FLORIDA CONTRO PFIZER: E IN ITALIA?

Prodotto difettoso, risarcimenti e azioni legali: quali strade possono aprirsi anche nel nostro Paese

La causa promossa in Florida contro Pfizer e il suo amministratore delegato Albert Bourla apre una questione che non può essere confinata agli Stati Uniti.

Il 1° ottobre 2026 il Procuratore generale della Florida, James Uthmeier, ha avviato un’azione giudiziaria contestando a Pfizer comunicazioni ritenute ingannevoli sulla sicurezza e sull’efficacia del vaccino contro il Covid-19.

Secondo la denuncia, l’azienda avrebbe insistito pubblicamente sulla sicurezza del prodotto e sulla necessità della vaccinazione di massa anche in relazione alla trasmissione del virus, mentre sarebbero già esistiti dati e segnalazioni che meritavano un diverso livello di informazione e approfondimento.

Nel fascicolo vengono richiamati, fra gli altri elementi, dati di farmacovigilanza, segnalazioni di miocardite e pericardite, informazioni riguardanti le gravidanze e documentazione post-marketing.

Una segnalazione di evento avverso, naturalmente, non equivale da sola alla dimostrazione del nesso causale nel singolo caso.

Ma questa considerazione non può essere trasformata nel comodo alibi con il quale rendere irrilevanti i dati di farmacovigilanza.

Il vero problema giuridico è un altro: che cosa sapeva il produttore? Da quando lo sapeva? Che cosa comunicava alle autorità sanitarie? Che cosa veniva comunicato ai medici e ai cittadini? E le informazioni fornite erano coerenti con i dati disponibili in quel momento?

Sono domande che oggi vengono poste davanti a un giudice americano.

Ma possono e devono essere poste anche in Italia.

LA LEGGE 210/1992 NON È LA RISPOSTA AL PROBLEMA

Per anni, quando si è parlato di danni da vaccinazione, il dibattito italiano è stato quasi automaticamente indirizzato verso la legge 25 febbraio 1992 n. 210.

È necessario essere chiari.

La legge 210 non disciplina il risarcimento integrale del danno. Disciplina un indennizzo di natura solidaristica.

Sono due cose completamente diverse.

Il legislatore ha successivamente esteso la tutela indennitaria anche alle menomazioni permanenti conseguenti alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei casi previsti dalla legge.

Ma il sistema presenta limiti evidenti.

Esistono termini decadenziali.

L’articolo 3 della legge 210 prevede, per i danni da vaccinazione, un termine triennale per la domanda.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35 del 2023, è intervenuta sul dies a quo, stabilendo che non è sufficiente la mera conoscenza del danno, ma rileva anche la conoscenza della sua indennizzabilità.

E vi è un particolare ancora più significativo.

La classificazione delle menomazioni prevista dalla legge 210 continua a fare riferimento alla Tabella A del DPR 30 dicembre 1981 n. 834.

Quel decreto riguarda il “definitivo riordinamento delle pensioni di guerra”.

In altre parole, ancora oggi un sistema nato per le pensioni di guerra costituisce il riferimento tabellare per quantificare determinate menomazioni nell’ambito della legge 210.

È evidente che l’indennizzo può rappresentare una forma di tutela.

Ma non può sostituire l’accertamento della responsabilità civile del produttore quando venga prospettato un prodotto difettoso.

INDENNIZZO E RISARCIMENTO NON SONO LA STESSA COSA.

IL VERO FRONTE: IL PRODOTTO DIFETTOSO

La questione centrale si sposta allora sulla responsabilità da prodotto.

Il Codice del consumo stabilisce che un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenendo conto di tutte le circostanze.

Fra queste assumono particolare rilievo:

  • la presentazione del prodotto;
  • l’uso ragionevolmente prevedibile;
  • le informazioni fornite;
  • le istruzioni;
  • le avvertenze destinate al consumatore.

Questo significa una cosa fondamentale.

Un farmaco non deve necessariamente essere materialmente “guasto” perché possa sorgere una questione di difettosità.

