LA SENTENZA N. 199/2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA CERTIFICAZIONE VERDE (CARTACEA O DIGITALE) COVID-19. QUANDO “PERSEVERARE EST DIABOLICUM”


Oggetto e contesto della questione costituzionale

LA SENTENZA N. 199/2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA CERTIFICAZIONE VERDE (CARTACEA O DIGITALE) COVID-19. QUANDO “PERSEVERARE EST DIABOLICUM”


Origine del giudizio e decisione della Corte

Il Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nel giudizio promosso da due dipendenti della Regione siciliana (Motorizzazione civile di Catania), alle quali dal 15 ottobre 2021 è stato impedito l’accesso al luogo di lavoro per mancanza di certificazione verde, con qualificazione dell’assenza come “ingiustificata” e perdita della retribuzione; per le ricorrenti ultracinquantenni, la preclusione è poi proseguita dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale e del requisito di certificazione “rafforzata” (vaccinazione o guarigione).


Valutazione della Corte e critica metodologica

La Corte costituzionale, con sentenza n. 199/2025, ha dichiarato non fondate le questioni, reputando non irragionevoli e non sproporzionate sia la disciplina del green pass sul lavoro, sia la sospensione senza retribuzione quale conseguenza della mancanza del requisito. Questa pronuncia, prima che contestabile nel merito, è pericolosa nel metodo: assume come “ragionevole” ciò che avrebbe dovuto essere provato con rigore massimo, poiché la misura non incide su un dettaglio organizzativo, ma condiziona lavoro e salario a un titolo sanitario.


Capovolgimento del principio di proporzionalità

In un sistema costituzionale, tanto più la compressione è intensa, tanto più stringente dev’essere il vaglio di idoneità, necessità e proporzione in senso stretto. Qui accade l’inverso: l’emergenza funziona da solvente delle garanzie e la proporzionalità si riduce a una formula di non manifesta arbitrarietà. Non è bilanciamento, è attenuazione del controllo.


L’assunto implicito e non dimostrato di “sicurezza”

Il punto, però, che rende l’impianto motivazionale internamente contraddittorio è l’assunto implicito di “sicurezza” che la certificazione vorrebbe veicolare. Il green pass, soprattutto nella sua declinazione “rafforzata”, è stato trattato come se potesse distinguere affidabilmente chi “non è pericoloso” da chi lo è e, dunque, come strumento idoneo a garantire ambienti di lavoro sicuri.


Inidoneità fattuale del green pass

Ora, questa pretesa non regge nemmeno sul piano fattuale minimo che un giudizio costituzionale non può eludere: la vaccinazione contro COVID-19, già nel periodo in discussione e ancor più con l’evoluzione delle varianti, non conferiva immunità sterilizzante; il vaccinato poteva contrarre l’infezione e trasmetterla. Le stesse autorità europee riconoscono espressamente che i vaccinati possono infettarsi e contagiare altri, e che i vaccini non arrestano la trasmissione “interamente”. Anche fonti statunitensi istituzionali ammettono, in termini netti, l’esistenza di “breakthrough infections” e il fatto che i vaccini non sono efficaci al 100% nel prevenire l’infezione.


Decadimento dell’efficacia e improprietà del “titolo sanitario”

La letteratura scientifica, inoltre, documenta il calo nel tempo dell’efficacia contro l’infezione (specie con Omicron) e l’attenuazione della protezione, rendendo ancora più improprio trasformare una probabilità variabile in un “titolo” giuridico di affidabilità sanitaria.


Il nodo decisivo ignorato dalla sentenza

Da qui discende la critica decisiva, che la sentenza non affronta: la certificazione verde non era, né poteva essere, una prova di non contagiosità. Non attestava che il soggetto fosse “sicuro” per l’ambiente di lavoro; attestava, al più, che il soggetto avesse compiuto un atto (vaccinazione) o attraversato un evento (guarigione) o prodotto un esito puntuale (test), senza che ciò equivalga a neutralità epidemiologica.


