L’organizzazione sindacale è libera

L’organizzazione sindacale è libera e l’art. 39 della Costituzione, impiegando il termine “organizzazione” indica il fatto che i Costituenti non hanno precostituiti schemi rigidi di inquadramento per il sindacato.

L’art. 39 Cost. concede piena autonomia al sindacato, coprendo un vasto ambito di manifestazioni, cioè di tutte quelle entità associative che si pongono fini sindacali.

L’art. 39 Cost. non consente la imposizione di alcun limite speciale.

L’esercizio dell’attività sindacale non è subordinato alla conformità delle organizzazioni a determinati schemi legali.

L’attività sindacale può essere svolta da tutte quelle coalizioni che si pongono il fine di promuovere e tutelare gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

In definitiva, emerge una ampia nozione del fenomeno sindacale, tale da comprendere diverse forme organizzatorie coinvolgendo una pluralità di soggetti.

Dell’ampia formulazione della libertà sindacale enucleabile dall’art. 39 Cost. deve, anzitutto cogliersi il diritto del sindacato di autorganizzarsi.

I sindacati sono liberi di organizzarsi, di determinare la propria sfera soggettiva di azione, l’ambito territoriale della stessa, di stabilire i propri programmi, di raggrupparsi in associazioni complesse, al di fuori di ogni vincolo e controllo da parte dello Stato.

Nell’ampia formula costituzionale è incluso altresì il riconoscimento dell’autonomia sindacale; cioè, dell’autodeterminazione. In forza di tale diritto, il sindacato può dettare la legge della propria azione.

In particolare, deve dirsi che la libertà d’organizzazione sindacale è illimitata: quì non è dato scorgere la possibilità d’invadenza di altre sfere di libertà, essendo la garanzia apprestata costituzionalmente soprattutto nei confronti dello Stato.

Lo Stato non solo rinuncia a precostituire rigide figure organizzatorie del sindacato, ma garantisce la formazione di organismi dotati di forza originaria proprio nella costituzione, con l’importante conseguenza che la legge ordinaria non può porre vincoli o limiti a tale libertà.

Tratto da: Diritto Sindacale – Prof. Giovanni Nicolini – Già Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Parma.

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