Mascherine: i punti critici dell’ordinanza di Schillaci

Premessa

Dopo ave esaminato gli aspetti critici delle decisioni delle singole direzioni sanitarie in tema di mascherine, con questo breve intervento desideriamo porre in rilievo tre punti critici della stessa ordinanza del Ministro della salute che ha prorogato l’utilizzo del presidio, in talune ipotesi, sino al 31 dicembre 2023.

Quale è la fonte normativa su cui poggia il potere di ordinanza del Ministro della salute

L’art. 32 della Legge 833/1978 prevede quanto segue:

Il Ministro della sanita’ puo’ emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita’ pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu’ regioni.

I tre punti critici dell’ordinanza

Si tratta di:

1) ordinanza IMMOTIVATA in quanto si fonda sul richiamato esercizio del potere d’urgenza del ministro della salute, senza esplicitarne le sottese ragioni se non con generico richiamo ad un attuale stato pandemico non comprovato ma apoditticamente asserito, addirittura in contraddizione con la dichiarata cessazione dello stato di emergenza.

Pare, quindi, difettare la prova dei presupposti ai quali la legge subordina l’esercizio dei poteri d’urgenza da parte del ministro della salute.

2) ordinanza ILLOGICA in quanto, pur richiamando in premessa l’art. 32 della Costituzione, ne viola la prevista ” riserva di legge ” nell’attribuire, senza peraltro averne le prerogative, autorità di imposizione obblighi sanitari a direttori sanitari pubblici e privati (sic).

3) ordinanza INAPPLICABILE in quanto priva di sanzione e, quindi, priva dei presupposti di imposizione.

Considerazione conclusiva

Il direttore sanitario che condizionasse la prestazione sanitaria all’uso di mascherina o all’esito negativo di tampone commetterebbe diverse ipotesi di reato, fra cui violenza privata, omissione di atti di ufficio, interruzione di pubblico servizio, lesioni/omicidio colposo in caso di danni al soggetto privato di cure.

Avvocato Silvia Felice


Leggi altri articoli sul tema mascherine >>

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...