ILLEGITTIMO IL MANTENIMENTO DEL DEMANSIONAMENTO
E’ decorso ormai il 15 giugno, venendo meno, con esso, l’obbligo vaccinale del personale scolastico.
Questo significa, in particolare, che il personale docente non vaccinato, costretto a lavorare, previa effettuazione di tampone, con mansioni di supporto, all’interno dei propri istituti, con un contratto di 36 ore, ai sensi dell’art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, potrà riprendere in pieno le proprie funzioni, senza alcuna limitazione.
Gli Istituti con responsabilità diretta dei relativi dirigenti ex art. 28 Costituzione, che continuassero ad imporre al personale scolastico funzioni demansionate possono essere chiamati a rispondere del relativo risarcimento danni, oltre ad eventuali altre azioni da esperirsi ove si ritenga comunque illegittimo il demansionamento in precedenza subito.
Il diritto di svolgere la propria attività lavorativa nel rispetto delle mansioni stabilite al momento dell’assunzione è previsto dall’art. 2103 c.c.
Nell’ipotesi in cui, quindi, il dirigente non permettesse la piena ripresa delle proprie funzioni al personale docente, appare opportuno che sia tempestivamente inviata una pec nella quale venga chiaramente precisato quanto segue:
“Nel rilevare come ad oggi non mi sia stata data la possibilità di riprendere lo svolgimento delle mie mansioni ex art. 2103 c.c., evidenzio come il persistere dell’assegnazione ad attività di supporto appaia del tutto sfornita di base normativa e come tale legittimante un’azione di richiesta risarcimento per demansionamento illegittimo, che mi troverò costretto a perseguire in mancanza di una immediata riammissione in servizio”.
L’ha ripubblicato su Movimento Difesa Diritti.
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Buongiorno volevo sapere da parte mia lavoro come coll. scol. A me il 29,06,2022 scade il green pass per guarigione da covid. Come devo comportarmi?
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