La legge permette ai singoli cittadini di organizzarsi in associazioni la cui finalità sia la raccolta del sangue.
Si tratta di un argomento della massima delicatezza e serietà.
La Legge 219/2005, che ha ad oggetto la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, all’articolo 7 prevede la possibilità da parte dei cittadini di costituire associazioni e federazioni di donatori:
Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti. Le associazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unita' di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformita' alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.
Oltre a queste due norme specifiche, diciamo attuative, sussistono, poi, norme di carattere generale e fondamentalissime, fra cui, gli articoli 32 e 18 della Costituzione, rispettivamente dedicati alla tutela della salute ed alla garanzia della libertà di associazione.
Evidentemente lo Stato non può vietare ai cittadini di associarsi, infatti, l’articolo 18 recita:
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Ogni associazione può dotarsi di un norme interne ed autonome, le quali, se rispettose dei principi generali posti dall’ordinamento, non possono essere sindacate da parte dello Stato.
E’ bene tenere presente che l’associazione costituenda può prevedere due livelli evolutivi fondamentali di cui avere contezza:
- il momento costitutivo, a mente del quale le persone che condividono i fini della medesima, aderiscono e le danno vita;
- un momento realizzativo, il quale, a sua volta, si compone di due livelli concreti:
- il livello aggregativo, formativo, di analisi dei bisogni e della pianificazione delle azioni da porre in campo, un momento, potremmo definire, di presa di coscienza delle proprie necessità e di definizione delle azioni da porre in campo per la loro tutela e soddisfacimento;
- il momento realizzativo attuativo, il momento di azione, il quale, nel pieno rispetto delle normativa esistente e non oltre essa, sia nell’agire verso gli enti sovra ordinati che nel ricevere direttive dagli enti sovraordinati, si attui in concreto la finalità dell’associazione medesima.
Le finalità e le concrete azioni di una associazione di cui stiamo discutendo, premesso quanto sopra, possono realizzarsi in una duplice direzione:
a) da un lato vivere il momento donativo (del sangue), stabilendone, in conformità alle norme, i criteri direttivi;
b) dall’altro vivere il momento ricettivo (del sangue), stabilendone, in conformità alle norme, i criteri direttivi.
La tutela del patrimonio genetico
E’ infine, evidente, come uno degli ulteriori scopi che possono rientrare a pieno nell’azione di un’associazione di cui stiamo discorrendo, potrebbe essere anche a pieno titolo, l’agire a tutela del patrimonio genetico dell’essere umano.
Ritieni importante dare vita ad una associazione che abbia quale finalità la donazione e ricezione del sangue?
Ritieni importante dare vita ad una associazione che abbia quale finalità la tutela del patrimonio genetico dell’essere umano?
Se vuoi puoi esprimere il tuo parere postando un commento qua sotto.
Scrivi una risposta a Renata borghi Cancella risposta