VACCINI A RNA REPLICANTI: LA NUOVA FRONTIERA DEL BIOPOTERE TRA RISCHIO COSTITUZIONALE E DERIVA POST-UMANA

Prof. Daniele Trabucco

I vaccini a RNA replicanti (self-amplifying RNA vaccines, saRNA) rappresentano una recente evoluzione della tecnologia a RNA, già conosciuta al grande pubblico in occasione della c.d. pandemia da SARS-CoV-2.

Diversamente dai vaccini a mRNA convenzionale, che veicolano una sequenza genetica codificante per un antigene virale da tradurre nelle cellule umane per stimolare una risposta immunitaria, i vaccini a RNA replicanti incorporano una porzione ulteriore di materiale genetico derivato, in genere, da virus ad RNA come l’alfa-virus, capace di autoriprodursi nelle cellule ospiti.

Ciò comporta una prolungata ed esponenziale produzione dell’antigene rispetto a quella limitata temporaneamente dei vaccini a mRNA classici, con il vantaggio, sul piano tecnico, di indurre una risposta immunitaria più forte e duratura, a fronte di dosi inferiori.

Tuttavia, la maggiore potenza immunogena dei vaccini saRNA si accompagna a una serie di interrogativi non solo di natura medico-scientifica, ma anche giuridico-costituzionale e filosofica.

Sul piano costituzionale, infatti, si pone un primo problema connesso al principio del consenso informato, inteso dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale come espressione concreta del diritto all’autodeterminazione della persona (sent. n. 438/2008 Corte cost.) in materia sanitaria.

La natura innovativa, sperimentale e, in parte, ancora scarsamente conosciuta dei vaccini a RNA replicanti, rende altamente problematico il raggiungimento di un consenso che sia veramente libero, consapevole e informato.

In particolare, l’art. 32, comma 2, della Costituzione italiana, pur ammettendo trattamenti sanitari obbligatori, li subordina al rispetto della persona umana. In presenza di tecnologie biomediche di tale portata, che agiscono a livello intracellulare con effetti potenzialmente duraturi e solo parzialmente prevedibili, la nozione stessa di “rispetto della persona” esige una riflessione più profonda.

Non si tratta semplicemente di garantire l’assenza di pericoli immediati, bensì di tutelare l’integrità della corporeità e della soggettività personale, valori che trascendono il mero dato biologico.

A ciò si aggiunge un’ulteriore criticità costituzionale legata al principio di precauzione, derivato dal diritto dell’Unione europea e recepito nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Tale principio impone che, in presenza di incertezze scientifiche rilevanti circa le conseguenze di un intervento, lo Stato adotti misure di cautela atte a prevenire rischi gravi e irreversibili.

I vaccini a RNA replicanti, data la loro capacità di permanere più a lungo nelle cellule e di amplificare la produzione proteica, pongono interrogativi di medio-lungo periodo che, al momento, la comunità scientifica non è in grado di risolvere in modo univoco.

Di fronte a questa incertezza, la promozione o, peggio, l’imposizione di tali tecnologie come standard vaccinale rischia di configurare una violazione dei doveri costituzionali di tutela della salute in una prospettiva integrale, sia individuale che collettiva.

Anche sotto il profilo filosofico si manifestano riserve profonde, legate alla visione dell’uomo e del suo corpo che soggiace all’impiego di simili biotecnologie. Il paradigma transumanista, sottostante alla logica dell’ottimizzazione tecnologica dell’umano, sembra trovare nei vaccini a RNA replicanti un ulteriore tassello della sua implementazione.

Qui non si tratta più solo di curare una malattia, ma di modificare il funzionamento stesso delle cellule umane mediante strumenti genetici che operano dall’interno. Si apre così una questione antropologica: fino a che punto è lecito intervenire nei meccanismi fondamentali della fisiologia umana con finalità immunitarie?

E quale concetto di “natura umana” è presupposto in tali pratiche? La filosofia del diritto naturale, soprattutto nella sua versione classica, fonda la dignità della persona su una natura razionale e relazionale, che implica anche una corporeità dotata di senso e finalità.

Interventi che modificano in modo sostanziale, ancorché temporaneo, l’assetto biologico naturale dell’uomo dovrebbero essere valutati non solo in base all’efficienza tecnica, ma anche alla luce di una visione etico-antropologica fondata su limiti e fini propri della natura umana.

In questa prospettiva, il corpo non è un mero supporto biologico disponibile alla manipolazione tecnica, ma parte costitutiva dell’identità personale. La tecnoscienza, quando eccede i limiti della cura e si trasforma in ingegneria dell’umano, rischia di produrre una riduzione della persona a oggetto di progettazione, secondo logiche funzionali e performative.

Infine, occorre sottolineare come il rapporto fra cittadino e Stato, nel contesto delle politiche sanitarie emergenti, rischi di mutare radicalmente qualora si istituzionalizzi l’uso di tecnologie genetiche replicanti. Il cittadino, da soggetto titolare di diritti inviolabili, rischia di divenire destinatario passivo di decisioni tecnocratiche, basate su algoritmi di efficienza e gestione del rischio, con il venir meno della dimensione dialogica e partecipativa che è propria dello Stato costituzionale di diritto.

Una tale deriva, giustificata in nome della “salute pubblica”, mostra il pericolo di un nuovo biopotere, capace di disciplinare non solo i comportamenti, ma le stesse strutture cellulari dell’organismo umano.

È su questa linea di confine che si gioca oggi una delle sfide più decisive del diritto e della filosofia politica: salvaguardare l’umano nella sua integralità e libertà, contro ogni tentazione di dominio tecnocratico mascherato da progresso terapeutico.

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