La crescente minaccia del ‘governo unico mondiale’

 crescente minaccia governo unico mondiale

Di Carmen Tortora


La crescente minaccia del ‘governo unico mondiale’ sotto il pretesto della salute pubblica e del cambiamento climatico

L’élite globale sta pianificando di stabilire uno “stato di emergenza globale” quasi permanente, in cui il cambiamento climatico viene considerato una crisi di salute pubblica più grave del Covid-19. Questa tendenza, sebbene non nuova, ha guadagnato slancio nelle ultime settimane ed è emersa poco dopo l’inizio della pandemia da Covid-19. Da allora, ha continuato a crescere costantemente, con alcuni rapporti che ora lo equiparano addirittura al Covid-19 in termini di gravità.

Tuttavia, la discussione sull’argomento continua, e io intendo proseguire nell’offrire ulteriori informazioni in merito, sperando che la consapevolezza si diffonda. 

Di recente, c’è stata una crescente attenzione pubblica sul legame tra il cambiamento climatico e la crisi sanitaria pubblica, in parte grazie all’intervento di Bill Gates in un’intervista con MSNBC alla fine di settembre. Gates ha evidenziato che la questione non riguarda esclusivamente l’ambito climatico, ma anche la salute, mettendo in risalto la stretta interconnessione tra i due fenomeni.

La stampa internazionale sta gradualmente aumentando la sua copertura su questo argomento, possibilmente in vista del vertice COP28 delle Nazioni Unite attualmente in corso e delle potenziali modifiche al regolamento sanitario internazionale, nonché dell’approvazione del trattato pandemico. Questa proposta di accordo a livello globale mirerebbe a prevenire e gestire le future crisi sanitarie a livello mondiale, ma di fatto limiterà la sovranità e della libertà dei singoli paesi e dei loro cittadini. Questo aggiornamento del trattato pandemico e del suo strumento operativo, il regolamento sanitario internazionale, potrebbe conferire a un individuo singolo un notevole potere sull’andamento della vita di milioni di persone, influenzando direttamente le esistenze di miliardi di individui in tutto il mondo.

La dichiarazione «il cambiamento climatico è una crisi della salute pubblica» è diventata un mantra ripetuto in numerosi articoli a livello globale. Questo nuovo impulso è stato innescato da un editoriale pubblicato nell’edizione di ottobre del British Medical Journal, il quale rappresenta oltre 200 riviste mediche e sostiene l’urgente necessità di affrontare la crisi climatica e quella della natura come un’unica emergenza sanitaria globale e indivisibile.

Diverse pubblicazioni, tra cui il Guardian, la CBC e il Weather Channel, insieme a giornali locali, hanno adottato questa concezione. Sebbene alcuni articoli possano approfondire ulteriormente, il messaggio fondamentale rimane invariato: il cambiamento climatico rappresenta una minaccia per la salute di diverse categorie di persone, tra cui donne, bambini, individui svantaggiati, popolazioni in Kenya, lavoratori e altro ancora, e queste preoccupazioni sono emergere solo di recente.

Non solo i media, ma anche governi e organizzazioni non governative stanno affrontando con grande determinazione questo tema. Ad esempio, l’organizzazione no-profit “One Earth” ha stretti partenariati con entità di rilievo come il World Wildlife Fund, la Leonardo DiCaprio Foundation, il Global Environment Facility e altri attori influenti. Di recente, questa organizzazione ha riferito una notizia che sottolinea l’importanza del cambiamento climatico come una domanda di salute pubblica, facendo riferimento a una lettera pubblicata sul British Medical Journal.

Inoltre, i “difensori del clima” delle Nazioni Unite stanno attivamente promuovendo questa causa, collaborando con la “Health Alliance on Climate Change”, un’iniziativa lanciata congiuntamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal governo del Regno Unito. Questa iniziativa mira a sostenere gli sforzi dei paesi nel rispettare gli impegni assunti durante la COP26 e ricevere finanziamenti principalmente da fonti pubbliche, in collaborazione con altre organizzazioni aventi scopi simili.

