiano che il vostro gruppo sta producendo, la ricerca verso il SAPERE è base di risoluzione nei confronti del Sistema Criminale Integrato; sono fortemente attivo dal marzo 2020…Guido , da Trieste

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  5. Buongiorno, spero vivamente che questo Regolamento entri in vigore e soprattutto sia fatto rispettare, ma mi chiedo come mai alla caaf Cisl di Parma mi impediscano di entrare senza pass….. Non dovrebbero sapere anche loro di questo regolamento?

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  6. Inquanto ultracinquantenne, oggi mi sono recato presso un hub vaccinale, di Roma, per sottopormi all’obbligatoria vaccinazione anti Covid. Ho compilato e consegnato la modulistica di consenso alla vaccinazione rifiutandomi di firmarlo così come predisposto. Ho altresì presentato modulistica alternativa sostituendo il consenso con riferimento all’obbligo introdotto dal decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Il personale medico ha rifiutato di somministrarmi il farmaco/vaccino. Prima di lasciare l’hub ho chiamato la polizia per presentare un esposto dichiarando che non ho potuto vaccinarmi poiché non ho voluto dichiarare il falso. Attenderò che il governo predisponga la modulistica corretta.

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  7. Buongiorno spero vivamente che sia tutto vero, sospesa senza stipendio dal 10 e over 50, come mi devo comportare? Non posso più stare senza stipendio, bollette scadute e mutuo da pagare.
    Grazie

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  8. L avvocato Fusillo sostiene che questo regolamento non è applicabile in quanto il consiglio di stato avrebbe dichiarato che questi vaccini non sono sperimentali

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