A distanza di anni dalla stagione emergenziale, migliaia di cittadini italiani continuano a ricevere — o a custodire nei propri cassetti — verbali di contestazione per presunte violazioni delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Cartelle esattoriali, solleciti di pagamento, ingiunzioni: una coda amministrativa lunga, che merita di essere affrontata con strumenti giuridici precisi, non con rassegnazione né con ribellismo sterile.
Il quadro normativo
Le sanzioni in questione trovano fondamento nell’articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni nella Legge 22 maggio 2020, n. 35, e nel successivo D.L. 16 maggio 2020 n. 33. La norma stabilisce che i comportamenti contrari alle misure di contenimento — restrizioni agli spostamenti, obblighi di mascheramento, divieti di assembramento — siano puniti con sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 1.000 euro, irrogate dal Prefetto territorialmente competente.
È fondamentale comprendere un punto giuridico essenziale: si tratta di sanzioni amministrative, non penali. Ciò significa che esse seguono il regime della Legge 24 novembre 1981 n. 689, con tutte le garanzie procedurali ivi previste — incluso il diritto al contraddittorio, alla motivazione del provvedimento e all’impugnazione.
L’analisi: zone d’ombra e profili critici
Numerose pronunce dei Giudici di Pace hanno annullato verbali Covid per ragioni che meritano attenzione. Tra i vizi più frequentemente accertati: la genericità della contestazione, la mancata indicazione precisa della norma violata in un contesto di stratificazione normativa caotica (DPCM, ordinanze regionali, ordinanze sindacali si sovrapponevano quotidianamente), l’assenza di prova circa l’effettiva sussistenza del fatto, la violazione dell’art. 14 della L. 689/1981 sulla tempestività della notifica.
Vi è poi il nodo, sollevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198/2021, della legittimità del ricorso al DPCM quale fonte di restrizione di libertà costituzionali: se la Consulta ha ritenuto la cornice legislativa non in contrasto con la Carta, restano aperti i profili di proporzionalità delle singole misure attuative.
Infine, la prescrizione: il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni (art. 28 L. 689/1981) decorrenti dal giorno della commissione della violazione. Molti verbali del 2020 e del 2021 sono dunque ormai prossimi — o già caduti — in prescrizione, salvo atti interruttivi validamente notificati.
Cosa può fare il cittadino
- Verificare la notifica. Controllare che il verbale sia stato notificato entro 90 giorni dall’accertamento (art. 14 L. 689/1981). In difetto, l’obbligazione si estingue.
- Calcolare la prescrizione. Per le violazioni del 2020, il termine quinquennale è in scadenza o già scaduto nel 2025. Conservare ogni busta e raccomandata: la data del primo atto interruttivo è decisiva.
- Presentare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 18 L. 689/1981. Il ricorso è gratuito, può essere redatto personalmente, e sospende l’esecutività della sanzione.
- In alternativa, ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni: percorso più tecnico, ma con maggiore probabilità di accoglimento alla luce della giurisprudenza favorevole consolidatasi.
- Opporsi alla cartella esattoriale. Se la sanzione non è mai stata regolarmente notificata e ci si vede recapitare direttamente la cartella, è possibile proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo l’omessa notifica dell’atto presupposto.
- Conservare ogni documento e richiedere, se necessario, accesso agli atti al Comando che ha elevato il verbale, per verificare la completezza dell’istruttoria.
Una riflessione conclusiva
Difendersi non è atto di disobbedienza, ma esercizio di cittadinanza. L’ordinamento riconosce strumenti precisi affinché ogni pretesa sanzionatoria dello Stato sia sottoposta al vaglio del diritto. Esercitare questi strumenti — con rigore, senza isteria — significa custodire quella dignità del cittadino che è il vero fondamento della Repubblica.
Il Sindacato d’Azione invita a non subire passivamente: ogni verbale merita d’essere letto, valutato, eventualmente contestato. La coscienza giuridica è la prima forma di autodifesa.
— Sindacato d’Azione
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Nota operativa per gli associati
Questo modello non va usato automaticamente. Prima occorre controllare tre date: data della presunta violazione, data di notifica del verbale, data di eventuali atti successivi. Per le sanzioni amministrative il termine di prescrizione è di cinque anni, ma può essere interrotto da atti validamente notificati. Per questo è decisivo conservare buste, raccomandate, cartelle e ogni comunicazione ricevuta.
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