Può assumere rilievo anche il difetto di informazione.

La domanda giuridicamente corretta, quindi, non è semplicemente:

“Il vaccino era stato autorizzato?”

La domanda è:

“Alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili in quel momento, il prodotto offriva la sicurezza che il cittadino poteva legittimamente attendersi e i rischi conosciuti o conoscibili erano stati adeguatamente comunicati?”

È un terreno completamente diverso.

LA CASSAZIONE DEL 2025: L’AUTORIZZAZIONE NON CHIUDE IL DISCORSO

Un passaggio particolarmente importante arriva dalla Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 8224 del 28 marzo 2025.

La Corte affronta il problema della sicurezza di un vaccino e della responsabilità del produttore.

Il principio che emerge è essenziale:

LA CONFORMITÀ FORMALE AGLI STANDARD E L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO NON ESAURISCONO DA SOLE LA VERIFICA SULLA DIFETTOSITÀ.

Occorre considerare anche le legittime aspettative di sicurezza del consumatore.

E soprattutto assume rilievo il dovere del produttore di acquisire le conoscenze scientificamente disponibili e fornire informazioni adeguate sui potenziali effetti dannosi del prodotto.

Questo porta direttamente alle domande che dovrebbero essere poste anche con riferimento ai vaccini Covid:

  • Quando sono emersi i diversi segnali di sicurezza?
  • Quando ne è venuto a conoscenza il produttore?
  • Quando ne sono venute a conoscenza le autorità?
  • Quando sono state modificate le informazioni destinate ai medici e ai pazienti?
  • Che cosa veniva dichiarato pubblicamente nel frattempo?

IL NESSO CAUSALE NON RICHIEDE UNA IMPOSSIBILE CERTEZZA SCIENTIFICA ASSOLUTA

Uno degli argomenti più frequentemente opposti ai danneggiati è il seguente:

“Non puoi dimostrare scientificamente con certezza assoluta che sia stato il vaccino.”

Ma il diritto civile non funziona in questo modo.

Il danneggiato deve certamente provare il danno, il difetto e il collegamento causale.

Tuttavia la prova può essere costruita anche attraverso presunzioni.

La stessa Cassazione n. 8224/2025 richiama la possibilità di utilizzare elementi gravi, precisi e concordanti, proprio per evitare che al cittadino venga imposta una vera e propria probatio diabolica.

Questo principio trova un precedente fondamentale anche nella giurisprudenza europea.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 21 giugno 2017, causa C-621/15, ha affrontato direttamente un caso riguardante un vaccino.

La Corte ha riconosciuto che, anche in assenza di consenso scientifico definitivo, il giudice nazionale può ritenere dimostrati il difetto e il nesso causale sulla base di un insieme di indizi gravi, specifici e concordanti.

Fra gli elementi valutabili possono assumere rilievo:

  • la prossimità temporale;
  • l’assenza di precedenti personali o familiari;
  • la natura della patologia;
  • l’esistenza di casi analoghi;
  • la letteratura scientifica;
  • i dati di farmacovigilanza;
  • l’assenza di spiegazioni alternative convincenti.

Questo non significa affermare automaticamente:

EVENTO DOPO IL VACCINO = EVENTO CAUSATO DAL VACCINO.

Significa però qualcosa di altrettanto importante:

L’ASSENZA DI UNA CERTEZZA SCIENTIFICA ASSOLUTA NON IMPEDISCE AL GIUDICE CIVILE DI RICONOSCERE IL NESSO CAUSALE NEL SINGOLO CASO.

SE EMERGE UN DIFETTO, CAMBIA L’INTERO TERRENO PROBATORIO

Una volta dimostrato seriamente il difetto del prodotto, anche sotto il profilo informativo, la questione causale non può più essere affrontata come se il danneggiato dovesse dimostrare l’impossibile.

Il giudice può valutare un sistema convergente di elementi:

  • cronologia clinica;
  • meccanismo biologicamente plausibile;
  • evidenze scientifiche;
  • farmacovigilanza;
  • caratteristiche specifiche della patologia;
  • assenza di cause alternative;
  • casi comparabili;
  • documentazione medica individuale.

