Eccesso di mortalità: emerge dai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate al Sindacato d’Azione

Con la partecipazione di Comitato Difesa Minori e IppocrateOrg


Commento ed analisi: Ing. Giovanni Trambusti ed Ing. Stefano Albertini

Prima parte

Un’analisi dell’eccesso su base regionale

Mentre l’opinione comune è che “il peggio sia passato”, in alcune zone d’Italia e soprattutto in alcune classi di età si muore ora più che nel 2020. Questi dati, che per molti suonano incredibili, sono il frutto dell’analisi dei dati ISTAT recentemente resi disponibili in seguito a una richiesta di accesso agli atti pubblici del Sindacato d’Azione in collaborazione con Comitato Difesa Minori ed IppocrateOrg, presentata all’Agenzia delle Entrate.

Durante gli ultimi anni sono stati diffusi in modo martellante dati sulla mortalità di ogni genere, comunicati spesso in modo molto emozionale e poco scientifico: si è trattato di una vera e propria “infodemia”, un eccesso di informazioni disorganizzate che non ottengono lo scopo primario dei media: informare correttamente e in modo completo, per far sì che la gente sia in grado di pensare con la propria testa. Il dato secco “oggi sono morte tot persone”, al più confrontato con il giorno precedente, non costituisce una statistica e può servire unicamente a ingenerare preoccupazione.

Molto raramente si sono visti in TV o sui giornali analisi statistiche ben fatte, corredate di grafici che mettano in comparazione i dati sulla mortalità corrente con quella degli anni pre-pandemici. Un’analisi approfondita dei dati ISTAT dal 2011 in poi consente di comprendere cosa sta realmente succedendo dal 2020 in poi.

Quando si verifica un evento disastroso, come un terremoto, una guerra, una carestia, un’alluvione, si assiste a un fenomeno che viene denominato “eccesso di mortalità”. È possibile quantificarlo semplicemente calcolando quante persone stanno morendo in più (ovvero in eccesso) rispetto alla media degli anni precedenti. ISTAT e molti altri enti internazionali, prendono usualmente come riferimento il quinquennio pre-pandemico 2015-2019.

Negli ultimi 3 anni e mezzo si è verificato in tutto il mondo un considerevole eccesso di mortalità, che in modo del tutto superficiale è attribuibile interamente alla pandemia COVID-19. Altri fattori sono entrati in gioco durante gli anni recenti: le misure restrittive durante i “lockdowns”, che hanno sicuramente causato molti decessi per le cure mancate a patologie non COVID, e la campagna di vaccinazione planetaria, che ha indubbiamente causato effetti avversi e decessi non facilmente quantificabili.

Un ulteriore fenomeno da comprendere è il cosiddetto effetto “harvesting”, che si traduce in italiano come “mietitura”. Quando durante un determinato periodo si assiste ad un “eccesso di mortalità”, ci si aspetta che nel periodo immediatamente successivo si verifichi un “difetto di mortalità”. Durante il 2020 e l’inizio del 2021 sono morte di COVID soprattutto persone anziane e fragili, si tratta quindi di “morti anticipate”. Se queste persone muoiono in gran numero, ci si aspetta che nel periodo immediatamente successivo ci siano meno persone destinate a morire, determinando così una mortalità inferiore alla media degli anni precedenti.

Analizziamo i dati ISTAT per vedere se l’effetto “harvesting” si è verificato in Italia.

Ecco un grafico, ottenuto dai dati ISTAT, che mostra l’eccesso di mortalità in Italia dal 2011 al 2022. Si nota che il picco dell’eccesso si sia verificato nel 2020, ma sorprendentemente nel 2021 e nel 2022 la mortalità risulta ancora in eccesso, nessun effetto harvesting quindi. Addirittura, si nota che nel 2022 l’eccesso è stato superiore al 2021! Sorprendente.

Approfondiamo l’analisi affiancando all’eccesso di mortalità i morti etichettati come COVID (sappiamo che si tratta di numeri “gonfiati”, ma qui prendiamoli per buoni): l’eccesso è rappresentato in celeste, i morti COVID in arancio.

