Prof. Trabucco, Prof. Vitale.
Sulla Gazzetta di Parma di ieri, 25 agosto 2025, Alessandra Palumbo del Partito democratico ha definito l’obbligo vaccinale “uno strumento cruciale per la tutela della salute pubblica”. È la stessa retorica che da anni accompagna ogni tentativo di mettere in discussione le misure emergenziali legate al Covid. La politica continua a parlare di “salute collettiva”, ma dimentica di fare i conti con i dati e con la verità dei fatti.
Bisogna dirlo senza giri di parole: la propaganda scavalca la memoria e ogni voce critica viene ridotta al marchio infamante di “no vax”. Eppure, ciò che la stampa e la politica fingono di ignorare è stato documentato da fonti ufficiali e studi indipendenti: i vaccini non fermavano il contagio, e l’impianto normativo che impose obblighi e restrizioni poggiava su una premessa fragile.
Per questo pubblichiamo, come contributo di merito al dibattito, l’intervento dei professori Daniele Trabucco e Aldo Rocco Vitale, che riprende in modo puntuale i nodi giuridici e scientifici elusi dall’articolo della Palumbo.
ANCORA A PARLARE DI “NOVAX”? L’INSISTENZA MEDIATICA CHE OFFENDE LA RAGIONE CRITICA
Dopo anni di emergenza sanitaria e di misure senza precedenti nello Stato costituzionale di diritto, l’atteggiamento di larga parte della stampa italiana, che continua, con automatismo retorico, a evocare la categoria denigratoria dei cosiddetti “Novax”, appare non solo anacronistico, ma anche gravemente fuorviante rispetto alla serietà delle questioni in gioco. La pubblicazione delle videoregistrazioni del Comitato Tecnico Scientifico, alcune importanti ed autorevoli dichiarazioni rese davanti alla Commissione Parlamentare Bicamerale sul Covid (istituita, ai sensi dell’art. 82 Cost., dalla legge ordinaria dello Stato 05 marzo 2024, n. 22) e la crescente letteratura scientifica internazionale che progressivamente rivede o corregge la narrazione dominante dei primi anni della pandemia, avrebbero dovuto aprire uno spazio di riflessione critica. Invece, si persevera nell’uso di uno stigma mediatico che riduce ogni obiezione a una caricatura ideologica, eludendo così il cuore dei problemi: la legittimità giuridica e politica dell’intero impianto emergenziale.
Sul piano normativo, è bene ricordare che i vaccini contro il SARS-CoV-2 sono stati immessi sul mercato con autorizzazione condizionata ai sensi dell’art. 14-bis del Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri, in combinato disposto con il Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione. Si tratta di una tipologia autorizzativa eccezionale, fondata non sulla piena disponibilità di dati consolidati, bensì su valutazioni preliminari ritenute “sufficienti” per far fronte a una situazione di urgenza. L’elemento cruciale, che la propaganda politica e mediatica sistematicamente occultò, consisteva nel fatto che l’autorizzazione non attestava affatto la capacità del prodotto di garantire un “ambiente immunitario” idoneo a impedire la circolazione del virus: al contrario, sin dall’inizio l’EMA specificò che i dati disponibili riguardavano esclusivamente la riduzione della sintomatologia. Parlare, dunque, di “vaccino” in senso proprio, ossia di strumento in grado di bloccare la trasmissione, risultava, ed è oggi ancora più chiaro, un abuso semantico e giuridico.
Su questa falsificazione originaria si è costruita la normativa emergenziale del Governo Draghi, dalla decretazione d’urgenza fino all’imposizione dell’obbligo vaccinale per determinate categorie e al famigerato sistema della certificazione cartacea o digitale Covid-19, presentato come misura di “salute pubblica” ai sensi dell’art. 32 Cost. In realtà, la giustificazione sanitaria crolla di fronte all’evidenza: se il trattamento non impediva la diffusione del virus, allora non poteva costituire strumento idoneo a tutelare la collettività.
La conseguenza è che l’intero edificio normativo poggiava su una premessa fattuale errata, in aperta contraddizione con il principio di ragionevolezza e proporzionalità che la Corte costituzionale ha più volte indicato come condizione imprescindibile delle limitazioni dei diritti fondamentali, salvo declinarlo in maniera diversa con le pronunce del 2023.
Non regge neppure la seconda tesi, avanzata a posteriori, una volta reso evidente che l’inoculazione non immunizzava, secondo cui l’efficacia del vaccino si sarebbe rivelata nel prevenire le ospedalizzazioni. Gli studi più recenti, pubblicati anche in sedi accademiche internazionali, hanno mostrato come i dati sugli ingressi in terapia intensiva siano stati viziati da criteri classificatori eterogenei, dall’assenza di gruppi di controllo adeguati e, in non pochi casi, da rilevanti distorsioni statistiche. All’8 febbraio 2022 il tasso nazionale di occupazione era 28% in area medica e 14,2% in terapia intensiva (soglie di allerta allora vigenti), a conferma che il sistema ha sperimentato pressioni significative nonostante la copertura vaccinale elevata (Fonte Gimbe).
A questo si aggiunga che l’evitare le ospedalizzazioni come fine primario di un obbligo o di restrizioni sanitarie non è coerente con lo “spirito” dell’art. 32 Cost., per una ragione di struttura: la dimensione “collettiva” della salute, che legittima in casi eccezionali l’imposizione di un trattamento sanitario, riguarda la protezione degli altri dal rischio che il singolo arrechi loro (tipicamente: la riduzione del contagio), non la riduzione del rischio clinico individuale del sottoposto né, tantomeno, la mera gestione organizzativa della capacità ospedaliera.
L’attribuzione causale lineare tra “vaccinazione” e “riduzione delle ospedalizzazioni” non è, alla luce di quanto emerso, stata dimostrata con rigore ed è stata anzi spesso costruita sulla base di comparazioni prive di fondamento metodologico. Da un punto di vista giuridico, ciò significa che la compressione di libertà fondamentali, lavoro, circolazione, istruzione, non si è sorretta su evidenze solide, quanto su narrative probabilistiche spacciate per certezze.
Dal punto di vista politico e filosofico, questo atteggiamento rivela la fragilità di una democrazia che, dinanzi alla paura, abdica alla dialettica razionale e si affida a dogmi scientifici resi tali per via mediatica e governativa.
L’uso della categoria “Novax” come insulto sociale ha avuto una funzione eminentemente politica: evitare la discussione sui dati e spostare il conflitto sul piano morale, etichettando il dissenso come antisociale o pericoloso. Qui si mostra l’esito più inquietante della vicenda: la riduzione della politica a gestione emergenziale permanente e la degradazione della scienza a legittimazione del potere, in un orizzonte che richiama le più fosche diagnosi della filosofia politica contemporanea sulla crisi del liberalismo e sul trionfo della tecnocrazia.
Continuare, nel 2025, a parlare di “Novax” significa, dunque, rifiutare la lezione che la storia recente avrebbe dovuto insegnare: non l’adesione fideistica a una “verità scientifica” confezionata per decreto, bensì il dovere di sottoporre ogni decisione pubblica al vaglio della ragione critica, della verifica empirica e del rispetto dei principi costituzionali. L’ostinazione mediatica a mantenere in vita una categoria ormai priva di senso non è solo intellettualmente disonesta: è un segno di regressione culturale e politica, un’offesa alla memoria collettiva e un monito sul rischio sempre presente di sacrificare la libertà sull’altare della paura.
Prof. Daniele Trabucco (SSML/Istituto di grado universitario “San Domenico” di Roma)
Prof. Aldo Rocco Vitale (Università Europea di Roma)
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