La nuova direttiva UE 2024/2853 sulla responsabilità da prodotti difettosi ha ulteriormente rafforzato questo orientamento.

La direttiva introduce meccanismi presuntivi quando la complessità tecnica o scientifica renda eccessivamente difficile la prova per il danneggiato.

Per i prodotti immessi sul mercato negli anni iniziali della campagna Covid resta naturalmente da applicare il regime pertinente ratione temporis, poiché la nuova disciplina non opera retroattivamente.

Ma l’indirizzo europeo è estremamente significativo:

NON PUÒ ESSERE IL CITTADINO, DA SOLO, A DOVER SUPERARE UNA IMPOSSIBILE ASIMMETRIA INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI UNA MULTINAZIONALE FARMACEUTICA.

L’ARTICOLO 2050 DEL CODICE CIVILE

Esiste poi un secondo possibile fronte.

L’articolo 2050 del codice civile disciplina la responsabilità derivante dall’esercizio di attività pericolose.

La Cassazione, con la sentenza n. 6587 del 7 marzo 2019, ha affrontato il tema in relazione alla produzione e commercializzazione di medicinali.

Anche qui emerge un principio importante.

Per liberarsi dalla responsabilità non è necessariamente sufficiente sostenere di avere formalmente rispettato la normativa.

Assumono rilievo:

  • i protocolli di sperimentazione;
  • le informazioni disponibili;
  • le avvertenze sui possibili effetti indesiderati;
  • l’aggiornamento delle informazioni rispetto all’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Naturalmente responsabilità da prodotto difettoso e articolo 2050 c.c. sono discipline differenti e non possono essere confuse.

Ma, in presenza dei rispettivi presupposti, rappresentano due terreni giuridici da valutare attentamente.

CHE COSA BISOGNEREBBE ACQUISIRE?

Una vera iniziativa giudiziaria non dovrebbe partire da slogan.

Dovrebbe partire dai documenti.

In particolare:

  • Risk Management Plan e loro successive revisioni;
  • Periodic Safety Update Reports;
  • segnalazioni rilevanti di eventi avversi;
  • valutazioni EMA e PRAC;
  • documentazione AIFA;
  • corrispondenza tra produttore e autorità regolatorie;
  • segnali relativi a miocardite e pericardite;
  • dati relativi alle gravidanze;
  • modifiche del Riassunto delle caratteristiche del prodotto;
  • modifiche del foglio illustrativo;
  • materiali promozionali;
  • dichiarazioni pubbliche;
  • documentazione relativa alla trasmissione del virus;
  • studi post-autorizzativi;
  • dati relativi ai lotti;
  • documenti delle procedure pubbliche di acquisto;
  • contratti e allegati tecnici;
  • documenti prodotti o acquisiti nei procedimenti giudiziari esteri.

L’obiettivo dovrebbe essere costruire una vera cronologia documentale.

Quando emerge il segnale.

Quando viene registrato.

Quando viene studiato.

Quando viene comunicato all’autorità.

Quando viene inserito nelle informazioni sul prodotto.

Quando viene comunicato al cittadino.

E soprattutto:

CHE COSA VENIVA DICHIARATO PUBBLICAMENTE NEL FRATTEMPO?

LA VIA COLLETTIVA

L’Italia dispone inoltre degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile, che disciplinano l’azione di classe.

Questo non significa che migliaia di casi clinici differenti possano essere automaticamente trattati come se fossero identici.

Il danno individuale deve comunque essere valutato.

Ma potrebbe esistere un nucleo comune rappresentato da:

  • una medesima condotta informativa;
  • una medesima omissione;
  • una medesima pratica commerciale;
  • una medesima categoria di prodotto.

Quel nucleo comune potrebbe essere oggetto di una valutazione collettiva della responsabilità, lasciando successivamente spazio alla determinazione delle singole conseguenze risarcitorie.

