Efficacia immediata del reintegro sanitari

Non è necessaria lettera offerta prestazione lavorativa.

L’art. 7 del D.L. 162 del 31.10.2022 anticipa al primo novembre 2022 il termine dell’obbligo vaccinale per i sanitari.

L’articolo è estremamente sintetico e, come detto, non prevede altro che l’anticipazione del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2022 dal D.L. 44/2021.

Contrariamente a quanto asserito da taluni non è affatto necessario inviare una pec o raccomandata all’ordine professionale o datore di lavoro chiedendo la revoca della sospensione e riammissione in servizio.

I provvedimenti di sospensione, infatti, ex lege sono da considerarsi privi di effetti, cessando la loro efficacia alla mezzanotte di oggi.

In virtù di tale situazione a partire dal 2 novembre 2022 il personale sospeso può riprendere il proprio servizio presentandosi personalmente sul luogo di lavoro.

Anche i liberi professionisti muniti di partita iva potranno riprendere regolarmente la propria attività nei confronti della clientela.

Chi desiderasse mandare una comunicazione scritta al proprio ordine o datore di lavoro lo potrà certamente fare ma ciò non costituisce condizione per la ripresa del servizio.

Risarcimenti stipendi non percepiti o compensi non riscossi

Cosa diversa è la richiesta di risarcimento degli stipendi o compensi, (per gli autonomi), non percepiti. Il Sindacato d’Azione dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che avverrà a fine novembre 2022, tenendo conto dei principi che la Consulta esprimerà, delineerà l’azione più opportuna da consigliare ai propri iscritti.

Un pensiero riguardo “Efficacia immediata del reintegro sanitari

  1. Bentornati ai vostri posti di lavoro e vergogna a quei vostri colleghi che stanno chiedendo condizioni particolari per il vostro rientro; notizia data da byo blu questa sera al TG delle 20,00.

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