Il green pass come strumento di selezione amministrativa

Se il vaccinato può essere contagiato e contagiare, il green pass vaccinale non certifica la sicurezza dell’ambiente: certifica l’adesione a un requisito. Il pass si rivela, allora, per quello che giuridicamente è: una tecnologia di selezione amministrativa, non una garanzia sanitaria. E quando uno strumento è difettoso rispetto alla finalità che lo giustifica, la proporzionalità implode: non si può comprimere lavoro e salario in nome di una “sicurezza” che lo strumento non è in grado di assicurare.


L’insufficienza dell’argomento della “riduzione del rischio”

La Corte prova a compensare questo vuoto con un argomento di contesto (“riduzione del rischio”), ma è un ripiego che non salva la misura: trasformare una riduzione probabilistica, per giunta mutevole e soggetta a decadimento temporale, in una condizione legale di esercizio del diritto al lavoro significa scambiare l’incerto per il certo, il relativo per l’assoluto, il sanitario per il politico.


Contraddizione strutturale dell’impianto motivazionale

Qui la contraddizione è strutturale: o il green pass è davvero un presidio di sicurezza, e allora dovrebbe correlarsi in modo affidabile alla non pericolosità; oppure è solo un indicatore imperfetto di rischio, e allora l’ordinamento non può usarlo come grimaldello per sospendere retribuzione e vita lavorativa senza varcare la soglia dell’ingiustizia costituzionale. La sentenza, invece, pretende entrambe le cose: conserva la retorica della sicurezza e adotta, al bisogno, la teoria dell’imperfezione statistica. È un’oscillazione funzionale, non una motivazione rigorosa.


Elusione dell’art. 32 Cost.

Su questo terreno si innesta l’elusione dell’art. 32 Cost. La decisione normalizza il dispositivo come “condizione di accesso”, quasi fosse un requisito tecnico neutro. Tuttavia, proprio perché la certificazione non garantisce ciò che promette, la sua funzione reale emerge con nitidezza, ovvero esercitare pressione sull’autodeterminazione corporea tramite l’esclusione lavorativa e la privazione del salario.


Dalla sicurezza alla conformazione

L’ordinamento, di fatto, non dice soltanto “per lavorare devi ridurre il rischio”: dice “per lavorare devi dimostrare adesione a un percorso sanitario conforme”. La differenza è abissale. Nel primo caso si ragiona (davvero) di sicurezza; nel secondo si pratica conformazione. E la conformazione, quando passa attraverso il bisogno economico, non è una libera scelta; è coercizione socialmente efficace.


La fallacia della “scelta individuale”

La parte più vulnerabile dell’argomentazione è, infatti, la retorica della “scelta individuale”. Dire che la perdita della retribuzione deriva da una scelta equivale a imputare alla persona l’effetto di un congegno normativo costruito per indurre comportamento mediante minaccia di impoverimento. La scelta sotto ricatto economico è libertà nominale.


Deresponsabilizzazione del potere

Qui la sentenza tenta una deresponsabilizzazione del potere: la legge predispone un meccanismo espulsivo e, poi, attribuisce al singolo la colpa della propria espulsione. È un rovesciamento concettuale che non può conciliarsi con la funzione di garanzia della giurisdizione costituzionale.


Compressione degli artt. 4 e 36 Cost.

Ancora più grave è la riduzione degli artt. 4 e 36 Cost. alla grammatica del sinallagma: se non lavori, non sei pagato. Infatti, il lavoratore è impedito dal lavorare per effetto di un requisito legale che non coincide con un’impossibilità tecnica della prestazione e che, soprattutto, non realizza la promessa di sicurezza su cui si fonda.


Degradazione dei diritti sociali

Il diritto alla retribuzione sufficiente non può essere degradato a “effetto contrattuale” manovrabile da condizioni amministrative contingenti; altrimenti, i diritti sociali cessano di essere diritti e diventano strumenti di policy. Il lavoro, non va mai dimenticato, non è un premio di conformità sanitaria, né il salario può diventare la leva ordinaria del governo dei corpi.


