Fine Vita: La Corte Costituzionale salva la Legge della Regione Toscana

LA “BASE LEGALE” CHE NON C’È: LA FOLLE SENTENZA N. 204/2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL FINE VITA TRA RIGETTI E TAGLI E PERCHÉ NÉ IL “NON FONDATO”, NÉ L’“INCOSTITUZIONALE” CONVINCONO

La sentenza n. 204/2025 della Corte costituzionale decide (ancora una volta con un impianto argomentativo molto discutibile) sul ricorso in via principale del Governo della Repubblica contro la legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, pensata per disciplinare “modalità organizzative” del suicidio medicalmente assistito nel servizio sanitario regionale, assumendo come riferimento il diritto vivente delineato dalla Corte (sent. n. 242/2019; sent. n. 135/2024) in attesa di un intervento del legislatore statale.

Le censure governative si sono mosse lungo tre direttrici: invasione dell’ordinamento civile e penale (art. 117, comma 2, lett. l), Cost.), interferenza con la determinazione dei LEA (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.), e violazione dell’art. 117, comma 3, Cost., perché, anche ammesso che si resti nella tutela della salute, una disciplina regionale di questo tipo presupporrebbe principi fondamentali statali puntuali e riconoscibili.

Il giudice delle leggi risponde con un esito composito. Da un lato dichiara non fondate le questioni rivolte contro l’intera legge e contro la clausola generale di finalità (art. 1) e respinge anche una parte delle doglianze sul telaio organizzativo residuo. Dall’altro lato dichiara incostituzionali alcune disposizioni: la norma che, nelle more della legge statale, pretendeva di stabilire per legge regionale i requisiti di accesso rinviando alle sentenze della Corte e innestando quel rinvio nel linguaggio della legge ordinaria dello Stato n. 219/2017 sulle c.d. “Dichiarazioni anticipate di trattamento” (art. 2); la previsione dell’istanza presentabile tramite delegato (art. 4, comma 1, nella parte corrispondente); i segmenti che imponevano termini rigidi per fasi centrali della procedura (artt. 5-6, nelle parti corrispondenti); e le parti dell’art. 7 che tipizzavano e qualificavano impropriamente il ruolo del servizio sanitario nella fase esecutiva, in particolare la qualificazione come “livello” superiore rispetto ai LEA e la previsione sulla “sospensione o annullamento dell’erogazione del trattamento” (art. 7, nelle parti corrispondenti).

Al tempo stesso Palazzo della Consulta dichiara non fondata la censura sulla copertura con risorse regionali proprie delle prestazioni, una volta eliminata la costruzione linguistica che evocava i LEA (art. 7, comma 2, secondo periodo).

Fin qui il quadro generale della pronuncia. Il problema, però, è che la motivazione non regge né nel “non fondato”, né, paradossalmente, in una parte dei “tagli”: la decisione appare, infatti, come un equilibrio di opportunità più che come un’applicazione coerente del riparto di competenze e del principio di legalità.

La non fondatezza contro la legge nel suo complesso si regge su una premessa: la Regione avrebbe legiferato nella tutela della salute e, in tale materia concorrente, i principi fondamentali non devono necessariamente essere enunciati in una legge statale “di principi”, potendo essere ricavati dal complesso della legislazione vigente.

La Corte, per rendere operativa questa premessa nel fine vita, richiama soprattutto la legge formale n. 219/2017 (consenso informato, rifiuto/interruzione dei trattamenti anche vitali) e la legge ordinaria dello Stato n. 38/2010 (cure palliative e terapia del dolore), lette “alla luce” della propria giurisprudenza (sent. n. 242/2019; sent. n. 135/2024; sent. n. 66/2025 etc.).

Qui sta il primo punto che non convince: non si tratta di capire se esistono norme statali sul fine vita in generale, bensì se esiste una disciplina legislativa statale idonea a fungere da “principio fondamentale” per una procedura che interseca, per struttura, la non punibilità dell’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) e dunque un nodo tipicamente attratto all’ordinamento penale e civile, oltre che alla tutela della salute.

È vero che la legge n. 219/2017 prevede una cooperazione istituzionale intensa: non è un manifesto astratto, ma una disciplina procedurale che vincola il medico, struttura il rapporto terapeutico, regola il rifiuto e la revoca del consenso, consente l’interruzione di trattamenti anche vitali, e collega tutto ciò all’obbligo di assicurare cure palliative e terapia del dolore.

