Con provvedimento giudiziario del 28/04/2022 il giudice accoglie il ricorso di una sanitaria disponendone l’immediato reintegro e riconoscendo, di fatto, l’inidoneità dell’obbligo vaccinale al raggiungimento degli scopi prefissi dal legislatore, essendo, al contrario, l’unico biasimevole obbiettivo ottenuto, quello di privare il lavoratore dei mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia.