Trattato Oms: spedito accesso agli atti

Il Governo deve spiegare le sue intenzioni

Dal 1° dicembre in vigore il nuovo regolamento anche per l’Italia se il Governo non rifiuta.

Il trattato Oms, definito di “cessione della sovranità sanitaria” in realtà costituisce un vero ginepraio di non facile interpretazione.

Dopo la lettura dei documenti ufficiali OMS, a peggiorare la situazione contribuisce, altresì, un non giustificabile silenzio da parte del Governo italiano che, anziché, effettuare un intervento di chiarificazione, porta effettivamente a concludere che se entro il 30 novembre prossimo, l’Italia non si opporrà alla modifica varata il 22/28 maggio 2022 di fatto cederà una quota significativa della propria sovranità sanitaria a questa struttura internazionale la quale potrà decidere quali misure adottare all’interno dei singoli stati su fondamentali materie mediche, quali le vaccinazioni, ad esempio, legandole ad un super greenpass europeo, i cui accordi sono già stati presi con la Commissione UE.

Depone certamente in tal senso l’analisi dei documenti pubblicati dallo stesso OMS che resocontano i lavori dell’assemblea.

Poniamo in luce alcuni elementi che riteniamo fondamentali:

  • i documenti analizzati riguardano la riforma del regolamento OMS del 2005, così come proposto alla 75° Assemblea Oms tenutasi a Ginevra dal 22 al 28 maggio 2022
  • in particolare, si stabilisce, all’art. 59 (riformato) che: se uno Stato non è in grado di adeguare pienamente le proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali con il presente Regolamento…li realizza entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento o da una sua modifica a tale riguardo;
  • l’art. 61 disciplina il rifiuto stabilendo che: se uno Stato notifica al Direttore Generale il suo rifiuto del presente Regolamento o di una sua modifica entro il termine applicabile previsto dal paragrafo 1 (18 mesi) o 1bis dell’articolo 59, il presente Regolamento o la modifica in questione non entreranno in vigore rispetto a quello Stato. Qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale di cui all’articolo 58 di cui tale Stato sia già parte resta in vigore nei confronti di tale Stato;
  • Secondo l’art. 59, comma 1: Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuta dal Direttore generale dopo la scadenza di tale termine non avrà alcun effetto.

Alleghiamo il report ufficiale dell’assemblea OMS del maggio 2022



In particolare, le modifiche sopra sintetizzate sono rinvenibili a pag. 59, avente ad oggetto gli Amendments to the International Health Regulations (2005).

Questo documento a pag. 27 dichiara: Riconoscendo che la pandemia di COVID-19 ha anche dimostrato il ruolo fondamentale della resilienza del sistema sanitario nel fornire servizi sanitari essenziali e nel mantenere sistemi sanitari funzionali e che la pietra angolare della resilienza del sistema sanitario è garantire la sicurezza degli operatori sanitari, dei pazienti e dei visitatori attraverso una serie di misure…

continua asserendo che: Riconoscendo l’opportunità unica di sfruttare l’esperienza dell’accresciuta consapevolezza globale sulla prevenzione e il controllo delle infezioni e gli investimenti effettuati durante la pandemia di COVID-19 per miglioramenti duraturi nella prevenzione e nel controllo delle infezioni

successivamente, richiede agli stati membri di:

  1. adottare misure per sostenere e/o garantire che la prevenzione e il controllo delle infezioni siano una delle componenti chiave della preparazione, prevenzione e risposta sanitaria globale;
  2. adottare misure per supportare le autorità competenti e/o garantire che almeno i requisiti minimi per i programmi di prevenzione e controllo delle infezioni a livello nazionale, subnazionale e delle strutture sanitarie siano implementati e monitorati

Il documento continua con ulteriori prescrizioni a carico degli stati molto analitiche.

Scadenza dell’opposizione

Essendo la delibera del 22/28 maggio, i 18 mesi per l’opposizione, come sopra indicato, scadono effettivamente a fine novembre 2023.