Salta subito agli occhi che la mortalità COVID non spiega l’intero eccesso di mortalità nel 2020. L’eccesso di mortalità è di circa 100.000 persone, di cui solo circa 70.000 sono morti COVID. Le altre circa 30.000 in eccesso sono morte di altre cause. Questo fenomeno fu subito notato da ISTAT, che attribuì l’eccesso “non-COVID” alla crisi del sistema ospedaliero: malati di altre patologie non curati perché rimandati indietro dagli ospedali, oppure malati che non si sono recati in ospedale per la paura di contagiarsi. La Società Italiana di Cardiologia ha rivelato che, durante i mesi di marzo-aprile 2020, il primo lockdown, la mortalità per infarto sia triplicata: in tutta Italia, anche dove non si moriva di COVID come al centro e al sud, moltissimi infartuati hanno preferito rimanere a casa con i sintomi dell’infarto piuttosto che recarsi in ospedale, oppure vi si sono recati tardivamente ormai aggravati.

Questo è stato un fenomeno gravissimo, e tutti questi decessi possono essere definiti solo come “morti di lockdown”. Se poi prendiamo per buona l’analisi a posteriori dell’Università di Pavia, che attribuisce al COVID solo il 43% dell’eccesso di mortalità, il bilancio del 2020 è costituito da circa 43.000 morti COVID e da 57.000 morti in eccesso non-COVID. In altre parole, il lockdown ha ucciso più del COVID.

Ma veniamo ora al 2021 e al 2022, come già accennato ci si sarebbe aspettati un “difetto di mortalità”, ovvero una barra al di sotto dello zero che rappresenta la media dei 5 anni precedenti. Invece l’eccesso persiste e addirittura aumenta nel 2022, nonostante sia evidente come la mortalità COVID sia via via diminuita.

La domanda fondamentale è: dato che gli ospedali hanno ricominciato a funzionare regolarmente nel 2021 e nel 2022, come mai sono morte così tante persone in più rispetto alla media degli anni precedenti se non sono morte di COVID? Di cosa sono morte?

Dettagliamo l’analisi a livello regionale. In alcune regioni del centro e del sud questo fenomeno è stato evidentissimo: in Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Sardegna, Sicilia e altre regioni l’eccesso di mortalità del 2021 e del 2022 è stato addirittura superiore al 2020, anno pandemico per eccellenza! Mentre tutti nel 2020 erano terrorizzati di uscire di casa, o si aggiravano per i marciapiedi con le mascherine scansando il fiato degli altri pedoni, la mortalità non era poi così alta. Nel 2022, con la tranquillità che il peggio è alle spalle e che tutto è tornato “normale”, tutti girano a volto scoperto senza essere consapevoli che sta morendo in realtà più gente che nel 2020. Un paradosso generato da una carenza di informazione e da un’assenza totale di analisi del fenomeno da parte istituzionale e mediatica.

Ecco alcune regioni come esempio, Toscana, Lazio e Sardegna, il 2020 è rappresentato più scuro per evidenziarlo.

A graph showing the number of different colored squares

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Nelle regioni del nord, invece, il 2020 è stato l’anno caratterizzato dal maggior eccesso di mortalità. Ma anche per queste regioni nessun effetto “harvesting”: l’eccesso persiste nel 2021 e nel 2022, e dato che non può essere interamente attribuito al COVID, va spiegato in qualche altro modo.

Ecco come esempio le regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria. In Liguria è interessante vedere come l’eccesso, ridottosi nel 2021, sia tornato a crescere nel 2022.

Ecco una mappa delle regioni italiane, con in rosso quelle dove l’eccesso di mortalità è stato maggiore nel 2020, in blu e in verde quelle dove l’eccesso è stato maggiore rispettivamente nel 2021 e nel 2022. Appare evidente che, nella maggior parte delle regioni italiane, in particolare al centro e al sud, l’anno orribile non è stato il 2020.

Il sospetto che la campagna vaccinale, avviatasi negli ultimi giorni del 2020, abbia qualcosa a che vedere con questo fenomeno è legittimo e forte.

