Agenzia Riscossione fa finta di chiarire i termini del ricorso per le multe dei 100 euro

In un contributo precedente scrivevamo:

diversamente, se si propendesse per un’interpretazione più elastica, si potrebbe argomentare sul fatto che il procedimento di irrogazione sanzione diventa perfetto solo quando sono decorsi i termini di opposizione, tutti scadenti, nella generalità dei casi a gennaio 2023, per le notifiche di dicembre, e quindi, tutti rientranti nell’egida della sospensione.

Il procedimento di irrogazione sanzioni potrebbe, inoltre, considerarsi concluso al momento dell’incasso effettivo della somma, anche in via coattiva, e non solo al momento della notifica dell’avviso di addebito dovendosi, conseguentemente, considerare sospesi i termini di pagamento sino al 30 giugno prossimo.

La norma di rinvio doveva specificare a chiare lettere, che sono sospesi i termini processuali di 30 giorni per l’opposizione, aspetto, questo su cui non ha, invece, disposto, lasciando nel limbo tutti coloro a cui è stata notifica.

Il chiarimento “ponziopilatesco” di Agenzia Riscossione.

Magicamente, solo ieri, 26 gennaio, sul sito di Agenzia Riscossione, quando sono praticamente decorsi per tutti i termini di opposizione avanti il giudice, appare questo chiarimento:

Domanda:
Ho ricevuto da Agenzia delle entrate-Riscossione un avviso di addebito per violazione dell’obbligo vaccinale, inviato prima del 31 dicembre 2022 (data di inizio del periodo di sospensione). Quali sono i termini di pagamento?

Risposta:
Per effetto dell’art. 7 comma 1-bis, introdotto dalla Legge n. 199/2022 (di conversione del DL n. 162/2022) in vigore dal 31 dicembre 2022, che ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’art. 4-sexies, commi 3, 4 e 6 del DL n. 44/2021, sono sospesi i termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2023

Alla luce di ciò, si grida al “miracolo” interpretativo: tutti tranquilli sino al 30 giugno 2023!

In verità anche Agenzia Riscossione se ne guarda bene dal chiarire l’aspetto cruciale di questa grottesca vicenda:

ovverosia, oltre ai termini di riscossione, prorogati al 30 giugno prossimo, ciò che andava detto chiaramente è che sono da intendersi sospesi anche i termini di opposizione al giudice di pace.

Tale opposizione, come chiarito più volte, va proposta entro 30 giorni dal ricevimento della cartella.

Anche Agenzia Riscossione, inspiegabilmente, tace su questo fondamentale aspetto.

Non rimane che appellarsi alla “buona fede”.

Vista la pervicace volontà, quindi, di lasciare i cittadini nell’inconsapevole incertezza, altro non rimane che appellarsi alla “buona fede”, vero e proprio principio generale che informa il nostro ordinamento giuridico:

Stante la comunicazione mediatica da parte della stessa amministrazione, che ha indotto i cittadini a non presentare ricorso, se non venissero “cancellate” tutte le sanzioni, ovverosia, quelle ante che post 31 dicembre 2022, con molto imbarazzo, il giudice di pace, un domani, solleverebbe la questione di tardività dell’opposizione.

La necessaria coerenza e chiarezza da parte delle istituzioni

Questo intervento mette i “puntini sulle i”, non di certo perché si ritiene di insistere sulla proposizione del ricorso, cosa questa che non abbiamo mai caldeggiato convintamente, in ragione, soprattutto del rischio costi di soccombenza, ma quanto, piuttosto, perché siamo fermamente convinti che il rapporto Stato – Cittadini debba basarsi, anzitutto, sulla trasparenza e chiarezza: cosa questa che nel caso di specie sembra del tutto mancare.

Una soluzione semplicissima, comunque, esiste:

correggere il comunicato su Agenzia Riscossione in questo modo:

In ragione della citata proroga, sono da intendersi sospesi anche i termini processuali di opposizione processuale all’avviso di addebito

Perché non scriverlo? C’est facile!

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