Organizzazioni come la Croce Rossa e Medici Senza Frontiere hanno recentemente pubblicato o aggiornati articoli sul loro sito web utilizzando variazioni della frase “La crisi climatica è una crisi sanitaria”. Inoltre, funzionari della sanità pubblica in luoghi remoti come l’Australia occidentale e l’Arkansas stanno discutendo degli impatti del cambiamento climatico sulla salute.

È interessante notare che l’articolo di Wikipedia riguardante gli “effetti del cambiamento climatico sulla salute umana” ha visto un significativo aumento delle modifiche nelle ultime tre settimane, superando di gran lunga il numero di modifiche apportate nei tre mesi precedenti messi insieme. Questi sforzi sono coordinati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il 12 ottobre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato un aggiornamento della sua scheda informativa sui cambiamenti climatici, che è notevolmente più estesa rispetto alla versione precedente e contiene alcune dichiarazioni interessanti.

Secondo i dati dell’OMS, attualmente, due miliardi di persone non hanno accesso a fonti d’acqua potabile sicura, e 600 milioni di individui affetti da malattie legate all’alimentazione ogni anno. In particolare, i bambini al di sotto dei 5 anni rappresentano il 30% dei decessi causa da problemi alimentari. I fattori di stress climatico aumentano il rischio di malattie legate all’acqua e all’alimentazione. Nel 2020, ben 770 milioni di persone hanno dovuto fronteggiare la fama, soprattutto in Africa e in Asia, ei cambiamenti climatici influenzano la disponibilità, la qualità e la varietà dei cibi, peggiorando le crisi alimentari e nutrizionali.

Inoltre, le variazioni di temperatura e precipitazioni stanno contribuendo alla diffusione delle malattie trasmesse da vettori. Se non verranno adottate misure preventive, il numero di decessi causa da tali malattie, attualmente oltre 700.000 all’anno, potrebbe aumentare ulteriormente. I cambiamenti climatici hanno anche effetti immediati sulla salute mentale, causando ansia e stress post-traumatico, oltre a disturbare la coesione sociale a lungo termine a causa di fenomeni come le migrazioni e la distruzione delle comunità.

L’associazione tra il “cambiamento climatico” e una vasta gamma di problemi di salute, tra cui malnutrizione, infestazioni parassitarie intestinali e contaminazione dell’acqua, nonché decessi causa da condizioni meteorologiche estreme come il caldo, il freddo, gli incendi o le inondazioni, sta diventando sempre più evidente. Si sta diffondendo un linguaggio che consente di reinterpretare quasi ogni malattia o incidente come un “problema di salute connesso al cambiamento climatico”.

Recentemente, il Direttore Generale dell’OMS, l’Inviato Speciale delle Nazioni Unite per il Cambiamento Climatico e la Salute, insieme al Presidente della COP28, hanno esposto le loro opinioni in un articolo pubblicato sul Telegraph con il titolo: «Il cambiamento climatico è una delle principali minacce per la nostra salute: senza un’azione immediata, l’umanità rischia un costo devastante».

Il 28 ottobre, il direttore dell’OMS ha ribadito l’affermazione quasi testualmente su Twitter:

«La crisi climatica è una crisi sanitaria. L’inquinamento atmosferico e le temperature estreme stanno causando un aumento di malattie come il diabete, il cancro, le malattie cardiovascolari e respiratorie. Le persone stanno morendo prematuramente, ei più vulnerabili ne sono colpiti duramente. Dobbiamo dare la priorità alla guarigione del nostro pianeta e alla costruzione di sistemi sanitari resilienti per fornire assistenza a tutti, indipendentemente da dove vivono. È cruciale per il benessere delle generazioni future».

Il Trattato sulle pandemie è un accordo internazionale, promosso dall’Unione Europea, firmato da 194 paesi che si basa sul Regolamento sanitario internazionale per limitare la libertà dei cittadini in caso di emergenze sanitarie globali. Questo trattato è stato approvato il 1º dicembre 2021 dai membri dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e si prevede che entrerà in vigore entro maggio 2024.

Questi due strumenti, tuttavia, non rappresentano l’unica minaccia alla sovranità degli Stati membri e alla libertà individuale.

