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Esonero vaccinazione minori a scuola – 1

Premessa

La presente guida è rivolta, quale possibile utile strumento, solo ed esclusivamente a vantaggio di chi versi in una legittima situazione di esonero dall’obbligo vaccinale riguardante i minori.

Quali sono le vaccinazioni obbligatorie per i minori

Come sappiamo il Decreto Legge 73/2017 ha introdotto una serie di vaccinazioni obbligatorie cui devono sottoporsi i minori dai zero ai 16 anni e 364 giorni.

Le somministrazioni obbligatorie, secondo un ben preciso calendario di somministrazione, sono le seguenti:

– anti-poliomielitica
 
– anti-difterica
 
– anti-tetanica
 
– anti-epatite B
 
– anti-pertosse
 
– anti-Haemophilus influenzae tipo b
 
– anti-meningococcica B – facoltativa
 
– anti-meningococcica C – facoltativa
 
– anti-morbillo
 
– anti-rosolia
 
– anti-parotite
 
– anti-varicella

I casi di esonero previsti dalla legge

Immunizzazione naturale

La prima ipotesi di esonero è prevista dalla legge stessa. Infatti, il comma 2 dell’art. 1 prevede testualmente:

L'avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  malattia  naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991,
ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo
della relativa vaccinazione.

Accertato pericolo per la salute

Il successivo terzo comma stabilisce, a sua volta, quanto segue:

Salvo quanto disposto dal comma 2, le  vaccinazioni  di  cui  al
comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta.

Da quanto appena esposto si pone in rilievo l’assoluta importanza del terzo comma citato, il quale pone in rilievo i seguenti elementi:

  • le vaccinazioni possono essere omesse (esonero) o differite;
  • ciò è possibile solo in caso di accertato pericolo per la salute;
  • la situazione di pericolo deve riferirsi a specifiche condizioni cliniche;
  • le condizioni cliniche devono essere documentate;
  • l’attestazione di tale situazione è effettuata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Le sanzioni in caso di inadempimento

Il comma 4 prevede quanto segue:

In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui  al
comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  ai
tutori e' comminata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
cento a euro cinquecento.

Sviluppo delle argomentazioni

Nei prossimi articoli analizzeremo dettagliatamente le situazioni e le procedure che in modo legittimo possono portare all’esonero o differimento dalle vaccinazioni obbligatorie per minori, partendo anzitutto dall’esame delle responsabilità in cui incorrono i genitori ed i tutori evidenziando gli strumenti di tutela apprestati a protezione loro e del minore.

3 risposte a “Esonero vaccinazione minori a scuola – 1”

  1. Avatar Donatella

    È così tutto vergognoso, un genitore ha il diritto di scegliere per i propri figli alla luce di quanto è successo in quedti ultimi 2 anni

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  2. Avatar Silvia

    Grazie mille attendo vostre notizie a riguardo.
    Grazie per tutto.

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  3. Avatar Silvia Ruzza
    Silvia Ruzza

    Ma se i miei figli stanno bene e non hanno patologie per fortuna ,come si può fare per avere un esonero o differimento? Se pago la multa sono comunque poi obbligata a far fare la vaccinazione?
    Grazie

    "Mi piace"

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