A questo punto è necessario approfondire ulteriormente con dei grafici che rappresentano l’andamento dell’eccesso di mortalità giornaliero, per regione, sesso e classi di età. Dal punto di vista epidemiologico è legittimo pensare che il sesso e l’età abbiano giocato un ruolo fondamentale.

Seconda parte

Gli eccessi di mortalità in grafico

Andando a vedere più da vicino gli andamenti temporali dell’eccesso di mortalità a livello nazionale e in alcune regioni, risaltano in maniera più che evidente le differenti dinamiche della mortalità nel Paese nel corso di quasi quattro anni, a partire dall’inizio del 2020 che coincide con l’inizio della pandemia.  Queste dinamiche giornaliere si traducono quindi nei dati aggregati che hanno caratterizzato le regioni con diverso colore nell’immagine precedente.

I grafici mostrati nel seguito costituiscono una piccola parte di uno studio in via di completamento, che raccoglie grafici analoghi per 12 classi d’età e per ambo i generi, relativi all’Italia e a tutte le regioni del Paese.

Andamento generale

Partiamo dall’Italia nel suo insieme: dato il peso numerico delle regioni del nord, il Paese nel suo complesso ne segue il comportamento e quindi si caratterizza come una delle regioni “rosse”.  In tali regioni, il primo picco legato allo scoppio della pandemia miete tantissime vittime, il che porta il 2020 ad essere l’anno solare con il numero maggiore mortalità. Tale fenomeno è particolarmente esasperato in Lombardia, ma accomuna tutte le regioni del Nord (ad eccezione del Friuli).

Le Regioni del Centro e Sud, invece, passano pressoché indenni il primo picco pandemico di fine inverno – inizio primavera e accusano il primo incremento di mortalità verso la fine del 2020, più o meno nel periodo delle normali influenze. Per questo motivo, unitamente al fatto che in molte delle Regioni la mortalità ha poi continuato a crescere dopo il picco invernale, il 2021 in certi casi (“blu) e il 2022 in altri (“verdi”) fanno registrare eccessi maggiori rispetto al 2020, comunemente considerato l’anno pandemico.

Un aspetto che hanno in comune tutte le regioni, a parte il Lazio che ha risentito in modo minore della pandemia è che l’effetto harvesting, che normalmente ci si attende alla fine del picco pandemico, inizia di fatto al termine del periodo delle somministrazioni vaccinali.

Vediamo quanto sopra in qualche grafico.  Dato che in numeri assoluti l’andamento della mortalità è dettato dalle classi anziane, si prende a riferimento l’andamento della classe 80-89 anni ambo i generi.

I grafici

I grafici presentati sono di due tipi: cumulativo e settimanale. Nei primi i valori di eccesso di mortalità giornaliero sono sommati algebricamente per ottenere un andamento complessivo.  Nei secondi, vengono mostrati gli andamenti medi settimanali.

Si veda in appendice una descrizione dettagliata delle fonti e la definizione delle grandezze rappresentate.  

Si precisa che i dati sono ponderati in funzione della popolazione residente, pertanto l’invecchiamento della popolazione risulta compensato. In tutti i grafici sono sovrapposti gli andamenti delle somministrazioni vaccinali, espressi in tasso per 100.000 abitanti.

I dati sono espressi in termini di eccesso di mortalità percentuale; pertanto, sono direttamente confrontabili tra le varie aree geografiche essendo numeri svincolati dal numero di residenti in ciascuna area.

Nella prima figura vediamo l’andamento dell’eccesso di mortalità 80-89 anni M+F dell’Italia intera.

Fig. 1A Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità classe 80-89 anni in Italia.

Si può notare il doppio picco di mortalità nel 2020 che comporta il “record” di tale anno, seguito da un picco di entità minore nella primavera 2021 e il sostanziale azzeramento dell’eccesso di mortalità (linea piatta) fino alle impennate in corrispondenza della somministrazione delle quarte dosi. Quando l’andamento delle somministrazioni si appiattisce (e quindi le somministrazioni terminano), inizia finalmente la discesa della mortalità.

Fig. 1B Grafico settimanale – Eccesso di mortalità classe 80-89 anni in Italia.

