Lo prevede la Legge 210/92
A chi spetta l’indennizzo
Chi ha subito una reazione avversa correlabile all’effettuazione di una vaccinazione, comprese quelle relative a SARS COV 2, ha diritto di ricevere un indennizzo da parte dello Stato.
Lo prevede la Legge 210/92.
Facendo, in particolare, riferimento alla campagna vaccinale tutt’ora in corso, occorre precisare che tale indennità spetta:
- sia per le vaccinazioni obbligatorie (Sanità, Scuola, Forze dell’ordine);
- sia per tutti coloro che si sono sottoposti a vaccinazione fortemente raccomandata anche se non obbligatoria.
In buona sostanza hanno diritto a ricevere l’indennizzo tutti coloro che hanno patito eventi nocivi a seguito di vaccinazione Covid 19.
Si segnalano, in merito, le importanti sentenze della Corte Costituzionale nn. 268/2017, 5/2018 e 118/2020, nonché il D.L. 4/2022 che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 1 della Legge 210/92.
L’indennizzo spetta oltre che alla persona danneggiata, anche ai suoi famigliari, essendo previsto un periodo di reversibilità pari a 15 anni, in caso di morte successiva del beneficiario.
Nell’ipotesi, invece, di morte quale diretta conseguenza della vaccinazione, il diritto all’indennizzo matura direttamente in capo agli eredi.
A quanto ammonta l’indennizzo
L’ammontare dell’indennizzo è fissato dalla Tabella B allegata alla legge 176/77, aggiornata periodicamente, ed è corrispondente ad una somma bimestrale che va da un minimo di euro 1.631,48 ad un massimo di euro 1.826,97.
Agli eredi, in caso di morte della persona vaccinata, spetta una indennità di euro 77.485,00
Ciascuno può, evidentemente, rendersi conto dell’inadeguatezza degli importi sopra indicati, soprattutto in caso di decesso.
La procedura da seguire per ottenere l’indennizzo
La competenza in materia, dal 2001, è delle Regioni.
La domanda va inoltrata, corredata della documentazione pertinente, alle ASL, le quali, dopo l’istruttoria, la trasmetteranno alla Commissione medico ospedaliera (CMO), che avrà cura di convocare l’interessato la fine di visitarlo.
Entro i 30 giorni successivi la Commissione dovrà emanare un provvedimento di accoglimento o rigetto, contro cui è ammesso ricorso.
Oltre all’indennizzo anche il risarcimento danni
Premessa l’inadeguatezza delle misure indennitarie sopra indicate ed i dubbi che si possono legittimamente sollevare in merito:
- alla sorveglianza del tutto passiva realizzata colpevolmente in Italia in merito alle reazioni avverse;
- alla totale carenza di informazione mediatica ed istituzionale che dovrebbe, invece, guidare i cittadini che versano in tali situazioni drammatiche, lasciati in uno stato di abbandono ed ostracismo sociale ed istituzionale,
occorre precisare che la strada dell’indennizzo non è l’unica via da poter perseguire in caso di eventi avversi, infatti, è possibile, a determinate condizioni, anche richiedere un vero e proprio Risarcimento danni, a carico delle strutture e sanitari intervenuti con colpa, imprudenza e negligenza, nella procedura di vaccinazione.
Sotto tale ultimo profilo può rivelarsi determinante la documentazione avente ad oggetto il consenso informato rilasciato presso gli Hub vaccinali o presso chi ha effettuato la vaccinazione, tesa a far emergere superficialità perpetrate a danno del vaccinando, durante l’effettuazione della sua analisi medico sanitaria.
Tale documentazione, nel caso in cui non se ne sia in possesso, andrà prontamente richiesta presso le strutture a cui è stata consegnata.
Si avrà modo di ritornare a breve su questi importanti aspetti.
Segnalazioni reazioni avverse da vaccino
Se sei stato malauguratamente colpito da una reazione avversa, scrivici se vuoi del tuo caso: dopo averlo letto con riserbo e rispetto della tua privacy, sarà nostra cura ricontattarti e se sarà necessario ti aiuteremo anche ad effettuare la segnalazione all’Aifa, così come potremo guidarti nella procedura di indennizzo.