L’AGCM: IL PARALLELO ITALIANO PIÙ VICINO ALLA FLORIDA

La causa americana nasce nell’ambito della tutela dei consumatori.

In Italia opera l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Una pratica commerciale può assumere carattere ingannevole anche quando riguardi le caratteristiche del prodotto o i rischi connessi al suo utilizzo.

Una iniziativa documentata davanti all’AGCM potrebbe quindi confrontare:

  • dichiarazione pubblica;
  • dato scientifico disponibile in quel momento;
  • informazione posseduta dal produttore;
  • informazione fornita al regolatore;
  • informazione fornita al consumatore.

È probabilmente questa, sul piano amministrativo e della tutela del consumatore, una delle vie italiane concettualmente più vicine all’iniziativa promossa dalla Florida.

E IL PENALE?

Anche il versante penale deve essere studiato.

Ma deve esserlo seriamente.

Una denuncia generica contro “i vaccini” avrebbe scarsissima utilità.

Un esposto-denuncia ben costruito dovrebbe invece indicare:

  • fatti;
  • documenti;
  • date;
  • soggetti;
  • condotte;
  • possibili ipotesi di reato;
  • atti investigativi concretamente eseguibili.

Se emergessero artifici o raggiri, induzione in errore, profitto ingiusto e danno, potrebbe essere valutata, in presenza di tutti gli elementi richiesti, la disciplina della truffa di cui all’articolo 640 del codice penale.

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata all’eventuale incidenza di determinate rappresentazioni sulle procedure di acquisto sostenute con denaro pubblico.

Per singoli casi di lesioni gravissime o decesso possono inoltre essere valutate, quando ricorrano tutti i presupposti, le fattispecie di lesioni colpose e omicidio colposo.

Qui il nesso causale deve naturalmente essere verificato secondo lo standard penalistico, più rigoroso rispetto a quello civile.

Ma il compito dell’autorità giudiziaria è precisamente quello di indagare quando vi siano fatti concreti e documentati che lo giustifichino.

LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA

Per alcune posizioni individuali potrebbe essere utile valutare anche una consulenza tecnica preventiva.

L’articolo 696-bis c.p.c. consente infatti, nei casi previsti, un accertamento tecnico preventivo finalizzato anche alla determinazione di crediti derivanti da fatto illecito.

Nel caso pilota adeguato potrebbero essere sottoposti al consulente:

  • cartella clinica;
  • anamnesi;
  • data della vaccinazione;
  • lotto;
  • cronologia dei sintomi;
  • diagnosi;
  • esami;
  • letteratura scientifica;
  • farmacovigilanza;
  • possibili cause alternative.

L’obiettivo sarebbe portare tempestivamente il caso davanti a un consulente nominato dal giudice e cristallizzare gli elementi medico-legali essenziali.

ATTENZIONE AI TERMINI

C’è infine un elemento che impone di agire con rapidità.

Nel regime della responsabilità da prodotto difettoso esistono precisi termini di prescrizione e decadenza.

L’articolo 125 del Codice del consumo prevede una prescrizione triennale collegata alla conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.

L’articolo 126 contiene inoltre una disciplina decadenziale decennale collegata alla messa in circolazione del prodotto.

I termini devono essere valutati posizione per posizione e in relazione alla specifica azione che si intende esercitare.

Non tutte le azioni hanno la stessa disciplina.

Ma una cosa è evidente: il tempo non è illimitato.

DALLA FLORIDA ALL’ITALIA: ADESSO SERVONO I FASCICOLI

La causa della Florida potrebbe rappresentare una svolta soprattutto perché rimette al centro ciò che avrebbe dovuto essere studiato fin dall’inizio:

I DOCUMENTI.

Non serve importare automaticamente in Italia ogni accusa contenuta nel procedimento americano.

