Caduto l’obbligo del green pass rafforzato nelle strutture a lungodegenza ed RSA, grazie ad un tardivo provvedimento del governo, (D.L. 162/2022, convertito gli ultimi giorni dell’anno il L. 199/2022), rimane ora da porre rimedio alle vere e proprie contraddizioni che si stanno verificando aventi ad oggetto la richiesta di tampone nelle 48 ore per accedere alle strutture citate.
Il venir meno dell’obbligo per i sanitari dal 2 novembre 2022
Come risaputo con D.L. 162 del 31 ottobre 2022 sono stati giustamente riammessi in servizio, a partire dai primi di novembre, tutti i sanitari sospesi non vaccinati.
Il personale medico e paramedico, quindi, è rientrato in servizio con l’utilizzo delle c.d. mascherine ffp2.
Del tutto illegittimi sono i tentativi di demansionamento per evitare il contatto del personale rientrato coi pazienti fragili per le plurime evidenze scientifiche che non avvalorano questa tesi perorata da alcune Regioni in Italia.
Il contrasto normativo e la mancanza di supporti scientifici
Se, quindi, da un punto di vista di evidenze e studi scientifici e di vigenza normativa il personale sanitario può, correttamente lavorare in reparto, perché ne viene precluso l’accesso alle persone sprovviste di test antigenico?
Si tratta di un evidente contrasto legislativo che va risolto secondo i canoni ermeneutici da sempre utilizzati al fine di risolvere contraddizioni giuridiche fra norme, in contrasto fra loro.
Le norme
Il D.L. 52/2021 prevede l’obbligo di tampone per l’accesso a strutture sanitarie, il cui art. 2 bis, sancente tale imposizione, è stato abrogato dal successivo D.L. 162/2022
Il D.L. 162/2022 riammette in servizio i sanitari senza obbligo di tampone ed abroga l’art. 2 bis citato
Il D.L. 162/2022, convertito in L. 199/2022, abroga tutte le disposizioni aventi ad oggetto il green pass rafforzato e la richiesta di green pass negli altri casi.
E’ evidente la successione normativa fra il D.L 52/2021 ed il D.L. 162/2022.
La richiesta di tampone, quindi, all’accesso presso le strutture sanitarie appare sprovvisto di adeguato supporto normativo, il quale ove esistesse dovrebbe considerarsi superato in forza delle successioni di norme nel tempo.
Infatti, le ipotesi di contrasto sono state già risolto dal Legislatore in via generale, a far tempo, addirittura dal 1942, anno di entrata in vigore del nostro codice civile.
Infatti l’articolo 15 delle c.d. preleggi al codice civile in tema di abrogazione delle leggi, testualmente recita:
Le leggi sono abrogate…per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.
Indicazione pratica
Premesso che alcuna richiesta può essere avanzata in caso di accesso in accompagnamento per ricoveri di emergenza, accompagnamento di disabili e minori, nell’ipotesi di imposizione all’effettuazione del tampone, può essere spedita la seguente istanza.
Spett.le Struttura,
con la presente rivolgo cortese richiesta di delucidazioni con riferimento alle regole che disciplinano l’accesso ai reparti ospedalieri (diversi da quelli Covid) da parte di visitatori ed accompagnatori.
Estinta ogni prescrizione legislativa in materia di contrasto e prevenzione del contagio da sarscov-2, ad esclusione dell’uso prorogato di ffp2 in strutture sanitarie e socio-assistenziali, la presente richiesta risponde alla necessità di conoscere la fonte regolatoria sottesa alla persistente pretesa di “tampone negativo” quale condizione per poter accedere ai reparti ospedalieri come accompagnatori o visitatori.
Ringraziando anticipatamente per il cortese riscontro, invio
Distinti saluti
E’ bene che tale lettera venga inoltrata tramite pec.
Nell’ipotesi in cui venga offerta dalla struttura medesima l’effettuazione di un tampone immediato, occorre verificare la motivazione dell’impegnativa
Infatti, talvolta si è avuto modo di appurare che nella richiesta venisse inserita la parola “sospetta infezione“, cosa, questa, evidentemente, destituita di ogni fondamento.
In tale ipotesi occorre richiederne la rimozione.
Per l’accompagnamento di minori si veda il nostro articolo: è possibile accompagnare i minori per visite ed esami.
Per ogni chiarimento scrivere a: info@sindacatoazione.it
Articolo scritto in collaborazione con Avv. Silvia Felice.