Come sopra indicato: secondo l’art. 59, comma 1, qualsiasi rifiuto o riserva ricevuta dal Direttore generale dopo la scadenza di tale termine non avrà alcun effetto.

Ma più nello specifico vediamo quali sono gli emendamenti al regolamento OMS adottati nella 75° assemblea del maggio 2022 che depongono per la cessione della sovranità sanitaria all’OMS. Si leggono a pag. 24 del documento sopra allegato:

Modifiche al Regolamento sanitario internazionale (2005)

Le finalità di modifica del regolamento si leggono a pagine 25 del documento, e consistono nel:

rafforzamento della preparazione e della risposta dell’OMS alle emergenze sanitarie, per discutere modifiche mirate per affrontare questioni, sfide, compresi equità, sviluppi tecnologici o di altro tipo, o lacune che non potrebbero essere efficacemente affrontate altrimenti ma che sono fondamentali per sostenere l’effettiva attuazione e il rispetto dei Regolamenti sanitari internazionali (2005) e la loro applicazione universale per la protezione di tutte le persone del mondo da la diffusione internazionale delle malattie in modo equo;

Prendendo atto del diritto degli Stati parti di notificare al Direttore generale i rifiuti o le riserve, ai sensi degli articoli 61 e 62, degli emendamenti contenuti nell’allegato 2 del Regolamento sanitario internazionale (2005),

1. ADOTTA, ai sensi del comma 3 dell’articolo 55 del Regolamento sanitario internazionale (2005), le modifiche all’articolo 59, e i conseguenti necessari aggiornamenti agli articoli 55, 61, 62 e 63 del Regolamento sanitario internazionale (2005) stabiliti nell’allegato 2;

2. ESORTA gli Stati parti, in conformità con l’articolo 44 del Regolamento sanitario internazionale (2005), a collaborare tra loro nella fornitura o facilitazione della cooperazione tecnica e del supporto logistico, in particolare nello sviluppo, nel rafforzamento e nel mantenimento delle capacità sanitarie pubbliche necessarie ai sensi del Regolamento sanitario internazionale (2005).

La settantacinquesima Assemblea Mondiale della Sanità,
Considerata la relazione consolidata del Direttore Generale;
– Ricordando le risoluzioni WHA48.7 (1995) sulla revisione e l’aggiornamento del Regolamento sanitario internazionale, WHA58.27 (2005) sul miglioramento del contenimento della resistenza antimicrobica, WHA69.1 (2016) sul rafforzamento delle funzioni essenziali della sanità pubblica a sostegno del raggiungimento della copertura sanitaria universale, WHA70.7 (2017) sul miglioramento della prevenzione, diagnosi e gestione clinica della sepsi, WHA72.6 (2019) sull’azione globale sulla sicurezza dei pazienti, WHA72.7 (2019) su acqua, servizi igienico-sanitari e igiene nell’assistenza sanitaria strutture, WHA73.1 (2020) sulla risposta al COVID-19, WHA73.8 (2020) sul rafforzamento della preparazione alle emergenze sanitarie: attuazione dei regolamenti sanitari internazionali (2005) e WHA74.7 (2021) sul rafforzamento della preparazione dell’OMS per e risposta alle emergenze sanitarie, all’interno delle quali la prevenzione e il controllo delle infezioni rappresentano una componente fondamentale;
– Riaffermando l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi, che sono universali, indivisibili e interconnessi, e facendo riferimento in particolare ai seguenti obiettivi degli Obiettivi di sviluppo sostenibile;

