Il Governo deve spiegare le sue intenzioni
Dal 1° dicembre in vigore il nuovo regolamento anche per l’Italia se il Governo non rifiuta.
Il trattato Oms, definito di “cessione della sovranità sanitaria” in realtà costituisce un vero ginepraio di non facile interpretazione.
Dopo la lettura dei documenti ufficiali OMS, a peggiorare la situazione contribuisce, altresì, un non giustificabile silenzio da parte del Governo italiano che, anziché, effettuare un intervento di chiarificazione, porta effettivamente a concludere che se entro il 30 novembre prossimo, l’Italia non si opporrà alla modifica varata il 22/28 maggio 2022 di fatto cederà una quota significativa della propria sovranità sanitaria a questa struttura internazionale la quale potrà decidere quali misure adottare all’interno dei singoli stati su fondamentali materie mediche, quali le vaccinazioni, ad esempio, legandole ad un super greenpass europeo, i cui accordi sono già stati presi con la Commissione UE.
Depone certamente in tal senso l’analisi dei documenti pubblicati dallo stesso OMS che resocontano i lavori dell’assemblea.
Poniamo in luce alcuni elementi che riteniamo fondamentali:
- i documenti analizzati riguardano la riforma del regolamento OMS del 2005, così come proposto alla 75° Assemblea Oms tenutasi a Ginevra dal 22 al 28 maggio 2022
- in particolare, si stabilisce, all’art. 59 (riformato) che: se uno Stato non è in grado di adeguare pienamente le proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali con il presente Regolamento…li realizza entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento o da una sua modifica a tale riguardo;
- l’art. 61 disciplina il rifiuto stabilendo che: se uno Stato notifica al Direttore Generale il suo rifiuto del presente Regolamento o di una sua modifica entro il termine applicabile previsto dal paragrafo 1 (18 mesi) o 1bis dell’articolo 59, il presente Regolamento o la modifica in questione non entreranno in vigore rispetto a quello Stato. Qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale di cui all’articolo 58 di cui tale Stato sia già parte resta in vigore nei confronti di tale Stato;
- Secondo l’art. 59, comma 1: Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuta dal Direttore generale dopo la scadenza di tale termine non avrà alcun effetto.
Alleghiamo il report ufficiale dell’assemblea OMS del maggio 2022
In particolare, le modifiche sopra sintetizzate sono rinvenibili a pag. 59, avente ad oggetto gli Amendments to the International Health Regulations (2005).
Questo documento a pag. 27 dichiara: Riconoscendo che la pandemia di COVID-19 ha anche dimostrato il ruolo fondamentale della resilienza del sistema sanitario nel fornire servizi sanitari essenziali e nel mantenere sistemi sanitari funzionali e che la pietra angolare della resilienza del sistema sanitario è garantire la sicurezza degli operatori sanitari, dei pazienti e dei visitatori attraverso una serie di misure…
continua asserendo che: Riconoscendo l’opportunità unica di sfruttare l’esperienza dell’accresciuta consapevolezza globale sulla prevenzione e il controllo delle infezioni e gli investimenti effettuati durante la pandemia di COVID-19 per miglioramenti duraturi nella prevenzione e nel controllo delle infezioni
successivamente, richiede agli stati membri di:
- adottare misure per sostenere e/o garantire che la prevenzione e il controllo delle infezioni siano una delle componenti chiave della preparazione, prevenzione e risposta sanitaria globale;
- adottare misure per supportare le autorità competenti e/o garantire che almeno i requisiti minimi per i programmi di prevenzione e controllo delle infezioni a livello nazionale, subnazionale e delle strutture sanitarie siano implementati e monitorati
Il documento continua con ulteriori prescrizioni a carico degli stati molto analitiche.
Scadenza dell’opposizione
Essendo la delibera del 22/28 maggio, i 18 mesi per l’opposizione, come sopra indicato, scadono effettivamente a fine novembre 2023.
Come sopra indicato: secondo l’art. 59, comma 1, qualsiasi rifiuto o riserva ricevuta dal Direttore generale dopo la scadenza di tale termine non avrà alcun effetto.
