Non è necessaria lettera offerta prestazione lavorativa.
L’art. 7 del D.L. 162 del 31.10.2022 anticipa al primo novembre 2022 il termine dell’obbligo vaccinale per i sanitari.
L’articolo è estremamente sintetico e, come detto, non prevede altro che l’anticipazione del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2022 dal D.L. 44/2021.
Contrariamente a quanto asserito da taluni non è affatto necessario inviare una pec o raccomandata all’ordine professionale o datore di lavoro chiedendo la revoca della sospensione e riammissione in servizio.
I provvedimenti di sospensione, infatti, ex lege sono da considerarsi privi di effetti, cessando la loro efficacia alla mezzanotte di oggi.
In virtù di tale situazione a partire dal 2 novembre 2022 il personale sospeso può riprendere il proprio servizio presentandosi personalmente sul luogo di lavoro.
Anche i liberi professionisti muniti di partita iva potranno riprendere regolarmente la propria attività nei confronti della clientela.
Chi desiderasse mandare una comunicazione scritta al proprio ordine o datore di lavoro lo potrà certamente fare ma ciò non costituisce condizione per la ripresa del servizio.
Risarcimenti stipendi non percepiti o compensi non riscossi
Cosa diversa è la richiesta di risarcimento degli stipendi o compensi, (per gli autonomi), non percepiti. Il Sindacato d’Azione dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che avverrà a fine novembre 2022, tenendo conto dei principi che la Consulta esprimerà, delineerà l’azione più opportuna da consigliare ai propri iscritti.
Bentornati ai vostri posti di lavoro e vergogna a quei vostri colleghi che stanno chiedendo condizioni particolari per il vostro rientro; notizia data da byo blu questa sera al TG delle 20,00.
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