Si riconoscono molto bene i primi due picchi ma si distinguono nettamente anche i due picchi isolati in corrispondenza delle ultime somministrazioni, seguiti da una fase di eccessi negativi (che equivalgono alla discesa nel grafico cumulativo).

Vediamo ora il caso della Lombardia, che ha pagato il maggior numero di vittime nel 2020.

Fig. 2A Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità classe 80-89 anni in Lombardia.

Come si può vedere rispetto al caso dell’Italia, il picco di eccesso di mortalità nella prima fase pandemica è enorme, e comporta un notevole numero di decessi che ha un peso decisivo anche sull’andamento nazionale. Si notano anche qua il “gradino” e la “gobba” (anche se meno pronunciati rispetto al caso nazionale) a metà 2022 e la netta discesa a somministrazioni esaurite.

Fig. 2B Grafico settimanale – Eccesso di mortalità classe 80-89 anni in Lombardia.

Come si vede, il primo picco si “mangia” tutti gli altri ma si possono comunque apprezzare le altre fasi di eccesso di mortalità fino a fine 2022.

Un’altra Regione del Nord: l’Emilia-Romagna.

Fig. 3A Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità classe 80-89 anni in Emilia-Romagna.

L’Emilia-Romagna non fa eccezione e la curva dell’eccesso di mortalità segue il tipico andamento delle regioni del Nord Italia, con un gran numero di decessi superiori all’attesa già nella prima parte del 2020.

Fig. 3B Grafico settimanale – Eccesso di mortalità classe 80-89 anni in Emilia-Romagna.

Il grafico settimanale permette di vedere un andamento molto simile a quello delle altre regioni del Nord.

Da questa prospettiva rispetto al grafico cumulativo si apprezza meglio l’ampiezza del “colpo di coda” della mortalità prima della discesa finale.

Basta passare l’Appennino e si trova uno scenario diverso, entrando nelle Regioni “verdi” qui rappresentate dalla Toscana.

Fig. 4A Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità classe 80-89 anni in Toscana.

Che la Toscana faccia parte delle regioni “verdi” lo si vede già dall’andamento nel primo periodo, nettamente diverso: l’eccesso cumulativo di mortalità da inizio anno, terminato il “picco pandemico”, è addirittura negativo salvo poi risalire nella parte finale dell’anno.  Per il resto l’eccesso si mantiene mediamente nullo fino al ricorrente “doppio salto” di luglio-agosto del 2022 e a fine 2022, che qui si presenta in maniera decisamente pronunciata.

Fig. 4B Grafico settimanale – Eccesso di mortalità classe 80-89 anni in Toscana.

Anche dal grafico settimanale si evince chiaramente la forte differenza rispetto alle Regioni del Nord e all’Italia.  La distribuzione dell’eccesso di mortalità è molto più regolare e non concentrata all’inizio del periodo come nei casi visti finora.  Inoltre, il picco dell’estate 2022 raggiunge valori maggiori di quelli registrati durante il cosiddetto picco pandemico (primavera 2020).

Scendendo più a Sud, si possono esplorare le regioni “blu” di cui si porta ad esempio la Campania.

Fig. 5A Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità classe 80-89 anni in Campania.

L’andamento dell’eccesso di mortalità in Campania (Regione “blu”) è simile a quello della Toscana, ma qui anche il picco di fine 2020 è molto modesto, tanto che l’eccesso di mortalità nell’anno solare è addirittura negativo.  Per inciso, per altre classi d’età di questa Regione l’eccesso nel 2020 va in campo positivo, ma in ogni caso resta di valore molto modesto.

Fig. 5B Grafico settimanale – Eccesso di mortalità classe 80-89 anni in Campania.

Il grafico settimanale presenta gli eccessi percentuali prevalentemente positivi per tutto il periodo della somministrazione vaccinale, ai quali corrisponde l’andamento in crescita pressoché costante nel grafico cumulativo.

Qualche ulteriore considerazione

Questa rapida carrellata permette di intuire le variabilità delle dinamiche sul territorio alla base delle palesi differenze nei macro-dati, ma introduce grandi interrogativi: quanto ha inciso la mala gestione al nord sui catastrofici esiti del periodo pandemico? E ancora: se nelle Regioni del Centro-Sud non è stata la fase acuta della pandemia a causare l’indiscutibile eccesso di mortalità, cos’è stato?