Violazione dell’art. 3 Cost.

Neppure l’art. 3 Cost. esce indenne. La generalizzazione (specie per età) diventa il grimaldello per imporre un trattamento uniformemente afflittivo, senza una dimostrazione seria di necessità, né un confronto credibile con alternative meno lesive. Quando la misura è così invasiva da incidere sulla sopravvivenza economica, la ragionevolezza non può consistere nel “non è arbitraria”: deve consistere nel “non schiaccia il nucleo della persona”. Qui, invece, il nucleo viene schiacciato e poi ricoperto da formule di equilibrio.


Il cambio di paradigma costituzionale

Resta la questione più profonda, che la sentenza lascia trasparire come scelta di paradigma: i diritti vengono trattati come variabili funzionali, plasmabili in ragione dell’obiettivo pubblico del momento; la persona come oggetto di gestione del rischio. Il diritto, così, muta vocazione: non è più limite del potere in nome della dignità (e potrebbe esserlo il diritto modernamente inteso?), ma tecnica di governo della condotta.


Conclusione: subordinazione e non bilanciamento

Se un titolo sanitario, per sua natura inidoneo a garantire sicurezza perché non esclude contagio e contagiosità, può ugualmente divenire condizione legale per lavorare e vivere del proprio lavoro, allora la Costituzione perde la sua funzione di argine e diventa una cornice elastica. E quando l’argine cede proprio nel punto in cui corpo, libertà e sostentamento si intrecciano, l’ordinamento non sta “bilanciando”: sta subordinando.

Daniele Trabucco


STATUTO DEL SINDACATO

Occorre leggere ed accettare lo statuto prima di sottoscrivere la quota 
 

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SCOPI

Art. 1) In virtù degli artt. 18 e 39 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seg. del Codice Civile, é costituita un’ l’Associazione Sindacale intercategoriale con denominazione  “SINDACATO D’AZIONE, associazione sindacale intercategoriale per la promozione e tutela del diritto al lavoro, garantito dagli artt.1, 4, 35 della Costituzione (diritto che non è legittimo subordinare a condizioni di sorta) e, più in generale, di tutti i “beni della vita” descritti e tutelati dalla Costituzione, in favore di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, con sede in Parma, via Rondani, n. 6. Il sindacato potrà istituire sedi operative secondarie anche con dislocazione territoriale, sia in Italia che all’estero e potrà aderire a confederazioni aventi finalità analoghe.

Il Sindacato d’azione si propone:

– di rappresentare i propri  iscritti nei rapporti con i datori di lavoro, con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi e ramificazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti d i tutte le altre istituzioni pubbliche e private;

– d i tutelare i  propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte  le forme  di assistenza previste dalle normative in vigore, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione  dei  lavoratori e pensionati  alla vita reale  del  paese;

– d i promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l’appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo d i tutelare il lavoro ed i lavoratori e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia d i lavoro, sia in Italia che nella Comunità Europea, rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realizzazione d i tale obbiettivo;

– di contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura d i servizi che siano d i supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l’organizzazione d i convegni, seminari e dibattiti sul  mondo  del  lavoro,  sulla  sua evoluzione  sulle  sue  problematiche.

Per realizzare tal i scopi il Sindacato d’Azione potrà utilizzare tutti gli strumenti che, d i volta in volta, si renderanno necessari e/o utili per il loro raggiungimento; in particolare , a titolo  esemplificativo, con delibera  del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti :

– un Centro d i Assistenza Fiscale, d i cu i al D.Lgs 241/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Centro Autorizzato d i Assistenza Agricola, d i cu i al D.Lgs 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Patronato, d i cu i alla L. 152/2000 e successive modificazioni ed  integrazioni;

– un Ente d i Formazione Professionale che  svolga  la  propria  attività  sia  rivolgendosi  direttamente  ai  lavoratori,  sia accedendo  ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, una volta ottenuti i necessari riconoscimenti e/o  accreditamenti  delle  autorità competenti;

