Importante vittoria dell’avvocato Massimo Piazza, legale del Sindacato d’Azione.
Non basta pronunciare la parola “emergenza” per cancellare le regole.
Non basta invocare un obbligo per sospendere una persona dal lavoro e lasciarla senza stipendio.
La Corte d’Appello di Bologna, Sezione lavoro, ha accolto il ricorso patrocinato dall’avvocato Massimo Piazza, avvocato del Sindacato d’Azione, riconoscendo l’illegittimità della sospensione inflitta ad una lavoratrice guarita dal Covid.
Una decisione importante, perché ribadisce un principio semplice ma troppo spesso dimenticato: anche nei periodi più difficili, il potere deve rispettare la legge, i fatti e i diritti delle persone.
IL PROBLEMA
La lavoratrice, dipendente di una cooperativa sociale, era stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione per presunto inadempimento dell’obbligo vaccinale.
Dopo avere contratto il Covid ed essere guarita, era rientrata al lavoro. Nell’aprile 2022, a circa tre mesi dalla guarigione, il datore di lavoro aveva però disposto una nuova sospensione, privandola dello stipendio fino al 31 ottobre 2022.
Il Tribunale di Parma aveva già riconosciuto l’illegittimità di una prima sospensione del dicembre 2021, adottata mentre la lavoratrice era prima in ferie e poi in malattia. Aveva però ritenuto legittimo il secondo provvedimento.
L’avvocato Massimo Piazza non si è fermato.
Ha impugnato la decisione, sostenendo che fosse stata applicata una circolare ministeriale ormai superata. La circolare del 21 luglio 2021 aveva infatti aggiornato quella del 3 marzo precedente, stabilendo per i soggetti guariti una diversa finestra temporale per la vaccinazione: preferibilmente entro sei mesi e comunque non oltre dodici mesi dalla guarigione.
La questione, quindi, non riguardava una generica contestazione dell’obbligo vaccinale, ma un punto preciso: al momento della sospensione, la lavoratrice poteva davvero essere considerata inadempiente?
La risposta della Corte è stata netta: no.
LA SOLUZIONE
La Corte d’Appello di Bologna ha riconosciuto che la circolare ministeriale più recente aveva aggiornato e sostituito quella precedente, proprio per adeguare le tempistiche all’evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche.
A soli tre mesi dalla guarigione, la lavoratrice non poteva quindi essere considerata inadempiente. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione era stata adottata applicando termini non più corretti.
La Corte ha conseguentemente:
dichiarato illegittima la sospensione;
condannato il datore di lavoro al pagamento di 6.530,23 euro, oltre al compenso per le festività non godute;
riconosciuto interessi legali e rivalutazione monetaria;
posto a carico della parte soccombente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La decisione valorizza anche un principio richiamato dalla Corte costituzionale: le tempistiche collegate alla guarigione dovevano seguire indicazioni tecnico-scientifiche capaci di adattarsi alla rapida evoluzione delle conoscenze. Non era quindi possibile ignorare l’aggiornamento successivo e continuare ad applicare automaticamente il criterio precedente.
È una vittoria ottenuta con competenza, determinazione e coraggio dall’avvocato Massimo Piazza, al quale il Sindacato d’Azione esprime il proprio apprezzamento e la propria gratitudine.
Perché difendere una lavoratrice ingiustamente privata del proprio stipendio significa difendere il lavoro, la dignità e la libertà di tutti.
NON FATE DECORRERE I TERMINI
È estremamente importante interrompere i termini di prescrizione prima del decorso di 5 anni dalla sospensione lavorativa.
Invitiamo quindi a voler spedire una diffida al proprio datore di lavoro atta a tal fine.