Proprio per questo, tuttavia, il suo utilizzo come “base” per dire che il suicidio assistito non si colloca in un vuoto normativo è più problematico, non meno. La legge n. 219/2017 disciplina un istituto di libertà negativa: sottrae il paziente all’imposizione terapeutica e governa la cessazione della cura; l’evento morte può sopraggiungere come conseguenza del venir meno del trattamento, ma non è l’oggetto giuridico dell’azione sanitaria.

Il suicidio medicalmente assistito, invece, implica l’approntamento pubblico di mezzi e di un percorso che rende praticabile un esito letale attraverso un’organizzazione sanitaria; è un’altra forma di cooperazione, non meramente “permissiva” o “astensionistica”, ma funzionalmente orientata alla produzione dell’evento.

Questa differenza non è retorica: è decisiva per il riparto di competenze e per la legalità. Se la base legislativa statale manca, non la si crea dicendo che esistono norme su un altro istituto e che la Corte le ha “estese” in via giurisprudenziale.

È qui che la sentenza n. 204/2025 compie la sua torsione più delicata: usa come “principio” ciò che, in realtà, è il prodotto del proprio intervento supplente del 2018–2019 (ord. n. 207/2018; sent. n. 242/2019), intervento dichiaratamente transitorio “nelle more” del legislatore statale. La Corte trasforma, in altri termini, un ponte in un pilastro.

E, così facendo, apre lo spazio alla legislazione regionale “organizzativa” e poi cerca di controllarla con ritagli selettivi. Il risultato è un diritto a doppio fondo: unitario quando si afferma il perimetro della non punibilità, regionale quando si consente che quel perimetro diventi un percorso amministrativamente attuabile.

Il richiamo alla legge ordinaria dello Stato n. 38/2010, poi, non aggiusta la fragilità del ragionamento: quella legge serve a garantire presa in carico, cure palliative e terapia del dolore; usarla per sostenere che l’ordinamento “già contiene” i principi della procedura di suicidio assistito significa spostarne la ratio, trasformando una disciplina orientata alla cura e all’accompagnamento in un tassello di legittimazione del “percorso verso la morte”.

La Corte, nel valorizzarla, finisce per confondere un dovere di protezione (assicurare cure palliative effettive) con una pretesa di esigibilità organizzata di un istituto diverso, per il quale manca una scelta parlamentare organica.

Dentro questo quadro già incoerente, anche le dichiarazioni di incostituzionalità mostrano punti discutibili, perché spesso colpiscono il modo “esplicito” con cui la Regione dice ciò che sta facendo, più che il fatto che lo stia facendo.

L’annullamento dell’art. 2 è motivato dall’idea che la Regione non possa fissare per legge i requisiti di accesso, perché così inciderebbe sull’ordinamento civile e penale, stabilizzando in fonte regionale un’area di non punibilità che discende dall’art. 580 c.p. come reinterpretato dalla giurisprudenza costituzionale.

È un esito comprensibile, ma l’argomento non arriva fino in fondo. Se si riconosce che la determinazione dei requisiti incide sull’area della non punibilità, allora non è solo l’art. 2 a essere costituzionalmente sensibile: anche la costruzione regionale del procedimento, dei soggetti valutatori, delle condizioni operative e delle modalità di “accompagnamento” incide sul modo concreto in cui quella non punibilità diventa praticabile.

Il giudice della legittimità costituzionale, invece, fa passare l’idea che l’incidenza penale sia legata soprattutto alla “codificazione” testuale dei requisiti, mentre il resto sarebbe mera organizzazione. È una distinzione formalistica: nel diritto vivente la procedura è sostanza, perché decide chi apre e chi chiude la porta dell’accesso.

Se la Corte voleva essere coerente con il parametro dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., l’annullamento non doveva concentrarsi solo sulla “norma che fissa i requisiti”, bensì sulla pretesa regionale di disciplinare, con fonte primaria regionale, l’architettura stessa del filtro pubblico che condiziona l’operatività dell’esimente.

In altri termini: l’art. 2 è caduto, ma la ragione “vera” per cui doveva cadere non è solo la cristallizzazione dei requisiti, è la scelta di trasformare una costruzione giurisprudenziale transitoria in un istituto regionale stabile. La Corte lo suggerisce, ma non lo assume come premessa generale, perché quella premessa travolgerebbe la non fondatezza sulla legge nel complesso.

Lo stesso vale per la caducazione dei termini rigidi (artt. 5-6, nelle parti corrispondenti). La Corte dice, in sostanza, che i termini perentori regionali incidono su un equilibrio delicatissimo e richiedono uniformità nazionale. Ora, se davvero l’uniformità è necessaria per evitare disparità e compressioni di garanzie, non è credibile che si possa tollerare un mosaico regionale di procedure “non perentorie” ma comunque diversificate.

