Dubbi per le notifiche di dicembre
L’aspetto tecnico
Come risaputo, grazie ad un emendamento della Lega, nell’iter di approvazione della legge di bilancio 2023, vengono sospesi i termini relativi ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni relative ai non vaccinati over 50, di cui all’art. 4 quater del D.L. 44/2021,
In generale i primi avvisi di addebito, conseguenti alle pregresse lettere di avviso di avvio del procedimento, prima dello stop conseguente all’annunciata sospensione, sono stati notificati, agli sfortunati malcapitati, nella prima parte di dicembre, non avendosi notizia, per ora, di ricezioni avvenute a novembre.
Tenuto conto che i termini di ricorso al giudice di pace, (la cui competenza è fissata dal comma 7 dell’art. 4 sexies del D.L. 44/2021), sono di 30 giorni dalla notifica, applicandosi la procedura di opposizione degli avvisi di addebito INPS, di cui all’art. 30 del D.L. 78/2010, scadranno a gennaio 2023, momento in cui sarà pienamente vigente la sospensione dei termini richiamati, potrebbe dirsi inutile e sovrabbondante proporre ricorso al giudice di pace.
Questa conclusione, che a prima vista potrebbe apparire ovvia, in realtà può prestare il fianco al rischio di vedersi consolidare a proprio carico la pretesa di Agenzia Riscossione senza più alcuna possibilità di opposizione.
Questo perché l’emendamento avente ad oggetto la sospensione al 30 giugno 2023 parla di procedimenti di irrogazione sanzione in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ovverosia il primo gennaio 2023.
A maggior chiarimento:
- la notifica della cartella esattoriale, ricevuta a dicembre, secondo un’interpretazione restrittiva “chiude” il procedimento sanzionatorio, per cui andrebbe opposta in ogni caso;
- diversamente, se si propendesse per un’interpretazione più elastica, si potrebbe argomentare sul fatto che il procedimento di irrogazione sanzione diventa perfetto solo quando sono decorsi i termini di opposizione, tutti scadenti, nella generalità dei casi a gennaio 2023, per le notifiche di dicembre, e quindi, tutti rientranti nell’egida della sospensione.
Conclusioni
Allo stato, per chi si è visto recapitare un vero e proprio avviso di addebito a dicembre con la cartella di pagamento, appare prudente un atteggiamento di attesa, non volto, quindi, alla frettolosa proposizione di una impugnazione avanti il giudice di pace, che potrebbe esporre a spese processuali inutili, annotando, invece, con precisione la data di notifica della cartella, onde aver ben monitorata la scadenza del termine dei 30 giorni da essa.
Nei prossimi giorni interverremo ancora su tale argomento al fine di poter dare una indicazione sulla linea in concreto da seguire agli associati.
Chi avesse necessità di chiarimenti può scrivere a info@sindacatoazione.it
Avv. Mauro Franchi
L’aspetto politico: il cerchiobottismo
Il partito di Giorgia Meloni, attuale asse portante del Governo, si agita sul letto di Procuste di una crescita elettorale determinata da promesse a mezza bocca … e da aspettative per “promesse non enunciate” di discontinuità rispetto alle politiche del precedente Governo -prima fra tutte, quella vaccinale.
La prospettata novellazione dell’art.4/sexies del DL 44/2021 si colloca perfettamente nella logica del “colpo al cerchio” alternata con il “colpo alla botte”.
A fronte del non eludibile fallimento della politica vaccinale, con risultati sotto gli occhi di tutti … (coloro che gli occhi intendano tenerli aperti) il Legislatore aveva innanzi a sé la strada maestra della norma abrogativa, che avrebbe determinato l’eliminazione dell’obbligo vaccinale per gli ultra-cinquantenni, vera mostruosità giuridica fin dal suo varo.
Viceversa, il Governo ha preferito il percorso intellettualmente opaco del contentino al neo elettorato e della contemporanea conservazione dell’orrida imposizione.
Nella previsione di bilancio si potrà, pertanto, conservare l’ignobile voce di “entrata” determinata dalla riscossione di questa deprecabile tassa sulla libertà di coscienza, facendo credere agli elettori fiduciosi che l’attuale Governo si sia scostato dal progetto del great reset.
In realtà, la stessa tecnica legislativa adottata ai fini della dilazione dell’obbligo, denuncia una inquietante continuità con la (voluta) mancanza di chiarezza dei provvedimenti legislativi o paralegislativi adottati dai Governi Conte e Draghi.
E’ vero, infatti, che la formulazione della modifica dell’obbligo in via d’introduzione, nel prevedere la sospensione “dei procedimenti d’irrogazione della sanzione” può facilmente indurre in errore i malcapitati che, avendo già ricevuto una cartella esattoriale che gli ingiunge il pagamento della “tassa sulla libertà” si ritengano (per il momento) legittimati a non pagarla.
Vero è, infatti, che il “procedimento d’irrogazione della sanzione” deve ritenersi concluso con la notifica della cartella esattoriale e che, pertanto, chi l’ha ricevuta ha un’unica scelta: o paga o formula opposizione (entro un termine che, una volta trascorso, preclude ogni possibile rimedio).
Sorvoliamo, perché si tratta solo del dettaglio di una complessiva contestabilità, sulla sperequazione determinata tra chi ha ricevuto la Cartella e provvederà al pagamento e i soggetti che, almeno per il momento, beneficeranno del “regalo insidioso” del Governo.
Avv. Stefano Tosi
Invece di aspettare, perché non inviare subito opposizione alla sanzione chiedendo annullamento d’ufficio?? È una prassi consentita al cittadino dalla normativa. La famosa diffida in autotutela. Intanto si guadagnano altri 30 gg.
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Salve io ho 54 anni e ho ricevuto la sanzione 10 giorni fa circa, non voglio pagare ovviamente, cosa mi consigliate di fare o non fare? Grazie mille
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L’ha ripubblicato su Praesidium – Movimento Difesa Diritti.
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