Donazione diretta o dedicata di sangue

Non esiste una preclusione normativa.

La regola base prevista dalla normativa vigente in tema di donazione di sangue è che non è possibile sapere chi sarà il fruitore ed il donatore. Vedasi, al riguardo, l’impianto normativo di cui alla Legge 219/2005 ed il decreto ministeriale 2 novembre 2015.

Precisato questo appare fondamentale stabilire se vi sia una vera e propria preclusione assoluta legislativa alla donazione dedicata o diretta di sangue, oppure no.

Certamente vi sono dei casi specifici in cui la donazione diretta appare necessaria, come nel caso di:

1. Gruppi ematici rari.
2. Trapianto di rene.
3. Carenza piastrinica nei neonati.

L’elencazione non è tassativa

Dovremmo domandarci, però se queste ipotesi siano esaustive, ovverosia tassative, oppure siano solo esemplificative, cioè lascino aperta la possibilità a donazioni dedicate al di fuori di queste ristrette previsioni.

La conclusione appare ovvia: l’elencazione deve intendersi aperta e le ragioni discendono dal nostro sistema di garanzie costituzionali, di salvaguardia del diritto alla tutela della propria persona, all’autodeterminazione, al diritto di libertà, di cui il diritto alla salute è una conseguente espressione.

Se così non fosse dovremmo, allora ammettere la sussistenza di un imperante monopolio dello stato sulla salute dei cittadini e, finalisticamente, sulla loro situazione esistenziale.

Ciò, a tutta evidenza, non può essere.

Cosa prevede la legge

Infatti, la legge 219/2005 non arriva a stabilire tanto.

All’art. 3 si legge:

Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonche'
il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di
infusione  per  allotrapianto  e  per  autotrapianto,  e  di  cellule
staminali  emopoietiche  da  cordone  ombelicale,  all'interno  delle
strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni.

Le  attivita'  di  cui  al  comma  1 possono essere effettuate in
persone  di  almeno  diciotto  anni  di  eta', previa espressione del
consenso  informato  e  verifica  della loro idoneita' fisica.

I  protocolli  per  l'accertamento  della  idoneita'  fisica  del
donatore e della donatrice e le modalita' della donazione di sangue e
di   emocomponenti,   nonche'   del  prelievo  di  cellule  staminali
emopoietiche  periferiche  e da cordone ombelicale, sono definiti con
decreto   del  Ministro  della  salute.

Non è dato, quindi, in alcun modo leggere preclusioni di sorta alle donazioni dirette o dedicate: va accertata solo l’idoneità fisica alla donazione e la compatibilità fra donante e ricevente.

Ovviamente, con questo intervento non si vuole di certo affermare che tali tipologie di donazioni siano più sicure rispetto alle altre, o che esse vadano sempre e comunque accolte, potendo sussistere certamente situazioni acclarate che le sconsiglino.

Non esiste il monopolio dello stato sulla salute

Chiarito questo, è certo, però, che non possa valere, come detto, il principio opposto, ovverosia che esse debbano sempre essere escluse ad insindacabile giudizio della struttura sanitaria, pena l’avallare il principio di monopolio dello stato sulla salute dell’individuo.

Cosa, quest’ultima, del tutto inammissibile.

Precedenti contributi

La costituzione di una associazione di donatori di sangue;

Il diritto all’autotrasfusione;

Il diritto di conoscere la provenienza del sangue trasfuso;

Trasfusioni: la necessità di analisi preventive.

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