Serve fare qualcosa di molto più efficace:

  • acquisire la denuncia della Florida e i suoi allegati;
  • confrontarli con la documentazione Pfizer;
  • ricostruire la farmacovigilanza europea e italiana;
  • stabilire quando sono emersi i singoli segnali;
  • confrontare tali date con le informazioni fornite ai cittadini;
  • individuare casi clinici solidamente documentati;
  • studiare l’azione per prodotto difettoso;
  • valutare l’articolo 2050 c.c.;
  • esaminare l’azione di classe;
  • valutare un intervento dell’AGCM;
  • e, quando emergano specifici fatti penalmente rilevanti, portare la documentazione davanti alla Procura della Repubblica.

La legge 210/1992 può rappresentare uno strumento indennitario.

Ma non può chiudere il problema.

Perché la vera domanda è un’altra:

IL PRODOTTO OFFRIVA LA SICUREZZA CHE IL CITTADINO POTEVA LEGITTIMAMENTE ATTENDERSI SULLA BASE DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI?

E soprattutto:

IL PRODUTTORE HA COMUNICATO TEMPESTIVAMENTE TUTTO CIÒ CHE SAPEVA O CHE, ATTRAVERSO I PROPRI OBBLIGHI DI FARMACOVIGILANZA, AVREBBE DOVUTO SAPERE?

Queste non sono domande politiche.

Sono domande giuridiche.

E il diritto italiano mette a disposizione strumenti concreti per cercare una risposta:

  • RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO
  • ARTICOLO 2050 DEL CODICE CIVILE
  • AZIONE DI CLASSE
  • AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
  • CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA
  • AZIONE RISARCITORIA
  • E, NEI CASI IN CUI EMERGANO FATTI SPECIFICI, INDAGINE PENALE

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha già chiarito che la prova del nesso causale non deve necessariamente trasformarsi in una impossibile certezza scientifica assoluta.

La Cassazione italiana ha ulteriormente sviluppato questi principi.

LA PROVA PUÒ ESSERE COSTRUITA.

ADESSO OCCORRE COSTRUIRLA.


SINDACATO D’AZIONE
Informare, approfondire, tutelare.

STATUTO DEL SINDACATO

Occorre leggere ed accettare lo statuto prima di sottoscrivere la quota 
 

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SCOPI

Art. 1) In virtù degli artt. 18 e 39 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seg. del Codice Civile, é costituita un’ l’Associazione Sindacale intercategoriale con denominazione  “SINDACATO D’AZIONE, associazione sindacale intercategoriale per la promozione e tutela del diritto al lavoro, garantito dagli artt.1, 4, 35 della Costituzione (diritto che non è legittimo subordinare a condizioni di sorta) e, più in generale, di tutti i “beni della vita” descritti e tutelati dalla Costituzione, in favore di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, con sede in Parma, via Rondani, n. 6. Il sindacato potrà istituire sedi operative secondarie anche con dislocazione territoriale, sia in Italia che all’estero e potrà aderire a confederazioni aventi finalità analoghe.

Il Sindacato d’azione si propone:

– di rappresentare i propri  iscritti nei rapporti con i datori di lavoro, con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi e ramificazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti d i tutte le altre istituzioni pubbliche e private;

– d i tutelare i  propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte  le forme  di assistenza previste dalle normative in vigore, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione  dei  lavoratori e pensionati  alla vita reale  del  paese;

– d i promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l’appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo d i tutelare il lavoro ed i lavoratori e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia d i lavoro, sia in Italia che nella Comunità Europea, rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realizzazione d i tale obbiettivo;

– di contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura d i servizi che siano d i supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l’organizzazione d i convegni, seminari e dibattiti sul  mondo  del  lavoro,  sulla  sua evoluzione  sulle  sue  problematiche.

