Le sanzioni over 50 notificate nel 2023 sono tutte nulle?

In considerazione della notifica illegittima effettuata durante il periodo di sospensione.

Secondo questa tesi è possibile esperire ricorso al Giudice di Pace anche dopo il 30 giugno 2023.

I governi del periodo pandemico hanno lasciato un’impronta indelebile nella vita della nostra Repubblica.


Sarà la storia a giudicare la natura e gli effetti di questa eredità socio-politica, caduta come un macigno sulle tradizioni libertarie del nostro ordine democratico, demolendone presupposti e prerogative.
In questo contesto di sovversione delle garanzie proprie di uno stato di diritto si inserisce, fra gli altri, l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio in capo agli ultracinquantenni disobbedienti all’obbligo pseudo vaccinale.


In coerenza con i malcelati propositi destabilizzanti di tutte le scelte emergenziali, la disciplina di tale meccanismo sanzionatorio è stato istituita su basi illogiche, contraddittorie, confuse e lacunose, creando un unicum giuridico dai contorni alieni.


Al punto di ingenerare, nel mondo giuridico, opposte tesi interpretative ad oggi non conciliate.


In linea di continuità con siffatto modus operandi, la legge di conversione del DL 162/2022 riesce a rendere la materia ancora più contorta e dibattuta, senza fornire criteri certi di orientamento ermeneutico.
Sì passa, quindi, dalla fase draghiana delle FAQ ministeriali, assurte apoditticamente al vertice della gerarchia delle fonti normative, alla fase meloniana del caos istituzionalizzato.


Dal parlamento viene decretata la sospensione, fino al 30 giugno 2023, di tutte le attività e le procedure di irrogazione della sanzione, ma altri apparati dello Stato operano come se non ne fossero a conoscenza, continuando a notificare avvisi di addebito ai destinatari.


Si ritiene che una tale schizofrenica gestione della pubblica amministrazione, palesandosi in contrasto con i dettami dell’art. 97 della Costituzione, rilevi quale autonomo motivo di censura del provvedimento afflittivo e sotteso iter i quali, affetti da plurimi profili di illegittimità formale e sostanziale, non vanno quindi esenti da un preliminare ed assorbente vizio di coerenza giuridica.


Ma v’è dì più, in quanto l’atto punitivo dello Stato, essendo stato formato e consegnato a destinazione nelle more di un arresto procedurale “ordinato” dal legislatore, resta travolto da nullità per violazione di legge e/o eccesso di potere.


La fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 21 octies comma 1 della legge 241/1990, avendo ad oggetto provvedimento amministrativo disallineato rispetto a superiore fonte normativa di rango primario (legge n.199/2022 di conversione DL 162/202 art. 7 comma 1-bis).
Trattasi di sospensione che, incidendo sulla applicabilità dell’art. 4 sexies commi 3, 4 e 6 DL 44/2021, investe aspetti anche sostanziali dei soggetti interessati, come il diritto di far valere eventuali presupposti di insussistenza dell’obbligo vaccinale.


Giova, per inciso, rimarcare che qualsiasi misura sanzionatoria, essendo espressione di una pretesa punitiva istituzionale, va ad incidere nella sfera dei diritti soggettivi (peraltro non solo patrimoniali), rendendo invocabile il principio costituzionale di cui all’art.24 sul quale si fonda la insopprimibilità del “diritto di difesa”.
Diritto quest’ ultimo che, per essere effettivo, deve potersi esercitare in un quadro normativo univoco nei tratti costitutivi.


Ne discende che il citato presidio di legalità sotteso all’art 24 Cost. resterebbe totalmente vanificato laddove si considerasse l’avviso di addebito, notificato nelle more della sospensione, valido ma con efficacia differita al primo luglio p.v..


Ciò in quanto tale interpretazione, oltre a non conciliarsi con l’art. 21 octies comma 1 legge 241/1990, finisce per avallare un costrutto incompatibile, per le suesposte ragioni, con i basilari del giusto processo.


Ne sono consapevoli i giudici di pace investiti di tale materia del contendere i quali, laddove non abbiano accolto de Plano i ricorsi contro i summenzionati avvisi di addebito, fissano udienze di rinvio a data successiva al 30 giugno 2023.

Avv. Silvia Felice

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