Ma più nello specifico vediamo quali sono gli emendamenti al regolamento OMS adottati nella 75° assemblea del maggio 2022 che depongono per la cessione della sovranità sanitaria all’OMS. Si leggono a pag. 24 del documento sopra allegato:
Modifiche al Regolamento sanitario internazionale (2005)
Le finalità di modifica del regolamento si leggono a pagine 25 del documento, e consistono nel:
rafforzamento della preparazione e della risposta dell’OMS alle emergenze sanitarie, per discutere modifiche mirate per affrontare questioni, sfide, compresi equità, sviluppi tecnologici o di altro tipo, o lacune che non potrebbero essere efficacemente affrontate altrimenti ma che sono fondamentali per sostenere l’effettiva attuazione e il rispetto dei Regolamenti sanitari internazionali (2005) e la loro applicazione universale per la protezione di tutte le persone del mondo da la diffusione internazionale delle malattie in modo equo;
Prendendo atto del diritto degli Stati parti di notificare al Direttore generale i rifiuti o le riserve, ai sensi degli articoli 61 e 62, degli emendamenti contenuti nell’allegato 2 del Regolamento sanitario internazionale (2005),
1. ADOTTA, ai sensi del comma 3 dell’articolo 55 del Regolamento sanitario internazionale (2005), le modifiche all’articolo 59, e i conseguenti necessari aggiornamenti agli articoli 55, 61, 62 e 63 del Regolamento sanitario internazionale (2005) stabiliti nell’allegato 2;
2. ESORTA gli Stati parti, in conformità con l’articolo 44 del Regolamento sanitario internazionale (2005), a collaborare tra loro nella fornitura o facilitazione della cooperazione tecnica e del supporto logistico, in particolare nello sviluppo, nel rafforzamento e nel mantenimento delle capacità sanitarie pubbliche necessarie ai sensi del Regolamento sanitario internazionale (2005).
La settantacinquesima Assemblea Mondiale della Sanità,
Considerata la relazione consolidata del Direttore Generale;
– Ricordando le risoluzioni WHA48.7 (1995) sulla revisione e l’aggiornamento del Regolamento sanitario internazionale, WHA58.27 (2005) sul miglioramento del contenimento della resistenza antimicrobica, WHA69.1 (2016) sul rafforzamento delle funzioni essenziali della sanità pubblica a sostegno del raggiungimento della copertura sanitaria universale, WHA70.7 (2017) sul miglioramento della prevenzione, diagnosi e gestione clinica della sepsi, WHA72.6 (2019) sull’azione globale sulla sicurezza dei pazienti, WHA72.7 (2019) su acqua, servizi igienico-sanitari e igiene nell’assistenza sanitaria strutture, WHA73.1 (2020) sulla risposta al COVID-19, WHA73.8 (2020) sul rafforzamento della preparazione alle emergenze sanitarie: attuazione dei regolamenti sanitari internazionali (2005) e WHA74.7 (2021) sul rafforzamento della preparazione dell’OMS per e risposta alle emergenze sanitarie, all’interno delle quali la prevenzione e il controllo delle infezioni rappresentano una componente fondamentale;
– Riaffermando l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi, che sono universali, indivisibili e interconnessi, e facendo riferimento in particolare ai seguenti obiettivi degli Obiettivi di sviluppo sostenibile;
- Prendendo atto della Dichiarazione di Alma-Ata sull’assistenza sanitaria di base e della Dichiarazione di Astana sull’assistenza sanitaria di base e sui servizi sanitari di alta qualità e sicurezza e riconoscendo che, per raggiungerli, prevenire i danni derivanti dalla trasmissione dell’infezione al punto di ingresso e in tutti i punti nel sistema sanitario è fondamentale;
- Riconoscendo l’importanza fondamentale della prevenzione e del controllo delle infezioni nei settori della salute umana e animale e che l’argomento è una disciplina clinica e di sanità pubblica basata su un approccio scientifico, che fornisce misure preventive e di controllo proattive, reattive e pratiche basate sulle malattie infettive, sull’epidemiologia, scienze sociali, ingegneristiche e di implementazione e rafforzamento dei sistemi sanitari che richiede una forza lavoro sanitaria specializzata e dedicata;
- Rilevando che programmi completi di prevenzione e controllo delle infezioni, che tengano conto dell’approccio One Health, a livello nazionale, subnazionale e di struttura, sono essenziali per produrre prove scientifiche e supportare, facilitare e/o supervisionare la corretta, basata sull’evidenza e sul rischio attuazione informata della prevenzione e del controllo delle infezioni, nonché delle risorse e del supporto materiale necessari (come i dispositivi di protezione individuale);