Tra le altre cose, sarebbe estremamente importante indagare sugli aumenti repentini di mortalità costantemente collegati al periodo di somministrazione delle quarte e quinte dosi (per le classi anziane) nel luglio – agosto 2022, frettolosamente attribuite a “ondate di calore”. Ciò si manifesta in tutte le Regioni ed anche in altri Paesi, come si riconosce dalla forma dei grafici cumulativi dell’eccesso di mortalità, disponibili ad esempio sul sito Our World in Data.

La mortalità nascosta

Finora si sono viste le dinamiche dei grandi numeri della mortalità, che sono molto visibili e ovviamente sono legati alla mortalità delle classi più anziane che sono la stragrande maggioranza nel conteggio assoluto.

Ma ci sono altri eccessi di mortalità, che esistono ma apparentemente sono invisibili, perlomeno ufficialmente: gli eccessi di mortalità giovanili.

Tali eccessi recentemente sono stati dichiarati inesistenti da prestigiosi organi di controllo come Istituto Superiore di Sanità e ISTAT, ma come si mostrerà nel seguito basta mettere insieme i dati (rigorosamente ufficiali) per farli emergere in maniera evidente e oltretutto con innegabile correlazione temporale alle somministrazioni vaccinali.   Anzi, nel 2023 inoltrato le uniche classi d’età che presentano un eccesso rispetto all’atteso sono proprio le classi giovanili: in particolare 5 – 19 anni, ma si può riscontrare in altre classi d’età sotto i 40 anni

I grafici seguenti, a iniziare dall’Italia, evidenziano quanto sopra a partire dalle età più tenere.

Si mostrano per scelta solo i grafici cumulativi per non appesantire troppo il testo, ma si tenga presente che per ogni grafico cumulativo mostrato è disponibile anche il grafico settimanale o mensile.

Naturalmente sono solo alcuni esempi. Di fatto, si è riscontrato che su tutto il territorio nazionale la mortalità nelle classi giovanili varia molto frequentemente in corrispondenza delle somministrazioni vaccinali, e mai in senso positivo.

Partiamo sempre dall’Italia, e dalle popolazioni giovanissime.

Fig. 6A Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità classe 5-9 anni in Italia e somministrazioni totali.

Come si può vedere, alcuni mesi dopo le somministrazioni avviene un netto e continuo cambio di tendenza nell’eccesso di mortalità. Le somministrazioni rappresentate sopra sono quelle delle prime due dosi, nettamente prevalenti in numero.

Fig. 6B Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità classe 5-9 anni in Italia e somministrazione terza dose.

Se si rimuovono le prime due somministrazioni e si amplificano quelle della terza dose si può vedere che la saturazione delle somministrazioni è avvenuta decisamente dopo. Come si legge dal grafico, dati sulla sinistra, il numero delle terze dosi è inferiore di quasi tre ordini di grandezza a quello delle prime due.

In alcune Regioni le impennate di mortalità giovanili sono molto più eclatanti che a livello nazionale, sempre per i bambini 5-9 anni ambo i sessi.

Meritano un discorso a parte la Puglia e l’Emilia-Romagna, che a partire dalla tarda estate 2022 hanno conosciuto un’impennata dei decessi destinata a durare per oltre un anno, e che ha portato a registrare in primavera – estate del 2023 (maggio-giugno in Emilia-Romagna e luglio-agosto in Puglia) quantità di decessi enormemente più elevate rispetto alla media del quinquennio precedente, e probabilmente in nessuna epoca precedente se non in occasione di catastrofi. In entrambi i casi si possono individuare periodi (tratti quasi verticali) in cui la frequenza dei decessi è stata abnorme.

Immagine che contiene testo, schermata, linea, Diagramma

Descrizione generata automaticamente

Fig. 7A Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità 5 -9 anni in Emilia-Romagna e Puglia vs. somministrazione dosi 1 e 2.

Se anche in questo caso si enfatizza l’andamento delle terze dosi, la correlazione temporale appare più stretta.

Fig. 7B Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità 5-9 anni in Emilia-Romagna e Puglia e somministrazione terza dose.