Eliminare i termini non elimina il problema: sposta l’arbitrio dalla legge all’amministrazione, dalla perentorietà al “tempo ragionevole”, con esiti potenzialmente ancora più diseguali. La critica, dunque, è doppia: la Corte individua una questione reale (uniformità delle garanzie), ma sceglie un rimedio parziale che non colpisce la radice (regionalizzazione della procedura), e finisce per creare un’area grigia di discrezionalità amministrativa, poco compatibile con la prevedibilità che un istituto così radicale richiederebbe.

Quanto all’art. 7, la Corte colpisce la parte che “battezza” le prestazioni come livello superiore ai LEA e la parte sulla “sospensione o annullamento dell’erogazione del trattamento”, oltre a porzioni che vincolavano in modo tipizzato il ruolo del SSR nella fase esecutiva. Qui il difetto non sta nell’esito, bensì nel modo in cui la Corte maneggia il parametro.

Da un lato afferma, correttamente, che la determinazione dei LEA è riservata allo Stato (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.) e che una Regione non può creare livelli essenziali “paralleli” o giocare con formule che li presuppongono. Dall’altro, salva la copertura con risorse proprie delle prestazioni, dopo aver espunto la qualifica “LEA”. Ne deriva un messaggio implicito: il problema sarebbe soprattutto il lessico, non l’effetto.

Tuttavia, l’effetto resta: la concreta esigibilità di una prestazione così delicata viene a dipendere dalla capacità finanziaria regionale, con una frizione evidente con l’eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e con l’idea stessa di livelli uniformi di tutela. Anche qui l’incostituzionalità avrebbe potuto essere dichiarata per un motivo più radicale e più coerente: non tanto perché la Regione usa la parola “LEA”, ma perché rende strutturalmente differenziabile, sul territorio, l’accesso effettivo a un percorso che incide sulla tutela della vita e sulle garanzie delle persone vulnerabili.

Resta, infine, la parte “non fondata” sull’impianto organizzativo residuo, inclusa la compatibilità della commissione multidisciplinare con l’assetto dei comitati etici. La Corte sostiene che le funzioni non coincidono e che non vi è sovrapposizione illegittima. Anche qui la motivazione è troppo indulgente: la moltiplicazione di sedi valutative e la loro concreta gerarchia incidono direttamente sulla posizione del richiedente e sulle garanzie di terzietà, oltre che sul rischio di trasformare una valutazione “clinico-giuridica” in un passaggio amministrativo ordinario.

In un istituto che la stessa giurisprudenza ha costruito come eccezione penalmente rilevante, la differenza fra “organizzazione” e “regolazione” non può essere ridotta a un problema di etichette funzionali.

In conclusione, la sentenza n. 204/2025 lascia in piedi la praticabilità del suicidio medicalmente assistito in Toscana entro il perimetro della sent. n. 242/2019 (e della giurisprudenza successiva), ma lo fa con una costruzione che resta costituzionalmente instabile: salva la cornice regionale perché dichiara che i principi fondamentali si possono ricavare dalla legislazione statale “di contesto” (legge n. 219/2017; legge n. 38/2010) letta attraverso la propria giurisprudenza; poi taglia ciò che è troppo esplicito, come se il problema fosse la “codificazione” più che la sostanza della regionalizzazione.

Il vero esito è un sistema in cui le condizioni sostanziali restano quelle del diritto vivente, mentre la realizzazione concreta è affidata a organizzazioni regionali differenziate e a una discrezionalità amministrativa crescente. E questo è, paradossalmente, ciò che la Corte dice di voler evitare quando invoca unità dell’ordinamento, uniformità delle garanzie e necessità di un intervento legislativo nazionale.

Daniele Trabucco

STATUTO DEL SINDACATO

Occorre leggere ed accettare lo statuto prima di sottoscrivere la quota 
 

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SCOPI

Art. 1) In virtù degli artt. 18 e 39 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seg. del Codice Civile, é costituita un’ l’Associazione Sindacale intercategoriale con denominazione  “SINDACATO D’AZIONE, associazione sindacale intercategoriale per la promozione e tutela del diritto al lavoro, garantito dagli artt.1, 4, 35 della Costituzione (diritto che non è legittimo subordinare a condizioni di sorta) e, più in generale, di tutti i “beni della vita” descritti e tutelati dalla Costituzione, in favore di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, con sede in Parma, via Rondani, n. 6. Il sindacato potrà istituire sedi operative secondarie anche con dislocazione territoriale, sia in Italia che all’estero e potrà aderire a confederazioni aventi finalità analoghe.

