Non esiste una preclusione normativa.
La regola base prevista dalla normativa vigente in tema di donazione di sangue è che non è possibile sapere chi sarà il fruitore ed il donatore. Vedasi, al riguardo, l’impianto normativo di cui alla Legge 219/2005 ed il decreto ministeriale 2 novembre 2015.
Precisato questo appare fondamentale stabilire se vi sia una vera e propria preclusione assoluta legislativa alla donazione dedicata o diretta di sangue, oppure no.
Certamente vi sono dei casi specifici in cui la donazione diretta appare necessaria, come nel caso di:
1. Gruppi ematici rari.
2. Trapianto di rene.
3. Carenza piastrinica nei neonati.
L’elencazione non è tassativa
Dovremmo domandarci, però se queste ipotesi siano esaustive, ovverosia tassative, oppure siano solo esemplificative, cioè lascino aperta la possibilità a donazioni dedicate al di fuori di queste ristrette previsioni.
La conclusione appare ovvia: l’elencazione deve intendersi aperta e le ragioni discendono dal nostro sistema di garanzie costituzionali, di salvaguardia del diritto alla tutela della propria persona, all’autodeterminazione, al diritto di libertà, di cui il diritto alla salute è una conseguente espressione.
Se così non fosse dovremmo, allora ammettere la sussistenza di un imperante monopolio dello stato sulla salute dei cittadini e, finalisticamente, sulla loro situazione esistenziale.
Ciò, a tutta evidenza, non può essere.
Cosa prevede la legge
Infatti, la legge 219/2005 non arriva a stabilire tanto.
All’art. 3 si legge:
Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonche' il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere effettuate in persone di almeno diciotto anni di eta', previa espressione del consenso informato e verifica della loro idoneita' fisica. I protocolli per l'accertamento della idoneita' fisica del donatore e della donatrice e le modalita' della donazione di sangue e di emocomponenti, nonche' del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale, sono definiti con decreto del Ministro della salute.
Non è dato, quindi, in alcun modo leggere preclusioni di sorta alle donazioni dirette o dedicate: va accertata solo l’idoneità fisica alla donazione e la compatibilità fra donante e ricevente.
Ovviamente, con questo intervento non si vuole di certo affermare che tali tipologie di donazioni siano più sicure rispetto alle altre, o che esse vadano sempre e comunque accolte, potendo sussistere certamente situazioni acclarate che le sconsiglino.
Non esiste il monopolio dello stato sulla salute
Chiarito questo, è certo, però, che non possa valere, come detto, il principio opposto, ovverosia che esse debbano sempre essere escluse ad insindacabile giudizio della struttura sanitaria, pena l’avallare il principio di monopolio dello stato sulla salute dell’individuo.
Cosa, quest’ultima, del tutto inammissibile.
Precedenti contributi
La costituzione di una associazione di donatori di sangue;
Il diritto all’autotrasfusione;