  • Prendendo atto della Dichiarazione di Alma-Ata sull’assistenza sanitaria di base e della Dichiarazione di Astana sull’assistenza sanitaria di base e sui servizi sanitari di alta qualità e sicurezza e riconoscendo che, per raggiungerli, prevenire i danni derivanti dalla trasmissione dell’infezione al punto di ingresso e in tutti i punti nel sistema sanitario è fondamentale;
  • Riconoscendo l’importanza fondamentale della prevenzione e del controllo delle infezioni nei settori della salute umana e animale e che l’argomento è una disciplina clinica e di sanità pubblica basata su un approccio scientifico, che fornisce misure preventive e di controllo proattive, reattive e pratiche basate sulle malattie infettive, sull’epidemiologia, scienze sociali, ingegneristiche e di implementazione e rafforzamento dei sistemi sanitari che richiede una forza lavoro sanitaria specializzata e dedicata;
  • Rilevando che programmi completi di prevenzione e controllo delle infezioni, che tengano conto dell’approccio One Health, a livello nazionale, subnazionale e di struttura, sono essenziali per produrre prove scientifiche e supportare, facilitare e/o supervisionare la corretta, basata sull’evidenza e sul rischio attuazione informata della prevenzione e del controllo delle infezioni, nonché delle risorse e del supporto materiale necessari (come i dispositivi di protezione individuale);
  • Considerato che la pandemia di COVID-19 e le recenti grandi epidemie della malattia da virus Ebola nell’Africa occidentale e nella Repubblica Democratica del Congo abbiano mostrato le conseguenze devastanti della mancanza di preparazione e di un’attuazione al di sotto degli standard, insufficiente e/o inadeguata della prevenzione e del controllo delle infezioni programmi, anche nei paesi ad alto reddito, e riconoscendo che hanno portato in primo piano la prevenzione e il controllo delle infezioni;
  • Rilevando che oltre alle epidemie, l’OMS ha stimato che centinaia di milioni di pazienti sono colpiti da infezioni associate all’assistenza sanitaria che portano alla morte in un paziente infetto su 10 ogni anno, e rilevando inoltre che negli ospedali per acuti, su 100 pazienti, sette nei paesi ad alto reddito e 15 nei paesi a basso e medio reddito contrarranno almeno un’infezione associata all’assistenza sanitaria durante la loro degenza ospedaliera e che fino al 30% dei pazienti in terapia intensiva sono affetti da assistenza sanitaria. infezioni associate, con un’incidenza da due a venti volte superiore nei paesi a basso e medio reddito rispetto ai paesi ad alto reddito;
  • Riconoscendo che nel 2019 un quarto delle strutture sanitarie non disponeva di servizi idrici di base, esponendo 1,8 miliardi di persone, compresi operatori sanitari e pazienti, a un rischio maggiore di infezione, evidenziando le principali lacune nei servizi idrici, igienico-sanitari e igienico-sanitari nelle strutture sanitarie, che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel controllo delle infezioni, e sottolineando i costi modesti per raggiungere livelli minimi di sicurezza idrica, igienico-sanitaria e igienico-sanitaria, che vanno da 6,5 ​​miliardi di dollari a 9,6 miliardi di dollari nei 46 paesi meno sviluppati, che rappresentano il 4-6% della spesa sanitaria ricorrente di questi paesi;
  • Rilevando che le emergenze sanitarie pubbliche hanno dimostrato che la prevenzione e il controllo delle infezioni, insieme alle capacità fondamentali richieste dal Regolamento sanitario internazionale (2005), svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire e rispondere tempestivamente ed efficacemente ai rischi e alle emergenze sanitarie pubbliche di interesse nazionale e internazionale;
  • Riconoscendo che la pandemia di COVID-19 ha anche dimostrato il ruolo fondamentale della resilienza del sistema sanitario nel fornire servizi sanitari essenziali e nel mantenere sistemi sanitari funzionali e che la pietra angolare della resilienza del sistema sanitario è garantire la sicurezza degli operatori sanitari, dei pazienti e dei visitatori attraverso una serie di misure , tra cui la prevenzione e il controllo delle infezioni, le migliori pratiche e il mantenimento delle infrastrutture essenziali, comprese le precauzioni basate sulla trasmissione e la gestione dell’acqua, dei servizi igienico-sanitari e dei rifiuti ovunque venga fornita assistenza sanitaria;
  • Riconoscendo l’opportunità unica di sfruttare l’esperienza dell’accresciuta consapevolezza globale sulla prevenzione e il controllo delle infezioni e gli investimenti effettuati durante la pandemia di COVID-19 per miglioramenti duraturi nella prevenzione e nel controllo delle infezioni;