Il Sindacato d’azione si propone:

– di rappresentare i propri  iscritti nei rapporti con i datori di lavoro, con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi e ramificazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti d i tutte le altre istituzioni pubbliche e private;

– d i tutelare i  propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte  le forme  di assistenza previste dalle normative in vigore, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione  dei  lavoratori e pensionati  alla vita reale  del  paese;

– d i promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l’appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo d i tutelare il lavoro ed i lavoratori e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia d i lavoro, sia in Italia che nella Comunità Europea, rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realizzazione d i tale obbiettivo;

– di contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura d i servizi che siano d i supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l’organizzazione d i convegni, seminari e dibattiti sul  mondo  del  lavoro,  sulla  sua evoluzione  sulle  sue  problematiche.

Per realizzare tal i scopi il Sindacato d’Azione potrà utilizzare tutti gli strumenti che, d i volta in volta, si renderanno necessari e/o utili per il loro raggiungimento; in particolare , a titolo  esemplificativo, con delibera  del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti :

– un Centro d i Assistenza Fiscale, d i cu i al D.Lgs 241/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Centro Autorizzato d i Assistenza Agricola, d i cu i al D.Lgs 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Patronato, d i cu i alla L. 152/2000 e successive modificazioni ed  integrazioni;

– un Ente d i Formazione Professionale che  svolga  la  propria  attività  sia  rivolgendosi  direttamente  ai  lavoratori,  sia accedendo  ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, una volta ottenuti i necessari riconoscimenti e/o  accreditamenti  delle  autorità competenti;

– ogni altro ente, associazione, società la cu i costituzione e attività sia funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 2) L’Associazione Sindacale é una libera associazione a carattere volontario, a durata illimitata, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione degli associati di vivere insieme l’esperienza sindacale finalizzata alla promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali; l’Associazione Sindacale potrà inoltre aderire, su decisione del consiglio direttivo, a federazioni, centri ed organizzazioni similari, nazionali ed internazionali. Nello spirito della sua istituzione l’Associazione Sindacale potrà promuovere ed assumere iniziative a carattere civico anche nei confronti di soggetti terzi ed enti, così come organizzare eventi, manifestazioni, anche in convenzione o collaborazione con enti o soggetti pubblici e privati ed ogni altra attività od iniziativa inerente la promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali.

L’Associazione Sindacale è retta inderogabilmente dai seguenti principi:

  1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione sindacale con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. disciplina uniforme del rapporto associativo sindacale e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione Sindacale;
  4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  6. intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

Art. 3) L’Associazione Sindacale nella sua attività, tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze di maturazione personale della tutela dei diritti del lavoro delle sue componenti maschili e femminili non perdendo di vista la necessità che uomini e donne, mettendosi in reciproca integrazione secondo la propria originalità, assumano insieme la responsabilità della vita associativa sindacale e partecipino ad un unico impegno sociale.

Art. 4) Sono compiti ordinari dell’Associazione Sindacale l’azione per una crescita cognitiva – intellettuale e culturale dei soci e delle persone in genere, la proposta e l’organizzazione di attività culturali ricreative ed informative aperte a tutti, l’impegno affinché nell’area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica gestione delle attività.

Art. 5) L’Associazione Sindacale ha carattere pluralistico e rispetta, pertanto, l’orientamento e i convincimenti, politici e religiosi dei propri iscritti e partecipanti, a condizione che detti convincimenti non collidano con le finalità e la natura aconfessionale del sindacato.  Gli scopi che essa si prefigge possono essere  perseguiti anche attraverso le varie modalità di comunicazione di massa che la scienza oggi permette e che i futuro renderà disponibili.

TITOLO II

ASSOCIATI O SOCI

Art. 6) Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’Associazione Sindacale. L’Associazione Sindacale concede la qualifica di socio o associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e ne accettano lo Statuto.

I soci rinnovano ogni anno il versamento della quota associativa, uniforme per tutti, senza alcun vincolo, la loro partecipazione non ha carattere temporaneo.

Il numero degli associati all’Associazione Sindacale é illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Consiglio Direttivo.

Gli associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro accettazione, quali membri dell’ Associazione Sindacale, quale quota annuale di iscrizione. L’associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale, oltre questo la sua esclusione dall’ Associazione Sindacale non può essere deliberata se non per gravi motivi intendendo per tali:

  1. a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  2. b) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  3. c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all’ Associazione Sindacale stessa.