Per realizzare tal i scopi il Sindacato d’Azione potrà utilizzare tutti gli strumenti che, d i volta in volta, si renderanno necessari e/o utili per il loro raggiungimento; in particolare , a titolo  esemplificativo, con delibera  del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti :

– un Centro d i Assistenza Fiscale, d i cu i al D.Lgs 241/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Centro Autorizzato d i Assistenza Agricola, d i cu i al D.Lgs 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Patronato, d i cu i alla L. 152/2000 e successive modificazioni ed  integrazioni;

– un Ente d i Formazione Professionale che  svolga  la  propria  attività  sia  rivolgendosi  direttamente  ai  lavoratori,  sia accedendo  ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, una volta ottenuti i necessari riconoscimenti e/o  accreditamenti  delle  autorità competenti;

– ogni altro ente, associazione, società la cu i costituzione e attività sia funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 2) L’Associazione Sindacale é una libera associazione a carattere volontario, a durata illimitata, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione degli associati di vivere insieme l’esperienza sindacale finalizzata alla promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali; l’Associazione Sindacale potrà inoltre aderire, su decisione del consiglio direttivo, a federazioni, centri ed organizzazioni similari, nazionali ed internazionali. Nello spirito della sua istituzione l’Associazione Sindacale potrà promuovere ed assumere iniziative a carattere civico anche nei confronti di soggetti terzi ed enti, così come organizzare eventi, manifestazioni, anche in convenzione o collaborazione con enti o soggetti pubblici e privati ed ogni altra attività od iniziativa inerente la promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali.

L’Associazione Sindacale è retta inderogabilmente dai seguenti principi:

  1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione sindacale con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. disciplina uniforme del rapporto associativo sindacale e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione Sindacale;
  4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  6. intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

Art. 3) L’Associazione Sindacale nella sua attività, tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze di maturazione personale della tutela dei diritti del lavoro delle sue componenti maschili e femminili non perdendo di vista la necessità che uomini e donne, mettendosi in reciproca integrazione secondo la propria originalità, assumano insieme la responsabilità della vita associativa sindacale e partecipino ad un unico impegno sociale.

Art. 4) Sono compiti ordinari dell’Associazione Sindacale l’azione per una crescita cognitiva – intellettuale e culturale dei soci e delle persone in genere, la proposta e l’organizzazione di attività culturali ricreative ed informative aperte a tutti, l’impegno affinché nell’area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica gestione delle attività.

Art. 5) L’Associazione Sindacale ha carattere pluralistico e rispetta, pertanto, l’orientamento e i convincimenti, politici e religiosi dei propri iscritti e partecipanti, a condizione che detti convincimenti non collidano con le finalità e la natura aconfessionale del sindacato.  Gli scopi che essa si prefigge possono essere  perseguiti anche attraverso le varie modalità di comunicazione di massa che la scienza oggi permette e che i futuro renderà disponibili.

TITOLO II

ASSOCIATI O SOCI

Art. 6) Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’Associazione Sindacale. L’Associazione Sindacale concede la qualifica di socio o associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e ne accettano lo Statuto.

I soci rinnovano ogni anno il versamento della quota associativa, uniforme per tutti, senza alcun vincolo, la loro partecipazione non ha carattere temporaneo.

Il numero degli associati all’Associazione Sindacale é illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Consiglio Direttivo.

Gli associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro accettazione, quali membri dell’ Associazione Sindacale, quale quota annuale di iscrizione. L’associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale, oltre questo la sua esclusione dall’ Associazione Sindacale non può essere deliberata se non per gravi motivi intendendo per tali:

  1. a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  2. b) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  3. c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all’ Associazione Sindacale stessa.

L’associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all’ Associazione Sindacale su comunicazione scritta.

Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto dell’ Associazione Sindacale. Il Presidente, il Consiglio direttivo e l’assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica.

Gli associati che compongono l’ Associazione Sindacale sono a tutti gli effetti ASSOCIATI EFFETTIVI i quali aderiscono all’ Associazione Sindacale con rapporto a durata illimitata, salvo le ipotesi di cessazione sopra illustrate (oltre naturalmente al recesso spontaneo); gli associati hanno diritto di voto sia per le assemblee ordinarie che straordinarie.

Agli associati possono essere attribuite dal consiglio direttivo varie funzioni operative, essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità.

Gli associati che venissero meno ai loro impegni si considerano suscettibili di esclusione per gravi motivi.