 Il Parlamento europeo ha approvato una proposta di riforma dei trattati europei che vorrebbe dare all’Unione il potere esclusivo di promulgare leggi e atti vincolanti in materia ambientale e di biodiversità. Gli Stati membri dovrebbero seguire le decisioni dell’Unione o chiedere il suo permesso per agire da soli. Questa proposta potrebbe compromettere la sussidiarietà e la proporzionalità, principi fondamentali dell’Unione. Inoltre, l’Italia ha già modificato la sua Costituzione nel febbraio 2022 per adeguarsi alle norme europee. A tal proposito, vi invito a leggere anche l’articolo dal titolo “L’Europa nell’Epoca dell’Oligarchia: Le Minacce Nascoste della Riforma dei Trattati dell’UE”, della scorsa settimana.

Tutti questi avvenimenti sembrano convergere verso l’idea di un governo unico mondiale, gestito dalle Nazioni Unite attraverso l’OMS come organismo esecutivo, con solo pochissimi paesi che si oppongono a questa visione.

Undici nazioni, prevalentemente africane e guidate dalla Russia, hanno manifestato la loro opposizione al PPPR (Pandemic Prevention, Preparedness and Response Accord), un’iniziativa internazionale volta a prevenire, preparare e rispondere alle pandemie. 

Il PPPR è stato promosso dall’Unione Europea ed è stato sostenuto da 194 paesi, con l’obiettivo di rafforzare la capacità globale di gestire le future crisi sanitarie, con il coinvolgimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

Il PPPR è stato approvato il 1° dicembre 2021 dai membri dell’OMS e si prevede che entrerà in vigore entro maggio 2024. Va notato che il PPPR, in quanto tale, non ha forza vincolante, ma rappresenta un primo passo verso la possibile negoziazione di uno strumento giuridico internazionale, come una convenzione o un accordo, che potrebbe avere implicazioni legali per gli Stati membri dell’OMS.

L’approvazione della dichiarazione PPPR da parte del presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) è stata oggetto di contestazioni da parte di alcuni paesi, tra cui Algeria, Angola, Burundi, Camerun, Eritrea, Etiopia, Kenya, Madagascar, Mozambico, Russia e Tanzania. 

Questi paesi hanno sostenuto che il documento non rappresentava il consenso di tutti gli Stati membri e violava le procedure dell’UNGA. Hanno espresso preoccupazione per il fatto che la dichiarazione PPPR potesse minare la sovranità nazionale e la diversità delle politiche sanitarie, oltre a conferire un eccessivo potere all’OMS, che è stato oggetto di critiche per la mancanza di trasparenza e l’influenza di interessi politici ed economica.

Le implicazioni e le conseguenze dell’approvazione della dichiarazione PPPR non sono ancora chiare, ma potrebbero avere un impatto significativo sul modo in cui la comunità internazionale affronterà le pandemie future. Inoltre, la dichiarazione PPPR potrebbe influenzare le catene di approvvigionamento globale, il commercio internazionale, la libertà di espressione e il diritto alla salute.

Recentemente, anche l’Estonia, l’Iran, i Paesi Bassi, le Filippine e la Slovacchia hanno respinto, entro i termini previsti, le modifiche apportate al Regolamento Sanitario Internazionale. Inoltre, la Slovacchia ha dichiarato che non firmerà il Trattato Pandemico dell’OMS. 

Durante una conferenza del partito SMER, il premier Robert Fico ha dichiarato: «Uno studio dopo l’altro conferma le conseguenze scandalose della vaccinazione di massa con vaccini non testati e sperimentali! Il governo non sosterrà il rafforzamento dei poteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a scapito degli Stati sovrani nella gestione della lotta contro le pandemie. Queste affermazioni sembrano essere state create solo da aziende farmaceutiche avidi, che hanno iniziato a percepire l’opposizione di alcuni governi alla vaccinazione obbligatoria. Secondo la Costituzione della Repubblica Slovacca, la validità di tali accordi internazionali a favore dell’OMS richiedono il consenso del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca. E noi non daremo tale consenso».

In Nuova Zelanda, il governo ha presentato con urgenza una riserva, affermando che il Paese non ha ancora aderito al Trattato Pandemico. 