L’associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all’ Associazione Sindacale su comunicazione scritta.

Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto dell’ Associazione Sindacale. Il Presidente, il Consiglio direttivo e l’assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica.

Gli associati che compongono l’ Associazione Sindacale sono a tutti gli effetti ASSOCIATI EFFETTIVI i quali aderiscono all’ Associazione Sindacale con rapporto a durata illimitata, salvo le ipotesi di cessazione sopra illustrate (oltre naturalmente al recesso spontaneo); gli associati hanno diritto di voto sia per le assemblee ordinarie che straordinarie.

Agli associati possono essere attribuite dal consiglio direttivo varie funzioni operative, essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità.

Gli associati che venissero meno ai loro impegni si considerano suscettibili di esclusione per gravi motivi.

Art. 7) L’ Associazione Sindacale é retta dai seguenti organi:

  1. a) l’assemblea dei soci;
  2. b) il consiglio direttivo;
  3. c) collegio dei probiviri.
  4. d) revisore contabile;

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8) L’assemblea dei soci é organo sovrano dell’ Associazione Sindacale. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno ed é convocata dal Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal consiglio direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci .

Art. 9) L’assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, sia postale che telematica, oppure mediante affissione nell’Albo dell’ Associazione Sindacale, almeno 10 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori. L’assemblea deve essere convocata presso la sede od in altro luogo appositamente designato. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria é valida in prima convocazione se é presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Art. 10) L’assemblea comunque riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali é demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale.

Art. 11) L’assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— approva il rendiconto consuntivo e preventivo;

— nomina gli organi direttivi e delibera la relativa revoca;

— delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione da parte del Comitato Direttivo.

Art. 12) L’assemblea straordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— delibera le modifiche da apportare allo Statuto;

— delibera la liquidazione o lo scioglimento dell’ Associazione Sindacale.

Art. 13) Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, il diritto di voto spetta a tutti i soci, purché in regola con le quote, gli associati minorenni sono rappresentati da un genitore o da chi li rappresenta legalmente. Ogni socio ha un voto, ai sensi dell’art. 2532, 2° comma c.c. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito della relativa delega. Non sono ammesse deleghe plurime.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) Il comitato direttivo é composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri: un Presidente, i Consiglieri ed un segretario eletti per la prima volta dall’assemblea costituente e successivamente in caso di revoca, dimissioni o scadenza dall’assemblea dei soci ordinaria.

I componenti aggiuntivi assumono la carica di consiglieri. Nel caso in cui i componenti il comitato direttivo siano in numero di due, il Consigliere, assume altresì la veste di segretario.

Art. 15) Essi, salvo i primi, che scadranno il 31/12/2024, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il segretario, il tesoriere, mentre il Presidente é eletto dall’assemblea dei soci.

Art. 16) I compiti del comitato direttivo sono:

  1. deliberare sui programmi di attività annuale;
  2. predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;
  3. valutare l’ammissione dei nuovi soci;
  4. predisporre gli atti e i contratti di sua competenza;
  5. predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima;
  6. assegnare i compiti ai suoi membri;
  7. fissare le mansioni agli associati in seno all’ Associazione Sindacale;
  8. deliberare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio nell’interesse dell’ Associazione Sindacale;
  9. autorizzare il compimento di operazioni finanziarie e bancarie di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

Art. 17) Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno 2 (due) dei suoi membri ne facciano richiesta; nel caso in cui sia composto da tre soli membri, quando nei sia fatta richiesta da un membro.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque dei suoi membri fra cui il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni vengono effettuate a mezzo posta almeno 5 giorni prima o con altro mezzo telematico.

Sono, senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio.

Art. 18) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione Sindacale, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l’ Associazione Sindacale stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi. In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente durerà in carica per un triennio.