Passando ai dati di assoluti di mortalità, per togliere ogni dubbio interpretativo, si mostra il confronto tra i dati mensili registrati nel 2023 per questa classe d’età e i corrispondenti valori medi del quinquennio pre-pandemico.

N.B. In questi grafici sono considerati i valori assoluti, per cui tenendo conto della continua diminuzione di residenti i decessi attesi dovrebbero essere ancora inferiori.

Sempre con riferimento ai bambini 5-9 anni, è evidente anche l’anomalia che sta avvenendo in Toscana, in particolare per i maschietti.

Fig. 8A Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità 5-9 anni M in Toscana e somministrazione dosi 1 e 2.

Anche in questo caso, andando ad isolare l’andamento delle terze dosi si riscontra una correlazione temporale più netta.

Fig. 7B Grafico cumulativo- Eccesso di mortalità 5-9 anni M in Toscana e somministrazione terza dose.

Ma l’eccesso di mortalità interessa anche altre classi d’età.

A livello nazionale, il dato più vistoso (per chi vuole vedere, ovviamente) è sicuramente l’andamento della mortalità delle adolescenti. Si nota un netto aumento in corrispondenza delle somministrazioni delle prime tre dosi, mentre verso la fine del 2022 dopo una netta diminuzione si assiste ad un’impennata ancora più netta senza apparente correlazione.

Fig. 8A Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità classe 10-19 anni in Italia e somministrazioni complessive.

La correlazione diventa però evidente se si rimuovono gli andamenti delle prime tre dosi e si amplifica quello delle quarte dosi (con valori di somministrazioni estremamente più bassi, tant’è vero che l’andamento complessivo ne è minimamente influenzato)

Fig. 8B Grafico cumulativo – Eccesso di mortalità classe 10-19 anni in Italia e somministrazioni quarte dosi.

Commento finale

Alla luce di questi grafici si può dire che, se per le Istituzioni Sanitarie sarà molto difficile escludere a priori una correlazione tra le somministrazioni vaccinali e l’eccesso di mortalità giovanile, è del tutto impossibile eludere la questione. Perlomeno se i fini perseguiti sono quelli dichiarati e comunemente accettati.

Stupisce anche che le amministrazioni locali delle regioni interessate non abbiano lanciato un allarme specie nei mesi che hanno visto moltiplicarsi i decessi dei più giovani.

Se poi si considera che i pediatri continuano ad incitare a vaccinare i bambini, i ragazzi e i giovani in generale, i quali non hanno minimamente risentito degli effetti della pandemia ma con ogni probabilità hanno risentito e stanno tuttora risentendo pesantemente degli effetti delle somministrazioni, sembra del tutto evidente che ci troviamo di fronte a profonda ignoranza o dolo: il terzo non è dato.

Gli operatori sanitari che a vario titolo continuano imperterriti la catena di montaggio delle vaccinazioni devono essere posti a conoscenza di questi dati, in tal modo si otterrà almeno un risultato: o si renderanno conto di cosa stanno facendo, oppure non potranno più fare finta di non sapere.

Ing. Giovanni Trambusti

Ing. Stefano Albertini

STATUTO DEL SINDACATO

Occorre leggere ed accettare lo statuto prima di sottoscrivere la quota 
 

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SCOPI

Art. 1) In virtù degli artt. 18 e 39 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seg. del Codice Civile, é costituita un’ l’Associazione Sindacale intercategoriale con denominazione  “SINDACATO D’AZIONE, associazione sindacale intercategoriale per la promozione e tutela del diritto al lavoro, garantito dagli artt.1, 4, 35 della Costituzione (diritto che non è legittimo subordinare a condizioni di sorta) e, più in generale, di tutti i “beni della vita” descritti e tutelati dalla Costituzione, in favore di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, con sede in Parma, via Rondani, n. 6. Il sindacato potrà istituire sedi operative secondarie anche con dislocazione territoriale, sia in Italia che all’estero e potrà aderire a confederazioni aventi finalità analoghe.