Art. 7) L’ Associazione Sindacale é retta dai seguenti organi:

  1. a) l’assemblea dei soci;
  2. b) il consiglio direttivo;
  3. c) collegio dei probiviri.
  4. d) revisore contabile;

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8) L’assemblea dei soci é organo sovrano dell’ Associazione Sindacale. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno ed é convocata dal Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal consiglio direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci .

Art. 9) L’assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, sia postale che telematica, oppure mediante affissione nell’Albo dell’ Associazione Sindacale, almeno 10 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori. L’assemblea deve essere convocata presso la sede od in altro luogo appositamente designato. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria é valida in prima convocazione se é presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Art. 10) L’assemblea comunque riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali é demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale.

Art. 11) L’assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— approva il rendiconto consuntivo e preventivo;

— nomina gli organi direttivi e delibera la relativa revoca;

— delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione da parte del Comitato Direttivo.

Art. 12) L’assemblea straordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— delibera le modifiche da apportare allo Statuto;

— delibera la liquidazione o lo scioglimento dell’ Associazione Sindacale.

Art. 13) Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, il diritto di voto spetta a tutti i soci, purché in regola con le quote, gli associati minorenni sono rappresentati da un genitore o da chi li rappresenta legalmente. Ogni socio ha un voto, ai sensi dell’art. 2532, 2° comma c.c. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito della relativa delega. Non sono ammesse deleghe plurime.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) Il comitato direttivo é composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri: un Presidente, i Consiglieri ed un segretario eletti per la prima volta dall’assemblea costituente e successivamente in caso di revoca, dimissioni o scadenza dall’assemblea dei soci ordinaria.

I componenti aggiuntivi assumono la carica di consiglieri. Nel caso in cui i componenti il comitato direttivo siano in numero di due, il Consigliere, assume altresì la veste di segretario.

Art. 15) Essi, salvo i primi, che scadranno il 31/12/2024, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il segretario, il tesoriere, mentre il Presidente é eletto dall’assemblea dei soci.

Art. 16) I compiti del comitato direttivo sono:

  1. deliberare sui programmi di attività annuale;
  2. predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;
  3. valutare l’ammissione dei nuovi soci;
  4. predisporre gli atti e i contratti di sua competenza;
  5. predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima;
  6. assegnare i compiti ai suoi membri;
  7. fissare le mansioni agli associati in seno all’ Associazione Sindacale;
  8. deliberare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio nell’interesse dell’ Associazione Sindacale;
  9. autorizzare il compimento di operazioni finanziarie e bancarie di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

Art. 17) Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno 2 (due) dei suoi membri ne facciano richiesta; nel caso in cui sia composto da tre soli membri, quando nei sia fatta richiesta da un membro.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque dei suoi membri fra cui il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni vengono effettuate a mezzo posta almeno 5 giorni prima o con altro mezzo telematico.

Sono, senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio.

Art. 18) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione Sindacale, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l’ Associazione Sindacale stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi. In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente durerà in carica per un triennio.

Il Presidente é rieleggibile.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura l’esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed é responsabile dell’attuazione degli scopi dell’ Associazione Sindacale. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’ Associazione Sindacale. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 19) In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente questi possono essere sostituiti temporaneamente e su delega specifica da un consigliere per il solo compimento degli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20) Il segretario dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l’ Associazione Sindacale;

— cura la stesura di verbali di amministrazione;

— cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all’inoltro delle convocazioni;

— svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

Art. 21) Il tesoriere dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— predisporre lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all’esame dell’assemblea;

— provvede al tesseramento e all’aggiornamento del libro dei soci;

— aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;

— cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;

— é responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;

— ha la custodia dei beni mobili e immobili dell’ Associazione Sindacale per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;

— controfirmare per autorizzazione ogni operazione bancaria e finanziaria, prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

TITOLO VI

ESERCIZIO E RENDICONTI

Art. 22). Gli esercizi dell’ Associazione Sindacale chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e` predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo e` convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che dovrà essere convocata per tale adempimento entro il 30 aprile di ciascun anno. Il rendiconto rimarrà depositato presso la sede dell’ Associazione Sindacale nei 15 giorni precedenti alla data di convocazione dell’assemblea per la sua approvazione, ogni associato può prenderne visione ed estrarne copie a proprie spese.

