Potere ai direttori sanitari
Il 28 aprile appena trascorso il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza in tema di mascherine e tamponi da utilizzarsi per l’accesso e permanenza nelle strutture sanitarie.
PREMESSA
Traspare in modo evidente la nuova strategia “normativa” adottata dal governo in tema di obblighi sanitari.
Anziché ricorrere a vincoli imposti per legge, politicamente poco convenienti, oggi si presentano obblighi nei confronti dei cittadini attraverso la cosiddetta “soft law”, ovverosia l’introduzione in via amministrativa di vincoli comportamentali, attraverso l’attribuzione, come nel caso di specie, di poteri ai direttori sanitari, ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta.
Le decisioni, assunte in via amministrativa, da parte di questi soggetti sfuggono a qualsiasi controllo di tipo legislativo, come impone, invece, la costituzione, quando si limita la libertà dei cittadini (art. 13 Cost.) o si incide sui loro diritti soggettivi.
Si tratta di una delegificazione vietata dalla Costituzione e come tale fortemente criticabile.
Tale delegificazione, nel tema che qui ci occupa, con attribuzione di un potere discrezionale ai direttori sanitari, sarebbe già fortemente criticabile se assunta con un atto legislativo vero e proprio, ma è del tutto intollerabile la sua introduzione attraverso una semplice ordinanza.
Porte aperte per l’obbligo vaccinale attraverso una norma deontologica
La nuova strategia basata sulla delegificazione è nota, comunque, da tempo: lo stesso ministro Schillaci, in una delle sue prime interviste ebbe a precisare che l’obbligo vaccinale dei sanitari sarebbe diventato materia deontologica, rimessa, cioè alla decisione dei relativi ordini.
Ciascuna persona dotata di buon senso può valutare i gravi rischi insiti e nascosti dietro una simile presa di posizione.
Fatte queste brevi e doverose premesse, torniamo, comunque, al tema centrale di questo intervento
Le “novità” dell’ordinanza sui dispositivi di protezione respiratoria
L’utilizzo della “mascherina” sarà ancora obbligatorio sino al 31 dicembre 2023 nei reparti ospedalieri e strutture sanitarie ove siano ricoverati:
- anziani
- pazienti fragili
- soggetti immunodepressi
In quali luoghi in particolare?
- reparti ospedalieri ad alta intensità di cura (identificati dai direttori sanitari)
- strutture socio sanitarie
- strutture socio assistenziali
- strutture di ospitalità
- strutture di lungodegenza
- residenze sanitarie assistenziali
- hospice
- strutture riabilitative
- strutture residenziali per anziani, anche per soggetti non autosufficienti
Chi riguarda l’obbligo?
- utenti
- lavoratori e personale sanitario
- visitatori
Per le altre strutture?
E’ conferito il potere ai direttori sanitari di imporre l’uso della mascherina per accedere e sostare:
- nei reparti
- nelle sale di attesa
L’obbligo non può essere previsto:
- negli spazi ospedalieri siti al di fuori dei reparti di degenza
Uso della mascherina negli Ambulatori medici
La decisione spetta:
- ai medici di medicina generale
- ai pediatri di libera scelta
Chi non soggiace all’obbligo?
- bambini di età inferiore ai 6 anni
- persone con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo delle mascherine;
- persone che devono comunicare con soggetti disabili
Tampone
Per l’accesso ai pronto soccorso, l’effettuazione del tampone diagnostico è rimesso alle direzioni sanitarie ed autorità regionali.
Nessun obbligo di legge
- il Ministro precisa che a partire dal 31 ottobre 2022 sono stati aboliti gli obblighi di legge inerenti l’accesso alle strutture sanitarie con attribuzione di potere, quindi, all’insindacabile giudizio dei direttori sanitari.
Ipotesi di tutela legale
Questa ultima considerazione apre le porte, evidentemente, alla possibilità di legittima critica nei confronti delle decisioni assunte dalle direzioni sanitarie, nei cui confronti i cittadini potranno rivolgere le proprie doglianze, ogni qual volte le relative determinazioni appariranno non sufficientemente ponderate, motivate e ragionevoli.
In ogni caso, sia l’ordinanza di Schillaci, che le “decisioni” delle singole direzioni sanitarie sono impugnabili avanti ai TAR competenti, entro 60 giorni dalla loro emanazione.
Il giudice ordinario, invece, in corso di causa, potrà sempre, in qualsiasi tempo, se ravvisa la domanda fondata, disapplicare questi atti.
Intervento delle Forze dell’ordine
Si ritiene, infine, che, in concreto, l’eventuale intervento delle forze dell’ordine per impedire l’ingresso nella struttura da parte di visitatori, ad esempio, mancando ogni base legislativa, non possa trovare alcun sostegno normativo.
avv. mauro franchi