- Considerato che la pandemia di COVID-19 e le recenti grandi epidemie della malattia da virus Ebola nell’Africa occidentale e nella Repubblica Democratica del Congo abbiano mostrato le conseguenze devastanti della mancanza di preparazione e di un’attuazione al di sotto degli standard, insufficiente e/o inadeguata della prevenzione e del controllo delle infezioni programmi, anche nei paesi ad alto reddito, e riconoscendo che hanno portato in primo piano la prevenzione e il controllo delle infezioni;
- Rilevando che oltre alle epidemie, l’OMS ha stimato che centinaia di milioni di pazienti sono colpiti da infezioni associate all’assistenza sanitaria che portano alla morte in un paziente infetto su 10 ogni anno, e rilevando inoltre che negli ospedali per acuti, su 100 pazienti, sette nei paesi ad alto reddito e 15 nei paesi a basso e medio reddito contrarranno almeno un’infezione associata all’assistenza sanitaria durante la loro degenza ospedaliera e che fino al 30% dei pazienti in terapia intensiva sono affetti da assistenza sanitaria. infezioni associate, con un’incidenza da due a venti volte superiore nei paesi a basso e medio reddito rispetto ai paesi ad alto reddito;
- Riconoscendo che nel 2019 un quarto delle strutture sanitarie non disponeva di servizi idrici di base, esponendo 1,8 miliardi di persone, compresi operatori sanitari e pazienti, a un rischio maggiore di infezione, evidenziando le principali lacune nei servizi idrici, igienico-sanitari e igienico-sanitari nelle strutture sanitarie, che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel controllo delle infezioni, e sottolineando i costi modesti per raggiungere livelli minimi di sicurezza idrica, igienico-sanitaria e igienico-sanitaria, che vanno da 6,5 miliardi di dollari a 9,6 miliardi di dollari nei 46 paesi meno sviluppati, che rappresentano il 4-6% della spesa sanitaria ricorrente di questi paesi;
- Rilevando che le emergenze sanitarie pubbliche hanno dimostrato che la prevenzione e il controllo delle infezioni, insieme alle capacità fondamentali richieste dal Regolamento sanitario internazionale (2005), svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire e rispondere tempestivamente ed efficacemente ai rischi e alle emergenze sanitarie pubbliche di interesse nazionale e internazionale;
- Riconoscendo che la pandemia di COVID-19 ha anche dimostrato il ruolo fondamentale della resilienza del sistema sanitario nel fornire servizi sanitari essenziali e nel mantenere sistemi sanitari funzionali e che la pietra angolare della resilienza del sistema sanitario è garantire la sicurezza degli operatori sanitari, dei pazienti e dei visitatori attraverso una serie di misure , tra cui la prevenzione e il controllo delle infezioni, le migliori pratiche e il mantenimento delle infrastrutture essenziali, comprese le precauzioni basate sulla trasmissione e la gestione dell’acqua, dei servizi igienico-sanitari e dei rifiuti ovunque venga fornita assistenza sanitaria;
- Riconoscendo l’opportunità unica di sfruttare l’esperienza dell’accresciuta consapevolezza globale sulla prevenzione e il controllo delle infezioni e gli investimenti effettuati durante la pandemia di COVID-19 per miglioramenti duraturi nella prevenzione e nel controllo delle infezioni;
Conclusioni
Allo stato attuale, effettivamente se lo Stato italiano non si opporrà al regolamento OMS riformato nel 2022, così come, del resto, riconosciuta, come possibilità, dallo stesso art. 61, comma 1, dovrà, necessariamente, come sopra indicato, adottare le misure che l’OMS deciderà di varare, secondo i poteri incisivi che il regolamento ad esso riconosce.
Richiesta di accesso agli atti: occorre “far dire” al governo ciò che non desidera rivelare
Il Sindacato d’Azione ha proceduto ad inoltrare formale richiesta al Governo, il quale, per precisa disposizione di legge, dovrà fornire i dati richiesti, infatti: “Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza”. In caso di rifiuto è ammesso ricorso al TAR.
Sulla base dell’art. 5, comma 2 del D.lgs 33/2013 è possibile richiedere al governo italiano gli atti inerenti la procedura di recepimento di della riforma OMS, “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, così come la norma stessa prevede.
Le decisioni che incidono sulla sovranità dello Stato e quindi sulla libertà dei singoli cittadini non possono essere tenute nascoste nelle stanze del Palazzo.
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