– ogni altro ente, associazione, società la cu i costituzione e attività sia funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 2) L’Associazione Sindacale é una libera associazione a carattere volontario, a durata illimitata, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione degli associati di vivere insieme l’esperienza sindacale finalizzata alla promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali; l’Associazione Sindacale potrà inoltre aderire, su decisione del consiglio direttivo, a federazioni, centri ed organizzazioni similari, nazionali ed internazionali. Nello spirito della sua istituzione l’Associazione Sindacale potrà promuovere ed assumere iniziative a carattere civico anche nei confronti di soggetti terzi ed enti, così come organizzare eventi, manifestazioni, anche in convenzione o collaborazione con enti o soggetti pubblici e privati ed ogni altra attività od iniziativa inerente la promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali.

L’Associazione Sindacale è retta inderogabilmente dai seguenti principi:

  1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione sindacale con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. disciplina uniforme del rapporto associativo sindacale e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione Sindacale;
  4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  6. intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

Art. 3) L’Associazione Sindacale nella sua attività, tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze di maturazione personale della tutela dei diritti del lavoro delle sue componenti maschili e femminili non perdendo di vista la necessità che uomini e donne, mettendosi in reciproca integrazione secondo la propria originalità, assumano insieme la responsabilità della vita associativa sindacale e partecipino ad un unico impegno sociale.

Art. 4) Sono compiti ordinari dell’Associazione Sindacale l’azione per una crescita cognitiva – intellettuale e culturale dei soci e delle persone in genere, la proposta e l’organizzazione di attività culturali ricreative ed informative aperte a tutti, l’impegno affinché nell’area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica gestione delle attività.

Art. 5) L’Associazione Sindacale ha carattere pluralistico e rispetta, pertanto, l’orientamento e i convincimenti, politici e religiosi dei propri iscritti e partecipanti, a condizione che detti convincimenti non collidano con le finalità e la natura aconfessionale del sindacato.  Gli scopi che essa si prefigge possono essere  perseguiti anche attraverso le varie modalità di comunicazione di massa che la scienza oggi permette e che i futuro renderà disponibili.

TITOLO II

ASSOCIATI O SOCI

Art. 6) Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’Associazione Sindacale. L’Associazione Sindacale concede la qualifica di socio o associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e ne accettano lo Statuto.

I soci rinnovano ogni anno il versamento della quota associativa, uniforme per tutti, senza alcun vincolo, la loro partecipazione non ha carattere temporaneo.

Il numero degli associati all’Associazione Sindacale é illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Consiglio Direttivo.

Gli associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro accettazione, quali membri dell’ Associazione Sindacale, quale quota annuale di iscrizione. L’associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale, oltre questo la sua esclusione dall’ Associazione Sindacale non può essere deliberata se non per gravi motivi intendendo per tali:

  1. a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  2. b) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  3. c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all’ Associazione Sindacale stessa.

L’associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all’ Associazione Sindacale su comunicazione scritta.

Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto dell’ Associazione Sindacale. Il Presidente, il Consiglio direttivo e l’assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica.

Gli associati che compongono l’ Associazione Sindacale sono a tutti gli effetti ASSOCIATI EFFETTIVI i quali aderiscono all’ Associazione Sindacale con rapporto a durata illimitata, salvo le ipotesi di cessazione sopra illustrate (oltre naturalmente al recesso spontaneo); gli associati hanno diritto di voto sia per le assemblee ordinarie che straordinarie.

Agli associati possono essere attribuite dal consiglio direttivo varie funzioni operative, essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità.

Gli associati che venissero meno ai loro impegni si considerano suscettibili di esclusione per gravi motivi.

Art. 7) L’ Associazione Sindacale é retta dai seguenti organi:

  1. a) l’assemblea dei soci;
  2. b) il consiglio direttivo;
  3. c) collegio dei probiviri.
  4. d) revisore contabile;

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8) L’assemblea dei soci é organo sovrano dell’ Associazione Sindacale. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno ed é convocata dal Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal consiglio direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci .

Art. 9) L’assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, sia postale che telematica, oppure mediante affissione nell’Albo dell’ Associazione Sindacale, almeno 10 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori. L’assemblea deve essere convocata presso la sede od in altro luogo appositamente designato. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria é valida in prima convocazione se é presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Art. 10) L’assemblea comunque riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali é demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale.

Art. 11) L’assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— approva il rendiconto consuntivo e preventivo;

— nomina gli organi direttivi e delibera la relativa revoca;

— delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione da parte del Comitato Direttivo.

Art. 12) L’assemblea straordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— delibera le modifiche da apportare allo Statuto;

— delibera la liquidazione o lo scioglimento dell’ Associazione Sindacale.

Art. 13) Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, il diritto di voto spetta a tutti i soci, purché in regola con le quote, gli associati minorenni sono rappresentati da un genitore o da chi li rappresenta legalmente. Ogni socio ha un voto, ai sensi dell’art. 2532, 2° comma c.c. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito della relativa delega. Non sono ammesse deleghe plurime.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) Il comitato direttivo é composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri: un Presidente, i Consiglieri ed un segretario eletti per la prima volta dall’assemblea costituente e successivamente in caso di revoca, dimissioni o scadenza dall’assemblea dei soci ordinaria.

I componenti aggiuntivi assumono la carica di consiglieri. Nel caso in cui i componenti il comitato direttivo siano in numero di due, il Consigliere, assume altresì la veste di segretario.

Art. 15) Essi, salvo i primi, che scadranno il 31/12/2024, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il segretario, il tesoriere, mentre il Presidente é eletto dall’assemblea dei soci.

Art. 16) I compiti del comitato direttivo sono:

  1. deliberare sui programmi di attività annuale;
  2. predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;
  3. valutare l’ammissione dei nuovi soci;
  4. predisporre gli atti e i contratti di sua competenza;
  5. predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima;
  6. assegnare i compiti ai suoi membri;
  7. fissare le mansioni agli associati in seno all’ Associazione Sindacale;
  8. deliberare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio nell’interesse dell’ Associazione Sindacale;
  9. autorizzare il compimento di operazioni finanziarie e bancarie di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

Art. 17) Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno 2 (due) dei suoi membri ne facciano richiesta; nel caso in cui sia composto da tre soli membri, quando nei sia fatta richiesta da un membro.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque dei suoi membri fra cui il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni vengono effettuate a mezzo posta almeno 5 giorni prima o con altro mezzo telematico.

Sono, senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio.

Art. 18) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione Sindacale, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l’ Associazione Sindacale stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi. In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente durerà in carica per un triennio.

Il Presidente é rieleggibile.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura l’esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed é responsabile dell’attuazione degli scopi dell’ Associazione Sindacale. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’ Associazione Sindacale. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 19) In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente questi possono essere sostituiti temporaneamente e su delega specifica da un consigliere per il solo compimento degli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20) Il segretario dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l’ Associazione Sindacale;

— cura la stesura di verbali di amministrazione;

— cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all’inoltro delle convocazioni;

— svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

Art. 21) Il tesoriere dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— predisporre lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all’esame dell’assemblea;

— provvede al tesseramento e all’aggiornamento del libro dei soci;

— aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;

— cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;

— é responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;

— ha la custodia dei beni mobili e immobili dell’ Associazione Sindacale per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;

— controfirmare per autorizzazione ogni operazione bancaria e finanziaria, prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

TITOLO VI

ESERCIZIO E RENDICONTI

Art. 22). Gli esercizi dell’ Associazione Sindacale chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e` predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo e` convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che dovrà essere convocata per tale adempimento entro il 30 aprile di ciascun anno. Il rendiconto rimarrà depositato presso la sede dell’ Associazione Sindacale nei 15 giorni precedenti alla data di convocazione dell’assemblea per la sua approvazione, ogni associato può prenderne visione ed estrarne copie a proprie spese.

