Giudice di Piacenza: calpestati i diritti costituzionali

Importante sentenza del Giudice di Pace di Piacenza: nell’annullare l’ordinanza prefettizia – che rigettava il ricorso di una cittadina che si opponeva a una sanzione amministrativa erogata nel periodo di limitazione alla libertà di spostamento -, si evidenziano le molteplici illegittimità attuate dal Governo Conte.

Dalla limitazione dei diritti fondamentali per scelta politica e non sanitaria, alla compressione delle libertà personali, fino alla illegittima dichiarazione dello stato di emergenza.

Nello specifico la cittadina, assistita dall’Avv. Giovanna Turchio, del Foro di Piacenza e membro dell’Osservatorio giuridico Praesidium, è stata fermata in aprile 2020 mentre si stava recando dai genitori anziani bisognosi di assistenza. Nonostante l’autocertificazione, gli agenti l’hanno sanzionata in assenza di comprovate esigenze lavorative. Dopo il ricorso rigettato dal Prefetto, ci si è rivolti al Giudice di Pace che si è pronunciato qualche settimana fa.

La Giudice Maria Cristina Ferraresi, in particolare, ha pronunciato la sentenza in base alle seguenti motivazioni:

La limitazione ai diritti fondamentali (costituzionalmente garantiti) verificatosi nel periodo di emergenza sanitaria, è derivata non dalla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 in quanto tale, ma dall’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi (DPCM) per il tramite dei quali (in ragione dell’esistenza di un’emergenza sanitaria), è stata compressa – ed in alcuni casi finanche abolita – parte delle libertà fondamentali concesse al singolo individuo, accordategli sia della Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali. Vennero compresse la libertà di circolazione, la libertà di riunione, la libertà religiosa, il diritto/dovere all’istruzione, la libertà di iniziativa economica, l’inviolabilità del domicilio, la libertà personale al movimento”.

DPCM le cui disposizioni sono state dichiarate illegittime dal Tribunale ordinario di Roma agli inizi del 2021. Così come incostituzionale è stato dimostrato essere lo strumento DPCM da Presidenti emeriti della Corte Costituzionale. In ambito penale è stata richiamata la sentenza numero 54 del 27 gennaio 2021 del Gip di Reggio Emilia, secondo cui i precetti contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020 siano privi di valore giuridico in virtù dell’illegittimità del medesimo decreto.

La Giudice Ferraresi ne fa dunque discendere come: “Neanche una legge (o un atto normativo avente Forza di legge come il decreto-legge) potrebbe giammai prevedere (in via generale e astratta) l’obbligo della permanenza domiciliare disposta nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini […]”, considerato che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva (di legge e di giurisdizione), figuriamoci un DPCM.

La Giudice poi precisa molto chiaramente la differenza sostanziale tra libertà di circolazione e libertà restrizione personale: “La libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio l’affermato divieto di accedere ad alcune zone circoscritte, che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare […]. In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici in cui l’accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come è vera e propria limitazione della libertà personale”. E, si legge ancora sulla sentenza in merito allo specifico caso, quando il divieto di spostamento è assoluto ovvero “si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale”.

Infine, visto che la sanzione sarebbe stata erogata richiamando i DPCM, a loro volta adottati in ragione dell’esistenza di un’emergenza sanitaria, la Giudice Ferraresi si pronuncia anche su questo argomento: “La dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 dovrebbe ritenersi illegittima perché emanata in assenza di presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario di conseguenza anche tutti gli atti amministrativi conseguenti dovrebbero essere ritenuti illegittimi, ovvero i DPCM, che hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali dei cittadini italiani”.

Il Sindacato d’Azione, coadiuvato da alcuni avvocati di Praesidium, si complimenta con l’Avv. Giovanna Turchio per l’importante risultato ottenuto, ritenendo fondamentale ogni vittoria raggiunta a difesa dei Diritti Costituzionali dei Cittadini.

8 pensieri riguardo “Giudice di Piacenza: calpestati i diritti costituzionali

    1. Solamente il giudice può limitare la libertà personale e di circolazione in base ad un specifico reato.Quello che è stato finora approvato risulta incostituzionale.Ci voleva tanto a capirlo?

      Piace a 1 persona

  1. Finora tutte le sentenze a favore del cittadino vessato da chi ne ha lmitato le libertà in nome dell’ emergenza sono state emanate da Giudici Donna. Mi chiedo il perché dell’ assordante silenzio dei colleghi maschi.

    Piace a 1 persona

Lascia un commento