Quanto al coinvolgimento dell’Unione Europea, principale promotrice di queste iniziative di cessione di sovranità all’OMS, un’organizzazione che è gestita in larga misura da Bill Gates, l’Eurodeputata Christine Anderson ha recentemente espresso ferme critiche, affermando: «Ci sono notizie molto positive! La nostra opposizione ai trattati proposti dall’OMS ha ora superato un altro significativo ostacolo. Grazie all’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) chiamata ‘Fiducia e Libertà’, i cittadini dell’Unione Europea hanno la possibilità di spingere la La Commissione Europea ha rivisto i trattati proposti dall’OMS. Questa iniziativa è stata ufficialmente riconosciuta come ammissibile».

Nel frattempo, il Senatore Claudio Borghi, attualmente membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea, della Commissione Bilancio, del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica e della Commissione per l’Attuazione del Federalismo Fiscale, ha lasciato intendere che si è sollevato un eccessivo allarmismo sulla questione della cessione di sovranità all’OMS, attenuando, tra l’altro, la gravità di ciò che accadrà se non ci opporremo e raccontando solo una parte della storia.  Sul suo profilo della piattaforma social “X”: «Il trattato pandemico esiste, deve essere valutato con attenzione ma NON c’è nessuna scadenza del 30/11 entro la quale esso entra in vigore per silenzio assenso». 

Il senatore ha poi continuato dicendo: «Insieme al trattato si medita di modificare il REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE… L’idea che a quanto pare gira è quella di provare a modificare anche questo regolamento, nel dubbio che non ce la si faccia a far approvare il trattato. Per modificare questo basta la maggioranza semplice e va direttamente in vigore. Anche se si è votato contro, per opporsi alle modifiche bisogna scriverlo espressamente all’OMS. Mesi fa è stata fatta una modifica a questo regolamento, abbreviando il tempo massimo per opporsi ai cambiamenti. QUESTA è la cosa che scade come silenzio assenso a fine mese. Quindi SÌ, c’è in effetti una scadenza a giorni… Io, personalmente, mi oppongo a questo ma non ha nulla a che fare con il trattato. In ogni caso, ho scritto al Ministro […] per invitare alla prudenza e valutare il rifiuto. Ovviamente, proporrò di oppormi a qualsiasi aumento di potere dell’OMS a maggio, perché la sovranità è una e qualsiasi aumento del potere altrui è un abbandono della propria. Inoltre, in rete appaiono cambiamenti potenzialmente allarmanti: si tratta di estratti o interpretazioni di tutte le proposte fatte per la modifica del regolamento».

Senza nulla togliere all’impegno che il senatore ha dimostrato nei confronti dei cittadini preoccupati, nel caso le sue parole fossero riferite all’iniziativa https://nocessionesovranitaoms.com/, che ho promosso insieme ad alcuni attivisti, desidero rassicurarlo che l’iniziativa si è focalizzata su emendamenti proposti al Regolamento Sanitario Internazionale.

Nessuno ha mai parlato di un trattato pandemico, il quale, per altro, è estremamente pericoloso per i motivi sinora esposti. 

L’argomento principale di discussione è invece il Regolamento Sanitario, su cui sono stati presentati 307 emendamenti per la sua modifica, i quali sono una mostruosità. I politici in questione sembrano deliberatamente minimizzare la gravità di quanto sta accadendo senza il necessario dibattito pubblico, associando la discussione alla parola “allarmismo” al fine di sminuirne l’importanza.

Piuttosto, il senatore dovrebbe rispondere alle domande dei cittadini italiani, spiegando perché il governo a cui appartiene non ha respinto le modifiche apportate al Regolamento Sanitario, come hanno fatto altri paesi. Dovrebbe anche spiegare perché non è stato condotto un dibattito pubblico quando il nostro paese ha delegato di fatto il Consiglio Europeo per queste modifiche. 

Inoltre, dovrebbe chiarire perché il suo partito ha votato a favore della modifica della nostra costituzione, perché l’attuale Ministro della Salute non pubblica il trattato pandemico italiano che sarà sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni, e perché l’attuale Ministro non rende pubbliche le informazioni sugli incontri con il Direttore dell’OMS. 

Infine, dovrebbe spiegare perché si stanno modificando già i documenti ministeriali e le linee guida seguendo le indicazioni e l’approccio “One Health” dell’OMS, un organismo che, di fatto, è finanziato da privati ​​e solleva questioni sulla sua trasparenza e indipendenza.