Art. 23) Avanzi di gestione.

All’ Associazione Sindacale e` vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione Sindacale stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni sindacali non lucrative, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’ Associazione Sindacale ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24) Composizione del Collegio dei Probiviri, nomina e organizzazione.

Il Collegio è formato da almeno 3 membri, il membro più anziano ne è il rappresentante

Essi sono eletti dai Soci Ordinari a maggioranza semplice degli intervenuti e restano in carica per tre anni.

I Probiviri possono essere eletti successivamente fino ad un massimo di tre volte.

Il Proboviro anagraficamente più anziano fungerà da Rappresentante del Collegio dei

Probiviri, con il compito di ricevere le richieste di intervento rivolte al Collegio, di indire le riunioni per instaurare i collegi giudicanti, e di conservare il registro delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Inoltre, è potere del rappresentante del Collegio dei Probiviri in accordo col Segretario

decidere se concedere eventuali nulla osta al Presidente per eventuali decisioni di

urgenza estrema ex art. 21 del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri non può intervenire d’ufficio su un caso, ma ogni Socio ha diritto e dovere di richiederne l’intervento nel caso ravveda infrazioni al presente statuto ed ai Regolamenti Attuativi nel comportamento di qualunque altro Socio o Carica Sociale.

Art. 25) Metodologia di giudizio del Collegio dei Probiviri e Collegio Giudicante

Per ogni caso in esame si crea un collegio di tre membri (evitando problemi di conflitto

d’interessi) che prenderà decisioni motivate informandone gli altri organi.

Laddove al Collegio venga chiesto di svolgere le proprie funzioni, i Probiviri si ritrovano e nominano tra loro un collegio giudicante di tre membri, a cui viene assegnato il caso in esame, escludendo dall’elezione al suddetto collegio qualunque proboviro che possa avere interesse in causa o essere sospettato di averlo.

Laddove questo non fosse possibile si provvederà all’assegnazione dei probiviri al collegio giudicante per sorteggio.

Il collegio giudicante, sentite le parti, decide in merito; rendendo poi edotti per iscritto

della propria decisione e delle motivazioni che l’hanno giustificata l’intero Collegio dei

Probiviri e le parti in causa.

Degli effetti della decisione dovrà poi essere reso edotto dal Rappresentante del Collegio dei Probiviri il Segretario della Associazione Sindacale per quanto gli compete.

Delle decisioni del Collegio dei Probiviri e delle motivazioni che le hanno giustificate si

terrà traccia in un apposito registro, che non sarà consultabile se non dai membri del

Consiglio dei Probiviri stesso e dalle parti in causa limitatamente ad ogni singolo giudizio, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge; ciò anche in deroga a quanto stabilito dal presente statuto rispetto alla libera consultabilità di tutti i documenti associativi da parte di tutti i componenti la Compagine Sociale.

TITOLO VIII

REVISORE CONTABILE

Art. 26) Il Revisore legale dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO IX

PATRIMONIO COMUNE

Art. 27) Il patrimonio dell’ Associazione Sindacale é costituito:

— dai beni di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

  • dall’introito delle quote sociali;
  • dalle somme versate dagli associati in relazione a specifici servizi loro resi;
  • da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall’ Associazione Sindacale;
  • da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;
  • da redditi patrimoniali.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l’ Associazione Sindacale.

Le quote del socio non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La medesima quota non è rivalutabile.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO

Art. 28) In caso di scioglimento dell’ Associazione Sindacale, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall’assemblea.

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ Associazione Sindacale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione Sindacale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell’art. 30 ed alle relative norme di attuazione stabilite dall’art. 11 e seguenti del C.C.

TITOLI XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 30) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Parma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L’arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto.

Art. 31) Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’ Associazione Sindacale.

Parma, 25/10/2021