Conclusioni

Allo stato attuale, effettivamente se lo Stato italiano non si opporrà al regolamento OMS riformato nel 2022, così come, del resto, riconosciuta, come possibilità, dallo stesso art. 61, comma 1, dovrà, necessariamente, come sopra indicato, adottare le misure che l’OMS deciderà di varare, secondo i poteri incisivi che il regolamento ad esso riconosce.

Richiesta di accesso agli atti: occorre “far dire” al governo ciò che non desidera rivelare

Il Sindacato d’Azione ha proceduto ad inoltrare formale richiesta al Governo, il quale, per precisa disposizione di legge, dovrà fornire i dati richiesti, infatti: “Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza”. In caso di rifiuto è ammesso ricorso al TAR.

Sulla base dell’art. 5, comma 2 del D.lgs 33/2013 è possibile richiedere al governo italiano gli atti inerenti la procedura di recepimento di della riforma OMS, “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, così come la norma stessa prevede.

Le decisioni che incidono sulla sovranità dello Stato e quindi sulla libertà dei singoli cittadini non possono essere tenute nascoste nelle stanze del Palazzo.

STATUTO DEL SINDACATO

Occorre leggere ed accettare lo statuto prima di sottoscrivere la quota 
 

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SCOPI

Art. 1) In virtù degli artt. 18 e 39 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seg. del Codice Civile, é costituita un’ l’Associazione Sindacale intercategoriale con denominazione  “SINDACATO D’AZIONE, associazione sindacale intercategoriale per la promozione e tutela del diritto al lavoro, garantito dagli artt.1, 4, 35 della Costituzione (diritto che non è legittimo subordinare a condizioni di sorta) e, più in generale, di tutti i “beni della vita” descritti e tutelati dalla Costituzione, in favore di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, con sede in Parma, via Rondani, n. 6. Il sindacato potrà istituire sedi operative secondarie anche con dislocazione territoriale, sia in Italia che all’estero e potrà aderire a confederazioni aventi finalità analoghe.

Il Sindacato d’azione si propone:

– di rappresentare i propri  iscritti nei rapporti con i datori di lavoro, con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi e ramificazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti d i tutte le altre istituzioni pubbliche e private;

– d i tutelare i  propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte  le forme  di assistenza previste dalle normative in vigore, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione  dei  lavoratori e pensionati  alla vita reale  del  paese;

– d i promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l’appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo d i tutelare il lavoro ed i lavoratori e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia d i lavoro, sia in Italia che nella Comunità Europea, rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realizzazione d i tale obbiettivo;

– di contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura d i servizi che siano d i supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l’organizzazione d i convegni, seminari e dibattiti sul  mondo  del  lavoro,  sulla  sua evoluzione  sulle  sue  problematiche.

Per realizzare tal i scopi il Sindacato d’Azione potrà utilizzare tutti gli strumenti che, d i volta in volta, si renderanno necessari e/o utili per il loro raggiungimento; in particolare , a titolo  esemplificativo, con delibera  del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti :

– un Centro d i Assistenza Fiscale, d i cu i al D.Lgs 241/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Centro Autorizzato d i Assistenza Agricola, d i cu i al D.Lgs 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Patronato, d i cu i alla L. 152/2000 e successive modificazioni ed  integrazioni;

– un Ente d i Formazione Professionale che  svolga  la  propria  attività  sia  rivolgendosi  direttamente  ai  lavoratori,  sia accedendo  ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, una volta ottenuti i necessari riconoscimenti e/o  accreditamenti  delle  autorità competenti;