Per quanto riguarda il regolamento, è essenziale evidenziare che, oltre al passaggio dai diritti individuali a quelli collettivi, sono state previste tutte le misure, e anche altre, che abbiamo visto applicate con ferocia durante il periodo pandemico. Poiché la questione è complessa e richiede un’approfondita valutazione, vi invito a guardare l’intervista rilasciata dalla dottoressa Marylin Nass al giornalista Franco Fracassi sul canale di Becciolini Network.

Vi esorto anche a riflettere su cosa accadrà se o quando la competenza ambientale e sulla biodiversità diventerà di competenza esclusiva dell’UE. 

l’OMS è l’unico organismo al mondo autorizzato a dichiarare una “pandemia”, e il termine ufficiale utilizzato è “emergenza sanitaria di rilevanza internazionale”. Questa “emergenza sanitaria di rilevanza internazionale” non si riferisce necessariamente solo a una malattia, ma potrebbe includere anche il cambiamento climatico.

In aggiunta, è importante considerare che una clausola proposta nel “Trattato sulle pandemie” autorizzerebbe l’OMS a dichiarare una “emergenza sanitaria di rilevanza internazionale” basandosi sul “principio di precauzione”. Le future dichiarazioni di una “emergenza sanitaria di rilevanza internazionale” (PHEIC) da parte del Direttore Generale dell’OMS dovrebbero essere basate sul principio di precauzione quando vi è giustificazione. In pratica, una volta che la nuova legislazione sarà in vigore, il piano sembra delinearsi chiaramente:

  • Introduzione di nuove leggi che permetterebbero l’attuazione di “misure di emergenza” a livello globale in caso di futura “emergenza di salute pubblica”.
  • Dichiarazione del cambiamento climatico come una “emergenza di salute pubblica” o, forse, come una “potenziale emergenza di salute pubblica”.
  • Attivazione di misure di emergenza, come ad esempio lockdown legati al cambiamento climatico, fino a quando il cambiamento climatico non sarà “risolto”.

Quindi, per quanto mi riguarda, ci sono ragioni legittime per essere allarmati e preoccupati. È per questo motivo che stiamo incoraggiando tutti ad unirsi al nostro coro del «NON SIAMO D’ACCORDO» perché potremmo trovarci in una situazione in cui la “negazione del clima” potrebbe essere considerata illegale, sempre se gli attivisti climatici riusciranno a far valere la loro voce. 

Al momento, quanto scritto potrebbe essere solo un sussurro di sottofondo, ma prevedo che diventerà più forte subito dopo il termine della COP28. 

Personalmente, non so voi, ma io non mi piegherò mai a questa prospettiva.

STATUTO DEL SINDACATO

Occorre leggere ed accettare lo statuto prima di sottoscrivere la quota 
 

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SCOPI

Art. 1) In virtù degli artt. 18 e 39 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seg. del Codice Civile, é costituita un’ l’Associazione Sindacale intercategoriale con denominazione  “SINDACATO D’AZIONE, associazione sindacale intercategoriale per la promozione e tutela del diritto al lavoro, garantito dagli artt.1, 4, 35 della Costituzione (diritto che non è legittimo subordinare a condizioni di sorta) e, più in generale, di tutti i “beni della vita” descritti e tutelati dalla Costituzione, in favore di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, con sede in Parma, via Rondani, n. 6. Il sindacato potrà istituire sedi operative secondarie anche con dislocazione territoriale, sia in Italia che all’estero e potrà aderire a confederazioni aventi finalità analoghe.

Il Sindacato d’azione si propone:

– di rappresentare i propri  iscritti nei rapporti con i datori di lavoro, con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi e ramificazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti d i tutte le altre istituzioni pubbliche e private;

– d i tutelare i  propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte  le forme  di assistenza previste dalle normative in vigore, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione  dei  lavoratori e pensionati  alla vita reale  del  paese;

– d i promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l’appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo d i tutelare il lavoro ed i lavoratori e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia d i lavoro, sia in Italia che nella Comunità Europea, rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realizzazione d i tale obbiettivo;

– di contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura d i servizi che siano d i supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l’organizzazione d i convegni, seminari e dibattiti sul  mondo  del  lavoro,  sulla  sua evoluzione  sulle  sue  problematiche.

