Come vengono individuati i minori non vaccinati
Sulla base di quanto previsto dall’art. 3 bis del D.L. 73/2017:
- ENTRO IL 10 MARZO: i dirigenti scolastici trasmettono alle ASL l’elenco degli iscritti;
- ENTRO IL 10 GIUGNO: le ASL comunicano alle scuole l’elenco degli iscritti non in regola con le vaccinazioni;
- ENTRO I 10 GIORNI SUCCESSIVI: i dirigenti invitano i genitori a dare giustificazione, entro il 10 luglio, della mancata vaccinazione (esonero o differimenti) oppure a fornire la prova dell’avvenuta prenotazione della vaccinazione presso l’ASL;
- ENTRO IL 20 LUGLIO: le scuole comunicano alle ASL l’elenco dei minori non in regola nonostante i solleciti
- DECADENZA ISCRIZIONE: il mancato rispetto degli obblighi di vaccinazione comporta, come detto, la decadenza dall’iscrizione solo per i nidi e le scuole d’infanzia.
CONSIGLIO OPERATIVO: a prescindere dall’aver ricevuto o meno la richiesta di giustificazione della mancata vaccinazione, è opportuno inviare entro il 10 luglio, all’ASL competente, la richiesta formale di vaccinazione.
Pressioni indebite alla vaccinazione
Da quanto appena esposto è evidente come ogni altra azione, diretta od indiretta, da parte della scuola affinché vengano vaccinati i minori, costituisce, potenzialmente un atto illecito. Infatti, la legge scandisce, come sopra rappresentato, i passaggi obbligatori, e se vengono assunte iniziative da parte del personale scolastico, al di fuori di essi, occorre prontamente inviare diffida.
Un aspetto fondamentale: chiedere sempre informazioni
Una informazione completa e chiara sta alla base del rilascio del consenso al trattamento sanitario, così come previsto dall’art. 1 della L. 219/2017, tale per cui è diritto dei genitori, acquisire ogni elemento utile al fine di poter rilasciare il relativo consenso alla vaccinazione dei propri figli.
Ogni atteggiamento ostruzionistico, che va sempre avversato mediante diffida, nei confronti di tali richiesti di informazioni, e può costituire reato di omissioni atti d’ufficio, sulla base di quanto disposto dall’art. 328 del codice penale.
Se non si è convinti delle spiegazioni ricevute occorre richiederne altre
Sussiste, infatti, sempre, il diritto dei genitori di richiedere ulteriori dati, nell’ipotesi in cui quelle fornite non vegano ritenute sufficienti, non potendosi, quindi, ritenere validamente conclusa la procedura con le prime informazioni ricevute se non vengono ritenute fondatamente idonee allo scopo di una completa e consapevole informazione da parte dei genitori medesimi.
Come comunicare con la scuola e l’ASL
In considerazione della delicatezza delle comunicazioni da inviare, sia alla scuola che all’ASL, è di fondamentale importanza che esse vengano inviate in modo formale, o mediante raccomandata postale o mediante pec. Occorre perciò evitare di avvalersi solo ed esclusivamente della normale email, od ancor peggio, di comunicazioni telefoniche o verbali in presenza.
Precedenti contributi:
Esonero vaccinazione minori a scuola – 1