– ogni altro ente, associazione, società la cu i costituzione e attività sia funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 2) L’Associazione Sindacale é una libera associazione a carattere volontario, a durata illimitata, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione degli associati di vivere insieme l’esperienza sindacale finalizzata alla promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali; l’Associazione Sindacale potrà inoltre aderire, su decisione del consiglio direttivo, a federazioni, centri ed organizzazioni similari, nazionali ed internazionali. Nello spirito della sua istituzione l’Associazione Sindacale potrà promuovere ed assumere iniziative a carattere civico anche nei confronti di soggetti terzi ed enti, così come organizzare eventi, manifestazioni, anche in convenzione o collaborazione con enti o soggetti pubblici e privati ed ogni altra attività od iniziativa inerente la promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali.

L’Associazione Sindacale è retta inderogabilmente dai seguenti principi:

  1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione sindacale con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. disciplina uniforme del rapporto associativo sindacale e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione Sindacale;
  4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  6. intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

Art. 3) L’Associazione Sindacale nella sua attività, tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze di maturazione personale della tutela dei diritti del lavoro delle sue componenti maschili e femminili non perdendo di vista la necessità che uomini e donne, mettendosi in reciproca integrazione secondo la propria originalità, assumano insieme la responsabilità della vita associativa sindacale e partecipino ad un unico impegno sociale.

Art. 4) Sono compiti ordinari dell’Associazione Sindacale l’azione per una crescita cognitiva – intellettuale e culturale dei soci e delle persone in genere, la proposta e l’organizzazione di attività culturali ricreative ed informative aperte a tutti, l’impegno affinché nell’area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica gestione delle attività.

Art. 5) L’Associazione Sindacale ha carattere pluralistico e rispetta, pertanto, l’orientamento e i convincimenti, politici e religiosi dei propri iscritti e partecipanti, a condizione che detti convincimenti non collidano con le finalità e la natura aconfessionale del sindacato.  Gli scopi che essa si prefigge possono essere  perseguiti anche attraverso le varie modalità di comunicazione di massa che la scienza oggi permette e che i futuro renderà disponibili.

TITOLO II

ASSOCIATI O SOCI

Art. 6) Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’Associazione Sindacale. L’Associazione Sindacale concede la qualifica di socio o associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e ne accettano lo Statuto.

I soci rinnovano ogni anno il versamento della quota associativa, uniforme per tutti, senza alcun vincolo, la loro partecipazione non ha carattere temporaneo.

Il numero degli associati all’Associazione Sindacale é illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Consiglio Direttivo.

Gli associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro accettazione, quali membri dell’ Associazione Sindacale, quale quota annuale di iscrizione. L’associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale, oltre questo la sua esclusione dall’ Associazione Sindacale non può essere deliberata se non per gravi motivi intendendo per tali:

  1. a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  2. b) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  3. c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all’ Associazione Sindacale stessa.

L’associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all’ Associazione Sindacale su comunicazione scritta.

Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto dell’ Associazione Sindacale. Il Presidente, il Consiglio direttivo e l’assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica.

Gli associati che compongono l’ Associazione Sindacale sono a tutti gli effetti ASSOCIATI EFFETTIVI i quali aderiscono all’ Associazione Sindacale con rapporto a durata illimitata, salvo le ipotesi di cessazione sopra illustrate (oltre naturalmente al recesso spontaneo); gli associati hanno diritto di voto sia per le assemblee ordinarie che straordinarie.

Agli associati possono essere attribuite dal consiglio direttivo varie funzioni operative, essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità.

Gli associati che venissero meno ai loro impegni si considerano suscettibili di esclusione per gravi motivi.

Art. 7) L’ Associazione Sindacale é retta dai seguenti organi:

  1. a) l’assemblea dei soci;
  2. b) il consiglio direttivo;
  3. c) collegio dei probiviri.
  4. d) revisore contabile;

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8) L’assemblea dei soci é organo sovrano dell’ Associazione Sindacale. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno ed é convocata dal Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal consiglio direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci .

Art. 9) L’assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, sia postale che telematica, oppure mediante affissione nell’Albo dell’ Associazione Sindacale, almeno 10 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori. L’assemblea deve essere convocata presso la sede od in altro luogo appositamente designato. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria é valida in prima convocazione se é presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Art. 10) L’assemblea comunque riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali é demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale.

Art. 11) L’assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— approva il rendiconto consuntivo e preventivo;

— nomina gli organi direttivi e delibera la relativa revoca;

— delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione da parte del Comitato Direttivo.

Art. 12) L’assemblea straordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— delibera le modifiche da apportare allo Statuto;

— delibera la liquidazione o lo scioglimento dell’ Associazione Sindacale.

Art. 13) Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, il diritto di voto spetta a tutti i soci, purché in regola con le quote, gli associati minorenni sono rappresentati da un genitore o da chi li rappresenta legalmente. Ogni socio ha un voto, ai sensi dell’art. 2532, 2° comma c.c. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito della relativa delega. Non sono ammesse deleghe plurime.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) Il comitato direttivo é composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri: un Presidente, i Consiglieri ed un segretario eletti per la prima volta dall’assemblea costituente e successivamente in caso di revoca, dimissioni o scadenza dall’assemblea dei soci ordinaria.

I componenti aggiuntivi assumono la carica di consiglieri. Nel caso in cui i componenti il comitato direttivo siano in numero di due, il Consigliere, assume altresì la veste di segretario.

Art. 15) Essi, salvo i primi, che scadranno il 31/12/2024, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il segretario, il tesoriere, mentre il Presidente é eletto dall’assemblea dei soci.

Art. 16) I compiti del comitato direttivo sono:

  1. deliberare sui programmi di attività annuale;
  2. predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;
  3. valutare l’ammissione dei nuovi soci;
  4. predisporre gli atti e i contratti di sua competenza;
  5. predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima;
  6. assegnare i compiti ai suoi membri;
  7. fissare le mansioni agli associati in seno all’ Associazione Sindacale;
  8. deliberare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio nell’interesse dell’ Associazione Sindacale;
  9. autorizzare il compimento di operazioni finanziarie e bancarie di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

Art. 17) Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno 2 (due) dei suoi membri ne facciano richiesta; nel caso in cui sia composto da tre soli membri, quando nei sia fatta richiesta da un membro.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque dei suoi membri fra cui il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni vengono effettuate a mezzo posta almeno 5 giorni prima o con altro mezzo telematico.

Sono, senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio.

Art. 18) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione Sindacale, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l’ Associazione Sindacale stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi. In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente durerà in carica per un triennio.

Il Presidente é rieleggibile.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura l’esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed é responsabile dell’attuazione degli scopi dell’ Associazione Sindacale. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’ Associazione Sindacale. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 19) In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente questi possono essere sostituiti temporaneamente e su delega specifica da un consigliere per il solo compimento degli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20) Il segretario dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l’ Associazione Sindacale;

— cura la stesura di verbali di amministrazione;

— cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all’inoltro delle convocazioni;

— svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

Art. 21) Il tesoriere dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— predisporre lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all’esame dell’assemblea;

— provvede al tesseramento e all’aggiornamento del libro dei soci;

— aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;

— cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;

— é responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;

— ha la custodia dei beni mobili e immobili dell’ Associazione Sindacale per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;

— controfirmare per autorizzazione ogni operazione bancaria e finanziaria, prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

TITOLO VI

ESERCIZIO E RENDICONTI

Art. 22). Gli esercizi dell’ Associazione Sindacale chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e` predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo e` convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che dovrà essere convocata per tale adempimento entro il 30 aprile di ciascun anno. Il rendiconto rimarrà depositato presso la sede dell’ Associazione Sindacale nei 15 giorni precedenti alla data di convocazione dell’assemblea per la sua approvazione, ogni associato può prenderne visione ed estrarne copie a proprie spese.