Per realizzare tal i scopi il Sindacato d’Azione potrà utilizzare tutti gli strumenti che, d i volta in volta, si renderanno necessari e/o utili per il loro raggiungimento; in particolare , a titolo  esemplificativo, con delibera  del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti :

– un Centro d i Assistenza Fiscale, d i cu i al D.Lgs 241/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Centro Autorizzato d i Assistenza Agricola, d i cu i al D.Lgs 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Patronato, d i cu i alla L. 152/2000 e successive modificazioni ed  integrazioni;

– un Ente d i Formazione Professionale che  svolga  la  propria  attività  sia  rivolgendosi  direttamente  ai  lavoratori,  sia accedendo  ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, una volta ottenuti i necessari riconoscimenti e/o  accreditamenti  delle  autorità competenti;

– ogni altro ente, associazione, società la cu i costituzione e attività sia funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 2) L’Associazione Sindacale é una libera associazione a carattere volontario, a durata illimitata, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione degli associati di vivere insieme l’esperienza sindacale finalizzata alla promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali; l’Associazione Sindacale potrà inoltre aderire, su decisione del consiglio direttivo, a federazioni, centri ed organizzazioni similari, nazionali ed internazionali. Nello spirito della sua istituzione l’Associazione Sindacale potrà promuovere ed assumere iniziative a carattere civico anche nei confronti di soggetti terzi ed enti, così come organizzare eventi, manifestazioni, anche in convenzione o collaborazione con enti o soggetti pubblici e privati ed ogni altra attività od iniziativa inerente la promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali.

L’Associazione Sindacale è retta inderogabilmente dai seguenti principi:

  1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione sindacale con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. disciplina uniforme del rapporto associativo sindacale e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione Sindacale;
  4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  6. intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

Art. 3) L’Associazione Sindacale nella sua attività, tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze di maturazione personale della tutela dei diritti del lavoro delle sue componenti maschili e femminili non perdendo di vista la necessità che uomini e donne, mettendosi in reciproca integrazione secondo la propria originalità, assumano insieme la responsabilità della vita associativa sindacale e partecipino ad un unico impegno sociale.

Art. 4) Sono compiti ordinari dell’Associazione Sindacale l’azione per una crescita cognitiva – intellettuale e culturale dei soci e delle persone in genere, la proposta e l’organizzazione di attività culturali ricreative ed informative aperte a tutti, l’impegno affinché nell’area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica gestione delle attività.

Art. 5) L’Associazione Sindacale ha carattere pluralistico e rispetta, pertanto, l’orientamento e i convincimenti, politici e religiosi dei propri iscritti e partecipanti, a condizione che detti convincimenti non collidano con le finalità e la natura aconfessionale del sindacato.  Gli scopi che essa si prefigge possono essere  perseguiti anche attraverso le varie modalità di comunicazione di massa che la scienza oggi permette e che i futuro renderà disponibili.

TITOLO II

ASSOCIATI O SOCI

Art. 6) Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’Associazione Sindacale. L’Associazione Sindacale concede la qualifica di socio o associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e ne accettano lo Statuto.

I soci rinnovano ogni anno il versamento della quota associativa, uniforme per tutti, senza alcun vincolo, la loro partecipazione non ha carattere temporaneo.

Il numero degli associati all’Associazione Sindacale é illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Consiglio Direttivo.

Gli associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro accettazione, quali membri dell’ Associazione Sindacale, quale quota annuale di iscrizione. L’associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale, oltre questo la sua esclusione dall’ Associazione Sindacale non può essere deliberata se non per gravi motivi intendendo per tali:

  1. a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  2. b) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  3. c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all’ Associazione Sindacale stessa.

L’associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all’ Associazione Sindacale su comunicazione scritta.

Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto dell’ Associazione Sindacale. Il Presidente, il Consiglio direttivo e l’assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica.

Gli associati che compongono l’ Associazione Sindacale sono a tutti gli effetti ASSOCIATI EFFETTIVI i quali aderiscono all’ Associazione Sindacale con rapporto a durata illimitata, salvo le ipotesi di cessazione sopra illustrate (oltre naturalmente al recesso spontaneo); gli associati hanno diritto di voto sia per le assemblee ordinarie che straordinarie.

