Completamente errata la risposta del Ministero della salute sulle sanzioni over 50

Per il governo occorre ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica

Il Ministero della salute si è espresso ieri affermando che in ogni caso occorre opporsi al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito indipendentemente dalla data di spedizione delle cartelle da parte di Agenzia Riscossione.

Il governo, quindi, fa di tutta l’erba un fascio: non vale la sospensione da esso stesso disposta in vigore dal primo di gennaio: la tagliola dei 30 giorni per ricorrere al giudice di pace varrebbe per i solerti ministeriali sia per le notifiche 2022 che per quelle del 2023.

La risposta del Ministero della salute è del tutto grossolana da un punto di vista giuridico. Richiamiamo in proposito le nostre considerazioni di ieri:

In ogni caso, le cartelle notificate oggi, seppur spedite a dicembre, devono considerarsi nulle o quanto meno inefficaci: infatti, nell’attività di irrogazione sanzioni (sospesa dal primo gennaio 2023) deve considerarsi ricompresa a pieno titolo anche l’attività di notifica (mezzo posta).

Certamente al Ministero non sono degli sprovveduti, e purtroppo tutto ciò lascia deporre sul fatto che la decisione sia quella di mettere in difficoltà tutti coloro che avevano deciso di fidarsi delle disposizioni legislative a suo tempo emanate, anche se lacunose.

Ora, il parere di un portavoce di un ministero non fa certo legge, ed i giudici di pace ben potranno sentenziare diversamente, essendo essi soggetti soltanto alla legge, che possono interpretare.

La vicenda, però, evidenzia molto bene quale sia la distanza fra istituzioni e cittadini e come esse usino il loro potere in modo distorto a danno dei medesimi.

Richiamiamo ancora le considerazioni svolte ieri:

Nessuna giustificazione, al riguardo, potrà addurre il Ministero della Sanità ed Agenzia Riscossione.

Per queste cartelle, quindi, è certo che la sospensione dei termini processuali sia piena.

Se quindi questi due ministeri nulla possono dire in merito alle notifiche ante 31/12, per carenza di legge, salvo la sospensione della riscossione sino al 30/6, viceversa possono e debbono ora confermare senza mezzi termini, in quanto in loro potere, che queste notifiche 2023 devono considerarsi nulle.

Oppure, non volendo gettare alle ortiche i soldi spesi nella spedizione, dovrebbero affermare, quanto meno, che esse siano da considerarsi, attualmente inefficaci, riprendendo a decorrere i relativi termini per l’opposizione avanti il giudice di pace dal 01/07/2023.

Precedenti contributi:

Leggi i nostri articoli precedenti aventi ad oggetto la tematica delle Sanzioni over 50.

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