Parma Città 30 km/h?
Lo auspicava i Sindaco Guerra, il quale spiegava i perchè di questa scelta:
“I motivi sono molteplici: più sicurezza, meno emissioni, meno rumore e un modo più sostenibile e consapevole di muoversi“
Ma una Direttiva del Ministero dei Trasporti scombina i piani
Con una recente direttiva il Ministro Salvini ha posto un freno al proliferare in tante città italiane del limite dei 30 km orari. Secondo il Ministero dei Trasporti, infatti, il divieto di oltrepassare i 30 km potrà essere posto solo su alcune strade e con adeguate motivazioni.
Per la direttiva la deroga ai 50 km potrà essere introdotta solo su “strade o tratti di strada tassativamente individuati, laddove sussistano particolari condizioni che giustificano l’imposizione di limiti diversi”.
Le deroghe dovranno essere motivate in relazione, ad esempio, alla presenza di scuole, ospedali od altre esigenze temporanee.
Secondo il MIT, una velocità così ridotta potrebbe causare intralcio alla circolazione ed, addirittura, essere pregiudizievole sotto il profilo dell’inquinamento.
In ogni caso il Ministero fissa queste condizioni all’introduzione del limite dei 30 km:
- l’assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso;
- anormali estringimenti delle sezioni stradali;
- pendenze elevate;
- andamenti planimetrici tortuosi tipici di nuclei storici e vecchi centri abitati;
- frequenza di ingressi e uscite carrabili da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, parchi di gioco e simili;
- pavimentazioni sdrucciolevoli o curve in vario modo pericolose.
I Comuni dovranno, quindi, dare evidenza della metodologia seguita ai fini della predetta individuazione.
E le zone già individuate ed introdotte?
Se la direttiva del Ministero appare chiara, e certamente per il futuro costituirà un argine al dilagare delle limitazioni “30 km”, che altro non sono che un ulteriore tassello della c.d. “smart city o città a 15 minuti”, occorre domandarsi quali effetti avranno sui cittadini le zone già introdotte, soprattutto, sotto il profilo sanzionatorio, in relazione alle violazioni al codice della strada per eccesso di velocità.
Dovremmo suppore che tali contravvenzioni siano annullabbili avanti il Giudice di Pace, se comminate in zone non aventi i requisiti richiesti dal Ministero. Il cittadino, a tal fine, potrebbe chiedere che vengano prodotte in giudizio da parte del Comune le prove della sussistenza delle condizioni che giustificano la deroga dei 50 km.
A livello più generale potrebbero essere impugnate davanti al TAR entro un termine stringente, però, di 60 giorni, le delibere di zonizzazione del limite dei 30 km.
In ogni caso, a prescindere dall’impugnazione al TAR, le motivizioni, sopra richiamate, avanti il Giudice di Pace potranno sempre essere avanzate.
Un’azione civica
A parte gli strumenti di difesa processuale sopra accennati riteniamo che la cosa più importante da fare sia, invece, un’altra.
Occorre che ciascun cittadino, che condivide la linea qui esposta, assuma un’autonoma iniziativa al fine di attivarsi presso il proprio Comune di Competenza per chiedere se le zone introdotte col limite dei 30 km, rispettino i requisiti voluti dall’ordinanza del MIT.
Proponiamo il testo di una possibile e-mail da inviare al proprio Comune di Residenza.
Per il Comune di Parma l’indirizzo di posta elettronica è il seguente:
urp@comune.parma.it
Oggetto: Richiesta di informazioni riguardo l’applicazione dei limiti di velocità nelle zone soggette a restrizioni nel Comune di Parma
Al Sig. Sindaco Michele Guerra
All’Assessore alla Viabilità Gianluca Borghi
Con la presente richiedo informazioni riguardo all’applicazione dei limiti di velocità nelle zone soggette a restrizioni nel Comune di Parma.
Sono venuto a conoscenza di una recente direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti che specifica la necessità di motivare adeguatamente le deroghe ai limiti di velocità standard di 50 km/h, consentendo limiti inferiori come i 30 km/h solo in specifiche situazioni.
Desidererei sapere se le zone del Comune di Parma soggette al limite di velocità di 30 km/h rispettano i requisiti introdotti da questa direttiva ministeriale. In particolare, vorrei conoscere:
- Quali sono le specifiche situazioni che giustificano l’introduzione del limite di 30 km/h nelle zone designate?
- Esiste una documentazione ufficiale che motivi adeguatamente la decisione di applicare questo limite di velocità inferiore?
- Quali criteri sono stati seguiti per individuare le zone soggette al limite di 30 km/h?
- È stata effettuata un’analisi dell’impatto di questa misura sulla sicurezza stradale, sulla fluidità del traffico e sull’ambiente?
In attesa di ricevere le informazioni richieste, porgo distinti saluti.
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