Lo Spid non sostituisce la carta

E’ facoltativo per l’accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni

Sgombriamo subito il campo da dubbi, a noi l’identità digitale a tutti i costi non piace ed è chiaro il perché:

  • da un lato si pregiudica l’accesso ai servizi pubblici da parte di chi non ha le competenze tecniche ed informatiche necessarie: si pensi, ad esempio, alle persone anziane;
  • dall’altro, ed è questo l’aspetto più preoccupante, si subordina l’esercizio di diritti, anche fondamentali, a procedure digitali, il cui dominio e la cui regia tecnica sono alquanto opache, prestando chiaramente il fianco ad una loro imposizione distorta a danno dei cittadini.

Si tratta di rischi remoti? Forse, ma esistenti, ed è difficile, se non impossibile, affermare il contrario.

Il ricorso all’identità digitale non è un obbligo ma una facoltà.

Una conclusione del genere potrebbe non essere gradita ai fans della digitalizzazione forzata, ma è quanto risulta da un’attenta analisi della farraginosa normativa avente ad oggetto la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Dal primo ottobre 2021, in ragione di quanto previsto dall’art. 24 del D.L. 76/2021, (uno dei tanti e tristemente famosi decreti legge addottati dal governo Conte durante la c.d. “pandemia”), per accedere ai servizi digitali, on line, offerti dalle pubbliche amministrazioni, fra cui Comuni, Inps, Agenzia Entrate, ecc.) occorre dotarsi dello SPID (sistema pubblico di identità digitale).

  • Al riguardo occorre domandarsi: gli enti pubblici che erogano servizi ai cittadini, da quella data lo fanno solo ed esclusivamente via internet, oppure, accanto a questa nuova modalità, essi continuano anche attraverso l’accesso allo sportello o via corrispondenza? La risposta appare scontata: essi sono obbligati a prestare i propri servizi anche in via tradizionale, solo che…non lo dicono, o meglio, fanno si che a gente “creda” che l’unico canale di accesso sia quello informatico. Si tratta di una grave scorrettezza che va avversata in tutti i modi legittimi possibili.

Infatti:

il decreto legislativo 82/2005, all’art. 3 bis, stabilisce che “chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on line offerti” da soggetti pubblici e da altri soggetti che erogano, di fatto, pubblici servizi: come ben si può vedere, non si tratta di un obbligo ma di un diritto.

  • Se l’accesso a questo servizi fosse possibile solo ed esclusivamente attraverso il canale digitale, allora, saremmo alla presenza di un dovere. Cosa del tutto inammissibile anche da un punto di vista costituzionale, (basti citare gli articoli 2, 3 e 97 della nostra Costituzione). La conseguenza, inevitabile, anche in questo caso è il permanere del diritto di accesso ai sevizi mediante modalità tradizionali.

Anche l’articolo 38 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione….“possono” essere inviate per fax e via telematica.

  • Come facilmente desumibile anche da tale ultima disposizione, il ricorso alla telematica è solo una possibilità, non un dovere.
  • Questa norma è di assoluta importanza in quanto è contenuta, potremmo dire, in una legge a valenza generale, il D.P.R. 445/2000, appunto, avente ad oggetto il “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Occorre, inoltre, ricordare come il diritto di accedere ai servizi per via tradizionale sia esercitabile anche nei confronti di tutte quelle realtà private (si pensi alle società di erogazione utenze od istituti finanziari) che prestano servizi al pubblico e quindi sono obbligate a concludere il contratto pure secondo metodi tradizionali, su richiesta del cliente.

Anche i responsabili dei pubblici uffici devono prestare molta attenzione al proprio rifiuto di prestare servizi richiesti dal cittadino: infatti si potrebbe integrare, a loro danno, la fattispecie di reato prevista dall’art. 328 c.p. avente ad oggetto l’indebito rifiuto di atti del proprio ufficio.

E’ bene, a chiusura di questo breve intervento, menzionare due principi generali del nostro ordinamento:

  • nell’ambito della trasparenza e buona fede che deve guidare l’azione amministrativa, occorre sempre rendere ben chiaro ai richiedenti che le modalità di accesso ai servizi on line costituiscono solo una possibilità che si affianca a quella tradizionale.
  • la prestazione di servizi pubblici in via cartacea od allo sportello non deve comportare maggiori costi tesi a penalizzare i cittadini che chiedono di farvi ricorso.

Detto tutto ciò occorre, però, tenere a mente, ancora una volta, come sia il singolo cittadino a dover “resistere” alle pressioni implicite od esplicite esercitate nei suoi confronti affinché si adegui “obbligatoriamente” ed a tutti i costi alla nuova era telematica.

Pretendere il rispetto di un proprio diritto esistenziale non è un lusso da concedere a pochi, ma un diritto da esigere da parte di ciascuno.

Nei prossimi giorni pubblicheremo un modello da notificare alle pubbliche amministrazioni in caso di rifiuto all’erogazione di servizi secondo i canali tradizionali.

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