Rottamazione cartelle esattoriali: una opportunità per chi è in crisi di liquidità e col fisco

Introduzione

Le posizioni debitorie nei confronti del fisco, derivanti, in particolare, da omessi versamenti per carenza di liquidità, a seguito di crisi economica del contribuente, esacerbata dai due anni di legislazione covid-19 e conseguenti lockdown, possono essere, ora, definite, mediante adesione alla speciale procedura di definizione dei carichi affidati ad Agenzia Riscossione.

Lo scopo di questo articolo è quello di ricordare a tutti coloro che si trovassero in una situazione di debito nei confronti del fisco, della possibilità di adire allo stralcio delle relative cartelle, ottenendo uno sconto che potrebbe arrivare a circa il 40% del dovuto (vengono, in pratica, eleminate le sanzioni) e con un pagamento che può essere diluito sino a 5 anni.

Vale la pena non dimenticare come il precedente governo Draghi, insediatosi nel gennaio 2021 disse con forza no, in perfetta applicazione di un programma evidente di reset economico, alla possibilità di introduzione di questo strumento di agevolazione nei confronti dei contribuenti, già allora in difficoltà col pagamento delle imposte, nonostante l’imperante situazione di crisi derivante dai lockdown ancora in corso.

Proroga della scadenza dal 30 aprile al 30 giugno 2023

La scadenza per l’adesione alla sanatoria è stata fissata al 2/5/2023 ma un comunicato stampa del fisco di sabato 22/4 ha annunciato una proroga al 30/6/2023, del tutto opportuna in ragione delle difficoltà che i contribuenti stanno incontrando.

Vediamo in sintesi il funzionamento della sanatoria

Ambito di applicazione

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che  non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

I carichi definibili

L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio.

Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.


QUALI SONO I DEBITI NON DEFINIBILI


Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec). 

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato, entro il 31 gennaio 2023, l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

  • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR – Cassa Ragionieri
  • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  • INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

Lo stralcio dei debiti sino a 1.000 euro

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “Stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

La Legge n. 14/2023 ha successivamente modificato le disposizioni sullo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro.

Come procedere: La richiesta del prospetto informativo

Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile richiedere il prospetto informativo:

Il Prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. 

Il documento contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione. 

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

Dopo aver richiesto il Prospetto informativo

Se hai richiesto il Prospetto informativo in area riservata:

  • Visualizzerai immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico.
  • Normalmente, salvo nei casi di intenso utilizzo del servizio, nelle successive 24 ore riceverai una e-mail all’indirizzo che hai indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Se hai richiesto il Prospetto informativo in area pubblica:

  • Riceverai una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con il link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
  • Dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi.
  • Infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

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