Art. 23) Avanzi di gestione.

All’ Associazione Sindacale e` vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione Sindacale stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni sindacali non lucrative, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’ Associazione Sindacale ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24) Composizione del Collegio dei Probiviri, nomina e organizzazione.

Il Collegio è formato da almeno 3 membri, il membro più anziano ne è il rappresentante

Essi sono eletti dai Soci Ordinari a maggioranza semplice degli intervenuti e restano in carica per tre anni.

I Probiviri possono essere eletti successivamente fino ad un massimo di tre volte.

Il Proboviro anagraficamente più anziano fungerà da Rappresentante del Collegio dei

Probiviri, con il compito di ricevere le richieste di intervento rivolte al Collegio, di indire le riunioni per instaurare i collegi giudicanti, e di conservare il registro delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Inoltre, è potere del rappresentante del Collegio dei Probiviri in accordo col Segretario

decidere se concedere eventuali nulla osta al Presidente per eventuali decisioni di

urgenza estrema ex art. 21 del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri non può intervenire d’ufficio su un caso, ma ogni Socio ha diritto e dovere di richiederne l’intervento nel caso ravveda infrazioni al presente statuto ed ai Regolamenti Attuativi nel comportamento di qualunque altro Socio o Carica Sociale.

Art. 25) Metodologia di giudizio del Collegio dei Probiviri e Collegio Giudicante

Per ogni caso in esame si crea un collegio di tre membri (evitando problemi di conflitto

d’interessi) che prenderà decisioni motivate informandone gli altri organi.

Laddove al Collegio venga chiesto di svolgere le proprie funzioni, i Probiviri si ritrovano e nominano tra loro un collegio giudicante di tre membri, a cui viene assegnato il caso in esame, escludendo dall’elezione al suddetto collegio qualunque proboviro che possa avere interesse in causa o essere sospettato di averlo.

Laddove questo non fosse possibile si provvederà all’assegnazione dei probiviri al collegio giudicante per sorteggio.

Il collegio giudicante, sentite le parti, decide in merito; rendendo poi edotti per iscritto

della propria decisione e delle motivazioni che l’hanno giustificata l’intero Collegio dei

Probiviri e le parti in causa.

Degli effetti della decisione dovrà poi essere reso edotto dal Rappresentante del Collegio dei Probiviri il Segretario della Associazione Sindacale per quanto gli compete.

Delle decisioni del Collegio dei Probiviri e delle motivazioni che le hanno giustificate si

terrà traccia in un apposito registro, che non sarà consultabile se non dai membri del

Consiglio dei Probiviri stesso e dalle parti in causa limitatamente ad ogni singolo giudizio, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge; ciò anche in deroga a quanto stabilito dal presente statuto rispetto alla libera consultabilità di tutti i documenti associativi da parte di tutti i componenti la Compagine Sociale.

TITOLO VIII

REVISORE CONTABILE

Art. 26) Il Revisore legale dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO IX

PATRIMONIO COMUNE

Art. 27) Il patrimonio dell’ Associazione Sindacale é costituito:

— dai beni di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

  • dall’introito delle quote sociali;
  • dalle somme versate dagli associati in relazione a specifici servizi loro resi;
  • da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall’ Associazione Sindacale;
  • da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;
  • da redditi patrimoniali.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l’ Associazione Sindacale.

Le quote del socio non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La medesima quota non è rivalutabile.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO

Art. 28) In caso di scioglimento dell’ Associazione Sindacale, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall’assemblea.

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ Associazione Sindacale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione Sindacale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell’art. 30 ed alle relative norme di attuazione stabilite dall’art. 11 e seguenti del C.C.

TITOLI XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 30) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Parma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L’arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto.

Art. 31) Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’ Associazione Sindacale.

Parma, 25/10/2021