Vanno diffidati i dirigenti che dovessero imporle
Nessuna giustificazione fattuale e normativa per la loro imposizione.
Negli ultimi giorni, nell’imminenza della riapertura della scuole, si torna a parlare dell’ipotesi di reintroduzione dell’utilizzo delle mascherine a scuola.
Le dichiarazioni di ANP Lazio
In particolare, fa discutere un’affermazione di qualche giorno fa dell’Associazione Nazionale Presidi Lazio a tenore della quale verranno distribuite le mascherine a scuola.
La posizione del Ministero della Salute
Lo stesso Prof. Vaia, però, Direttore generale del Ministero della Salute, disinnesca la miccia, evidenziando come la situazione attuale non giustifica, comunque, l’utilizzo di questi presidi sanitari di “protezione” delle vie respiratorie.
Cosa dicono le norme
Da un punto di vista normativo, sotto questo profilo, risulta utile richiamare recenti provvedimenti del Ministero della Salute, in particolare:
- Ordinanza del 28 aprile 2023, a tenore dalla quale, l’utilizzo delle mascherine, sino al 31/12/2023 è obbligatorio in queste tassative ipotesi:
- reparti ospedalieri ad alta intensità di cura (identificati dai direttori sanitari)
- strutture socio sanitarie
- strutture socio assistenziali
- strutture di ospitalità
- strutture di lungodegenza
- residenze sanitarie assistenziali
- hospice
- strutture riabilitative
- strutture residenziali per anziani, anche per soggetti non autosufficienti
- Circolare 11 agosto 2023 del Ministero della Salute, avente ad oggetto misure anti covid-19, dalla quale si evince che:
- le persone risultate positive non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento
- ai positivi sintomatici si raccomanda:
- l’utilizzo della mascherina
- di rimanere a casa sino al termine dei sintomi
Dalla lettura dei provvedimenti di cui sopra si può evincere come non sia prevista alcuna diposizione avente ad oggetto l’obbligo di utilizzo della “mascherina” a scuola, tenendo, altresì, presente, che la circolare dell’11 agosto, appena citata, non può imporne l’utilizzo, non essendo un atto avente forza di legge. Essa, infatti, si limita a “raccomandarla”, così come raccomanda, ma non impone, non potendolo fare, il rimanere a casa sino alla cessazione dei sintomi.
La responsabilità dei dirigenti
Ogni diverso provvedimento assunto dai dirigenti, teso all’imposizione in via di fatto dell’obbligo di utilizzo, deve, perciò, considerarsi illegittimo, esponendo i medesimi a responsabilità diretta (ex artt. 28 della Costituzione, 2043 del codice civile, potendosi ravvisare, inoltre, a loro carico, anche la fattispecie di reato di violenza privata, di cui all’art. 610 del codice penale.
Diffida
Nell’ipotesi in cui si dovessero verificare situzioni similari occorrerebbe, a tutela dei minori, per le ragioni anzidette, diffidare legalmente i dirigenti dal procedere nell’imposizione, anche in modo surrettizio, dell’utilizzo della mascherina.
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