Impedimento all’accesso e demansionamenti illegittimi

PER I SANITARI RIAMMESSI ILLEGITTIMI I DEMANSIONAMENTI E IMPEDIMENTI ALL’ACCESSO

Invito a voler segnalare situazioni di impedimento all’esercizio dei propri diritti

L’art. 9 del D.L. 162 del 31/10/2022 stabilisce che il medesimo entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cosa puntualmente avvenuta con il suo inserimento nel n. 255 della serie generale del 31/10/2022.

Ad oggi, quindi, è pienamente in vigore l’art. 7 del medesimo decreto che, come detto, fa cessare l’obbligo di vaccinazione con lo spirare della mezzanotte del primo novembre appena trascorso.

L’effetto di quanto appena rappresentato è che oggi, due novembre, i sanitari riammessi possono e devono riprendere servizio.

Del tutto illegittime sono quindi gli impedimenti che di fatto vengono loro frapposti all’accesso ai reparti ed uffici, esponendo ciò a diretta responsabilità dei responsabili di reparto.

Altrettanto illegittime sono eventuali destinazioni a funzioni diverse a quelle usualmente svolte prima della sospensione.

Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 2103 del codice civile:Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, per cui l’assegnazione a mansioni diverse ed inferiori deve essere la risultante di un specifico percorso argomentativo che trovi giustificazione anche in esigenze che derivino da ben precisi ed inderogabili e dimostrate necessità scaturenti da nuovi ed ineludibili assetti organizzativi,

La destinazione a diverse mansioni, quindi, deve essere la risultante di un procedimento ad hoc sulla persona / azienda e non può essere di certo un atto d’impulso ideologico, come oggi parrebbe volersi da talune parti imporre.

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI

Lo statuto dei diritti dei lavoratori, L. 300/1970 vieta ogni discriminazione perpetrata a danno dei lavoratori da parte del datore, così come sussistono ben precise disposizione comunitarie tese a vietare situazioni deplorevoli di discriminazioni, fra le diverse pare significativo ricordare DIR. n. 2000/78/CE avente ad oggetto, fra l’altro, discriminazioni per “convinzioni personali”

Di fondamentale importanza e cogenza, inoltre, è l’art.. 3 della nostra Costituzione, a tenore del quale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

INVITO A VOLER SEGNALARE SITUZIONI DI IMPEDIMENTO ALL’ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI

Premesso ciò, il Sindacato d’Azione invita i propri iscritti che si trovassero a dover patire le limitazioni sopra descritte, a volerle prontamente segnalare a info@sindacatoazione.it: sarà nostra cura intervenire a tutela dei nostri Associati.

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