Art. 23) Avanzi di gestione.

All’ Associazione Sindacale e` vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione Sindacale stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni sindacali non lucrative, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’ Associazione Sindacale ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24) Composizione del Collegio dei Probiviri, nomina e organizzazione.

Il Collegio è formato da almeno 3 membri, il membro più anziano ne è il rappresentante

Essi sono eletti dai Soci Ordinari a maggioranza semplice degli intervenuti e restano in carica per tre anni.

I Probiviri possono essere eletti successivamente fino ad un massimo di tre volte.

Il Proboviro anagraficamente più anziano fungerà da Rappresentante del Collegio dei

Probiviri, con il compito di ricevere le richieste di intervento rivolte al Collegio, di indire le riunioni per instaurare i collegi giudicanti, e di conservare il registro delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Inoltre, è potere del rappresentante del Collegio dei Probiviri in accordo col Segretario

decidere se concedere eventuali nulla osta al Presidente per eventuali decisioni di

urgenza estrema ex art. 21 del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri non può intervenire d’ufficio su un caso, ma ogni Socio ha diritto e dovere di richiederne l’intervento nel caso ravveda infrazioni al presente statuto ed ai Regolamenti Attuativi nel comportamento di qualunque altro Socio o Carica Sociale.

Art. 25) Metodologia di giudizio del Collegio dei Probiviri e Collegio Giudicante

Per ogni caso in esame si crea un collegio di tre membri (evitando problemi di conflitto

d’interessi) che prenderà decisioni motivate informandone gli altri organi.

Laddove al Collegio venga chiesto di svolgere le proprie funzioni, i Probiviri si ritrovano e nominano tra loro un collegio giudicante di tre membri, a cui viene assegnato il caso in esame, escludendo dall’elezione al suddetto collegio qualunque proboviro che possa avere interesse in causa o essere sospettato di averlo.

Laddove questo non fosse possibile si provvederà all’assegnazione dei probiviri al collegio giudicante per sorteggio.

Il collegio giudicante, sentite le parti, decide in merito; rendendo poi edotti per iscritto

della propria decisione e delle motivazioni che l’hanno giustificata l’intero Collegio dei

Probiviri e le parti in causa.

Degli effetti della decisione dovrà poi essere reso edotto dal Rappresentante del Collegio dei Probiviri il Segretario della Associazione Sindacale per quanto gli compete.

Delle decisioni del Collegio dei Probiviri e delle motivazioni che le hanno giustificate si

terrà traccia in un apposito registro, che non sarà consultabile se non dai membri del

Consiglio dei Probiviri stesso e dalle parti in causa limitatamente ad ogni singolo giudizio, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge; ciò anche in deroga a quanto stabilito dal presente statuto rispetto alla libera consultabilità di tutti i documenti associativi da parte di tutti i componenti la Compagine Sociale.

TITOLO VIII

REVISORE CONTABILE

Art. 26) Il Revisore legale dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO IX

PATRIMONIO COMUNE

Art. 27) Il patrimonio dell’ Associazione Sindacale é costituito:

— dai beni di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

  • dall’introito delle quote sociali;
  • dalle somme versate dagli associati in relazione a specifici servizi loro resi;
  • da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall’ Associazione Sindacale;
  • da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;
  • da redditi patrimoniali.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l’ Associazione Sindacale.

Le quote del socio non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La medesima quota non è rivalutabile.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO

Art. 28) In caso di scioglimento dell’ Associazione Sindacale, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall’assemblea.

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ Associazione Sindacale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione Sindacale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell’art. 30 ed alle relative norme di attuazione stabilite dall’art. 11 e seguenti del C.C.

TITOLI XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 30) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Parma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L’arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto.

Art. 31) Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’ Associazione Sindacale.

Parma, 25/10/2021