Agli associati possono essere attribuite dal consiglio direttivo varie funzioni operative, essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità.

Gli associati che venissero meno ai loro impegni si considerano suscettibili di esclusione per gravi motivi.

Art. 7) L’ Associazione Sindacale é retta dai seguenti organi:

  1. a) l’assemblea dei soci;
  2. b) il consiglio direttivo;
  3. c) collegio dei probiviri.
  4. d) revisore contabile;

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8) L’assemblea dei soci é organo sovrano dell’ Associazione Sindacale. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno ed é convocata dal Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal consiglio direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci .

Art. 9) L’assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, sia postale che telematica, oppure mediante affissione nell’Albo dell’ Associazione Sindacale, almeno 10 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori. L’assemblea deve essere convocata presso la sede od in altro luogo appositamente designato. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria é valida in prima convocazione se é presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Art. 10) L’assemblea comunque riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali é demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale.

Art. 11) L’assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— approva il rendiconto consuntivo e preventivo;

— nomina gli organi direttivi e delibera la relativa revoca;

— delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione da parte del Comitato Direttivo.

Art. 12) L’assemblea straordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— delibera le modifiche da apportare allo Statuto;

— delibera la liquidazione o lo scioglimento dell’ Associazione Sindacale.

Art. 13) Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, il diritto di voto spetta a tutti i soci, purché in regola con le quote, gli associati minorenni sono rappresentati da un genitore o da chi li rappresenta legalmente. Ogni socio ha un voto, ai sensi dell’art. 2532, 2° comma c.c. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito della relativa delega. Non sono ammesse deleghe plurime.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) Il comitato direttivo é composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri: un Presidente, i Consiglieri ed un segretario eletti per la prima volta dall’assemblea costituente e successivamente in caso di revoca, dimissioni o scadenza dall’assemblea dei soci ordinaria.

I componenti aggiuntivi assumono la carica di consiglieri. Nel caso in cui i componenti il comitato direttivo siano in numero di due, il Consigliere, assume altresì la veste di segretario.

Art. 15) Essi, salvo i primi, che scadranno il 31/12/2024, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il segretario, il tesoriere, mentre il Presidente é eletto dall’assemblea dei soci.

Art. 16) I compiti del comitato direttivo sono:

  1. deliberare sui programmi di attività annuale;
  2. predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;
  3. valutare l’ammissione dei nuovi soci;
  4. predisporre gli atti e i contratti di sua competenza;
  5. predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima;
  6. assegnare i compiti ai suoi membri;
  7. fissare le mansioni agli associati in seno all’ Associazione Sindacale;
  8. deliberare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio nell’interesse dell’ Associazione Sindacale;
  9. autorizzare il compimento di operazioni finanziarie e bancarie di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

Art. 17) Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno 2 (due) dei suoi membri ne facciano richiesta; nel caso in cui sia composto da tre soli membri, quando nei sia fatta richiesta da un membro.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque dei suoi membri fra cui il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni vengono effettuate a mezzo posta almeno 5 giorni prima o con altro mezzo telematico.

Sono, senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio.

Art. 18) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione Sindacale, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l’ Associazione Sindacale stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi. In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente durerà in carica per un triennio.

Il Presidente é rieleggibile.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura l’esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed é responsabile dell’attuazione degli scopi dell’ Associazione Sindacale. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’ Associazione Sindacale. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 19) In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente questi possono essere sostituiti temporaneamente e su delega specifica da un consigliere per il solo compimento degli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20) Il segretario dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l’ Associazione Sindacale;

— cura la stesura di verbali di amministrazione;

— cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all’inoltro delle convocazioni;

— svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

Art. 21) Il tesoriere dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— predisporre lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all’esame dell’assemblea;

— provvede al tesseramento e all’aggiornamento del libro dei soci;

— aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;

— cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;

— é responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;

— ha la custodia dei beni mobili e immobili dell’ Associazione Sindacale per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;

— controfirmare per autorizzazione ogni operazione bancaria e finanziaria, prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

TITOLO VI

ESERCIZIO E RENDICONTI

Art. 22). Gli esercizi dell’ Associazione Sindacale chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e` predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo e` convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che dovrà essere convocata per tale adempimento entro il 30 aprile di ciascun anno. Il rendiconto rimarrà depositato presso la sede dell’ Associazione Sindacale nei 15 giorni precedenti alla data di convocazione dell’assemblea per la sua approvazione, ogni associato può prenderne visione ed estrarne copie a proprie spese.

