Per esse non si pone il problema del termine dei 30 giorni per il ricorso avanti il giudice di Pace.
Da un punto di vista legislativo sussiste un vero e proprio vuoto (vulnus), nel senso che, come spiegato più volte, la norma di fine anno non prevede la sospensione dei termini processuali.
A questa grave situazione sinora il governo non ha posto rimedio.
Adesso si aggiunge la beffa della notifica di avvisi di addebito a distanza di quasi due mesi dal primo gennaio, data in cui dovevano essere sospese le attività di irrogazione sanzioni.
In ogni caso, le cartelle notificate oggi, seppur spedite a dicembre, devono considerarsi nulle o quanto meno inefficaci: infatti, nell’attività di irrogazione sanzioni (sospesa dal primo gennaio 2023) deve considerarsi ricompresa a pieno titolo anche l’attività di notifica (mezzo posta).
Nessuna giustificazione, al riguardo, potrà addurre il Ministero della Sanità ed Agenzia Riscossione.
Per queste cartelle, quindi, è certo che la sospensione dei termini processuali sia piena.
Se quindi questi due ministeri nulla possono dire in merito alle notifiche ante 31/12, per carenza di legge, salvo la sospensione della riscossione sino al 30/6, viceversa possono e debbono ora confermare senza mezzi termini, in quanto in loro potere, che queste notifiche 2023 devono considerarsi nulle.
Oppure, non volendo gettare alle ortiche i soldi spesi nella spedizione, dovrebbero affermare, quanto meno, che esse siano da considerarsi, attualmente inefficaci, riprendendo a decorrere i relativi termini per l’opposizione avanti il giudice di pace dal 01/07/2023.
Questo chiarimento deve, ovviamente, avere ad oggetto tutte le notifiche 2023, nessuna esclusa.
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