Il caso Padova: le sentenze ingiuste vanno sottoposte al vaglio popolare?

La “funzione giurisdizionale” è uno dei tre poteri fondamentali dello stato.

In linea generale tutti, consapevolmente o meno, riconoscono tale principio, così come lo riconosciamo ed accettiamo noi, ad una condizione, però:

Che la funzione giurisdizionale venga esercitata nel miglior modo possibile

È ovvio, la perfezione non appartiene a questo mondo, ma quando ci si allontana molto da una normalità media allora ecco che una luce rossa si deve accendere.

Vediamo subito un caso concreto, il caso Padova:

Nel febbraio scorso il giudice del lavoro di Padova, Roberto Beghini, riammetteva, con ordinanza, al lavoro due operatori sanitari, argomentando, fra l’altro, sulla dimostrata inefficacia dei vaccini quanto all’impedimento alla contrazione del virus ed alla sua circolazione, potendosi ben sostituire l’inoculazione coi tamponi, più efficaci allo scopo.

Non si può sottacere, inoltre, la funzione alimentare dello stipendio, il diritto al lavoro e la salvaguardia della dignità del lavoratore.

Il collegio giudicante della sezione lavoro del Tribunale di Padova chiamato a decidere il merito della vertenza, ne ha ribaltato il contenuto.

Ecco per sommi capi le motivazioni della sentenza:

Non è compito del magistrato del Lavoro valutare le scelte legislative, quindi le sue argomentazioni sull’efficacia del vaccino sarebbero «del tutto irrilevanti»; specificano poi che, a differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, non si tratta di terapie «sperimentali» ma autorizzate tanto da Roma quanto da Bruxelles; inutile anche la comparazione con i tamponi: «misure del tutto diverse per natura e obiettivo». Volendo comunque addentrarsi in materia di costituzionalità tanto dell’obbligo vaccinale quanto del green pass, i tre giudici hanno richiamato le sentenze del Consiglio di Stato che confermavano l’imposizione di altri vaccini in passato (rosolia, morbillo, parotite, varicella) e ricordato come la carta verde avesse lo scopo di «facilitare la circolazione tra gli Stati europei, superando misure restrittive transfrontaliere». E, a scanso di equivoci, il collegio ha anche specificato che «dai recenti dati dell’Iss emerge che i vaccini contribuiscono a ridurre la circolazione del virus e la possibilità che muti» e che con 22 morti «correlabili» ai vaccini a fronte di 169.735 decessi da Covid in Italia (al 15 luglio 2022), si tratta di una «misura del tutto proporzionata nella valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici».

Da Il Corriere del Triveneto

È facile constatare come il collegio dei tre giudici cada nello stesso errore addebitato al loro collega: esprimono valutazioni sulla legge e, a differenza del primo magistrato, espongono dati non corretti.

Sui riferimenti ai regimi autorizzatori non possiamo che dissentire: tutti conoscono l’autorizzazione condizionata grazie alla quale vengono somministrati i vaccini.

È normale valutare da un punto di vista tecnico giuridico le scelte del legislatore ed è naturale cassarle quando esse, come nel caso di specie, violano palesemente i diritti della persona umana.

È socialmente riprovevole che i giudici utilizzino dati palesemente erronei a sostegno della propria decisione asserendo, come nel caso di specie, siano solo 22 i casi avversi correlabili

I giudici pare, quindi, non abbiano mai sentito parlare di sorveglianza attiva o passiva così come sembra che essi non abbiano mai avuto, nella loro vita privata di cittadini, contezza dei numerosissimi effetti avversi che si stanno verificando.

Orbene, è evidente che si è al cospetto di una sentenza non corretta, ed il richiamo al Consiglio di Stato, guidato da Frattini, appositamente nominato dal governo a presidio dell’impalcatura normativa Covid, non depone certo a favore. Sottacendo la nomina di Giuliano Amato, per le stesse finalità alla guida della Corte Costituzionale.

Queste sentenze rappresentano fatti preoccupanti per i consociati.

Il potere esecutivo, ovverosia quello del governo, oltre ad aver esautorato il Parlamento, tenta di soggiogare il terzo potere dello stato, quello giurisdizionale, riuscendovi nei fatti.

Non deve trarre a facili ottimismi il fatto che il governo sia caduto e si vada a votare. Lo schema di mal funzionamento istituzionale è diventata regola e struttura, palesando in modo evidente la costante stortura in cui stanno operando le nostre istituzioni, etero dirette finalisticamente da altri poteri.

Per una rassegna delle anomalie che caratterizzante il nostro sistema giudiziario può giovare la lettura de “Il Governo dei Giudici” di Sabino Cassese.

Se questo è lo scenario, allora, non possono che prefigurarsi ulteriori possibili istituti a “sostegno” dei cittadini i cui diritti sono così palesemente violati.

Soluzioni a cui già da tempo, la più attenta ed autorevole dottrina giuridica pluralista, istituzionale e realista, sta studiando.

Occorre un ulteriore sindacato di legittimità popolare delle sentenze, azionabile su richiesta delle parti lese dagli effetti di sentenze palesemente ingiuste. Tale sindacato dovrebbe essere anche ad appannaggio dei cittadini terzi rispetto al concreto processo, in quanto il corretto esercizio della funzione giurisdizionale rappresenta un interesse diffuso.

È ovvio che l’efficacia e la vigenza non potrà che riconoscersi in pieno solo alle sentenze ritualmente emanate nel rispetto dell’attuale assetto istituzionale, che, per inciso, quivi si riconosce.

Ma è innegabile il diritto dei cittadini di sottoporre a vaglio critico le sentenze che in modo evidente negano loro giustizia, trasformandosi esse in mero strumento di piatta applicazione, senz’anima, della norma.

Un vaglio popolare di moralità, equità e giustizia

Gli strumenti, le persone, i giuristi, gli avvocati, le libere accademie, per realizzare tutto ciò, già ci sono, basta volerlo fare.

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