Art. 23) Avanzi di gestione.

All’ Associazione Sindacale e` vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione Sindacale stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni sindacali non lucrative, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’ Associazione Sindacale ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24) Composizione del Collegio dei Probiviri, nomina e organizzazione.

Il Collegio è formato da almeno 3 membri, il membro più anziano ne è il rappresentante

Essi sono eletti dai Soci Ordinari a maggioranza semplice degli intervenuti e restano in carica per tre anni.

I Probiviri possono essere eletti successivamente fino ad un massimo di tre volte.

Il Proboviro anagraficamente più anziano fungerà da Rappresentante del Collegio dei

Probiviri, con il compito di ricevere le richieste di intervento rivolte al Collegio, di indire le riunioni per instaurare i collegi giudicanti, e di conservare il registro delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Inoltre, è potere del rappresentante del Collegio dei Probiviri in accordo col Segretario

decidere se concedere eventuali nulla osta al Presidente per eventuali decisioni di

urgenza estrema ex art. 21 del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri non può intervenire d’ufficio su un caso, ma ogni Socio ha diritto e dovere di richiederne l’intervento nel caso ravveda infrazioni al presente statuto ed ai Regolamenti Attuativi nel comportamento di qualunque altro Socio o Carica Sociale.

Art. 25) Metodologia di giudizio del Collegio dei Probiviri e Collegio Giudicante

Per ogni caso in esame si crea un collegio di tre membri (evitando problemi di conflitto

d’interessi) che prenderà decisioni motivate informandone gli altri organi.

Laddove al Collegio venga chiesto di svolgere le proprie funzioni, i Probiviri si ritrovano e nominano tra loro un collegio giudicante di tre membri, a cui viene assegnato il caso in esame, escludendo dall’elezione al suddetto collegio qualunque proboviro che possa avere interesse in causa o essere sospettato di averlo.

Laddove questo non fosse possibile si provvederà all’assegnazione dei probiviri al collegio giudicante per sorteggio.

Il collegio giudicante, sentite le parti, decide in merito; rendendo poi edotti per iscritto

della propria decisione e delle motivazioni che l’hanno giustificata l’intero Collegio dei

Probiviri e le parti in causa.

Degli effetti della decisione dovrà poi essere reso edotto dal Rappresentante del Collegio dei Probiviri il Segretario della Associazione Sindacale per quanto gli compete.

Delle decisioni del Collegio dei Probiviri e delle motivazioni che le hanno giustificate si

terrà traccia in un apposito registro, che non sarà consultabile se non dai membri del

Consiglio dei Probiviri stesso e dalle parti in causa limitatamente ad ogni singolo giudizio, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge; ciò anche in deroga a quanto stabilito dal presente statuto rispetto alla libera consultabilità di tutti i documenti associativi da parte di tutti i componenti la Compagine Sociale.

TITOLO VIII

REVISORE CONTABILE

Art. 26) Il Revisore legale dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO IX

PATRIMONIO COMUNE

Art. 27) Il patrimonio dell’ Associazione Sindacale é costituito:

— dai beni di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

  • dall’introito delle quote sociali;
  • dalle somme versate dagli associati in relazione a specifici servizi loro resi;
  • da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall’ Associazione Sindacale;
  • da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;
  • da redditi patrimoniali.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l’ Associazione Sindacale.

Le quote del socio non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La medesima quota non è rivalutabile.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO

Art. 28) In caso di scioglimento dell’ Associazione Sindacale, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall’assemblea.

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ Associazione Sindacale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione Sindacale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell’art. 30 ed alle relative norme di attuazione stabilite dall’art. 11 e seguenti del C.C.

TITOLI XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 30) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Parma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L’arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto.

Art. 31) Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’ Associazione Sindacale.

Parma, 25/10/2021