Il Presidente é rieleggibile.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura l’esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed é responsabile dell’attuazione degli scopi dell’ Associazione Sindacale. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’ Associazione Sindacale. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 19) In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente questi possono essere sostituiti temporaneamente e su delega specifica da un consigliere per il solo compimento degli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20) Il segretario dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l’ Associazione Sindacale;

— cura la stesura di verbali di amministrazione;

— cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all’inoltro delle convocazioni;

— svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

Art. 21) Il tesoriere dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— predisporre lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all’esame dell’assemblea;

— provvede al tesseramento e all’aggiornamento del libro dei soci;

— aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;

— cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;

— é responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;

— ha la custodia dei beni mobili e immobili dell’ Associazione Sindacale per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;

— controfirmare per autorizzazione ogni operazione bancaria e finanziaria, prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

TITOLO VI

ESERCIZIO E RENDICONTI

Art. 22). Gli esercizi dell’ Associazione Sindacale chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e` predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo e` convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che dovrà essere convocata per tale adempimento entro il 30 aprile di ciascun anno. Il rendiconto rimarrà depositato presso la sede dell’ Associazione Sindacale nei 15 giorni precedenti alla data di convocazione dell’assemblea per la sua approvazione, ogni associato può prenderne visione ed estrarne copie a proprie spese.

Art. 23) Avanzi di gestione.

All’ Associazione Sindacale e` vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione Sindacale stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni sindacali non lucrative, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’ Associazione Sindacale ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24) Composizione del Collegio dei Probiviri, nomina e organizzazione.

Il Collegio è formato da almeno 3 membri, il membro più anziano ne è il rappresentante

Essi sono eletti dai Soci Ordinari a maggioranza semplice degli intervenuti e restano in carica per tre anni.

I Probiviri possono essere eletti successivamente fino ad un massimo di tre volte.

Il Proboviro anagraficamente più anziano fungerà da Rappresentante del Collegio dei

Probiviri, con il compito di ricevere le richieste di intervento rivolte al Collegio, di indire le riunioni per instaurare i collegi giudicanti, e di conservare il registro delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Inoltre, è potere del rappresentante del Collegio dei Probiviri in accordo col Segretario

decidere se concedere eventuali nulla osta al Presidente per eventuali decisioni di

urgenza estrema ex art. 21 del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri non può intervenire d’ufficio su un caso, ma ogni Socio ha diritto e dovere di richiederne l’intervento nel caso ravveda infrazioni al presente statuto ed ai Regolamenti Attuativi nel comportamento di qualunque altro Socio o Carica Sociale.

Art. 25) Metodologia di giudizio del Collegio dei Probiviri e Collegio Giudicante

Per ogni caso in esame si crea un collegio di tre membri (evitando problemi di conflitto

d’interessi) che prenderà decisioni motivate informandone gli altri organi.

Laddove al Collegio venga chiesto di svolgere le proprie funzioni, i Probiviri si ritrovano e nominano tra loro un collegio giudicante di tre membri, a cui viene assegnato il caso in esame, escludendo dall’elezione al suddetto collegio qualunque proboviro che possa avere interesse in causa o essere sospettato di averlo.

Laddove questo non fosse possibile si provvederà all’assegnazione dei probiviri al collegio giudicante per sorteggio.

Il collegio giudicante, sentite le parti, decide in merito; rendendo poi edotti per iscritto

della propria decisione e delle motivazioni che l’hanno giustificata l’intero Collegio dei

Probiviri e le parti in causa.

Degli effetti della decisione dovrà poi essere reso edotto dal Rappresentante del Collegio dei Probiviri il Segretario della Associazione Sindacale per quanto gli compete.

Delle decisioni del Collegio dei Probiviri e delle motivazioni che le hanno giustificate si

terrà traccia in un apposito registro, che non sarà consultabile se non dai membri del

Consiglio dei Probiviri stesso e dalle parti in causa limitatamente ad ogni singolo giudizio, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge; ciò anche in deroga a quanto stabilito dal presente statuto rispetto alla libera consultabilità di tutti i documenti associativi da parte di tutti i componenti la Compagine Sociale.

TITOLO VIII

REVISORE CONTABILE

Art. 26) Il Revisore legale dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO IX

PATRIMONIO COMUNE

Art. 27) Il patrimonio dell’ Associazione Sindacale é costituito:

— dai beni di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

  • dall’introito delle quote sociali;
  • dalle somme versate dagli associati in relazione a specifici servizi loro resi;
  • da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall’ Associazione Sindacale;
  • da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;
  • da redditi patrimoniali.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l’ Associazione Sindacale.

Le quote del socio non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La medesima quota non è rivalutabile.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO

Art. 28) In caso di scioglimento dell’ Associazione Sindacale, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall’assemblea.

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ Associazione Sindacale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione Sindacale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell’art. 30 ed alle relative norme di attuazione stabilite dall’art. 11 e seguenti del C.C.

TITOLI XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 30) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Parma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L’arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto.

Art. 31) Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’ Associazione Sindacale.

Parma, 25/10/2021