Il Sindacato d’azione si propone:

– di rappresentare i propri  iscritti nei rapporti con i datori di lavoro, con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi e ramificazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti d i tutte le altre istituzioni pubbliche e private;

– d i tutelare i  propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte  le forme  di assistenza previste dalle normative in vigore, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione  dei  lavoratori e pensionati  alla vita reale  del  paese;

– d i promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l’appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo d i tutelare il lavoro ed i lavoratori e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia d i lavoro, sia in Italia che nella Comunità Europea, rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realizzazione d i tale obbiettivo;

– di contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura d i servizi che siano d i supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l’organizzazione d i convegni, seminari e dibattiti sul  mondo  del  lavoro,  sulla  sua evoluzione  sulle  sue  problematiche.

Per realizzare tal i scopi il Sindacato d’Azione potrà utilizzare tutti gli strumenti che, d i volta in volta, si renderanno necessari e/o utili per il loro raggiungimento; in particolare , a titolo  esemplificativo, con delibera  del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti :

– un Centro d i Assistenza Fiscale, d i cu i al D.Lgs 241/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Centro Autorizzato d i Assistenza Agricola, d i cu i al D.Lgs 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

– un Patronato, d i cu i alla L. 152/2000 e successive modificazioni ed  integrazioni;

– un Ente d i Formazione Professionale che  svolga  la  propria  attività  sia  rivolgendosi  direttamente  ai  lavoratori,  sia accedendo  ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, una volta ottenuti i necessari riconoscimenti e/o  accreditamenti  delle  autorità competenti;

– ogni altro ente, associazione, società la cu i costituzione e attività sia funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 2) L’Associazione Sindacale é una libera associazione a carattere volontario, a durata illimitata, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione degli associati di vivere insieme l’esperienza sindacale finalizzata alla promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali; l’Associazione Sindacale potrà inoltre aderire, su decisione del consiglio direttivo, a federazioni, centri ed organizzazioni similari, nazionali ed internazionali. Nello spirito della sua istituzione l’Associazione Sindacale potrà promuovere ed assumere iniziative a carattere civico anche nei confronti di soggetti terzi ed enti, così come organizzare eventi, manifestazioni, anche in convenzione o collaborazione con enti o soggetti pubblici e privati ed ogni altra attività od iniziativa inerente la promozione e tutela dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, e delle loro libertà costituzionali.

L’Associazione Sindacale è retta inderogabilmente dai seguenti principi:

  1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione sindacale con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. disciplina uniforme del rapporto associativo sindacale e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione Sindacale;
  4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  6. intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

Art. 3) L’Associazione Sindacale nella sua attività, tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze di maturazione personale della tutela dei diritti del lavoro delle sue componenti maschili e femminili non perdendo di vista la necessità che uomini e donne, mettendosi in reciproca integrazione secondo la propria originalità, assumano insieme la responsabilità della vita associativa sindacale e partecipino ad un unico impegno sociale.

Art. 4) Sono compiti ordinari dell’Associazione Sindacale l’azione per una crescita cognitiva – intellettuale e culturale dei soci e delle persone in genere, la proposta e l’organizzazione di attività culturali ricreative ed informative aperte a tutti, l’impegno affinché nell’area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica gestione delle attività.

Art. 5) L’Associazione Sindacale ha carattere pluralistico e rispetta, pertanto, l’orientamento e i convincimenti, politici e religiosi dei propri iscritti e partecipanti, a condizione che detti convincimenti non collidano con le finalità e la natura aconfessionale del sindacato.  Gli scopi che essa si prefigge possono essere  perseguiti anche attraverso le varie modalità di comunicazione di massa che la scienza oggi permette e che i futuro renderà disponibili.

TITOLO II

ASSOCIATI O SOCI

Art. 6) Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’Associazione Sindacale. L’Associazione Sindacale concede la qualifica di socio o associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e ne accettano lo Statuto.

I soci rinnovano ogni anno il versamento della quota associativa, uniforme per tutti, senza alcun vincolo, la loro partecipazione non ha carattere temporaneo.

Il numero degli associati all’Associazione Sindacale é illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Consiglio Direttivo.

Gli associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro accettazione, quali membri dell’ Associazione Sindacale, quale quota annuale di iscrizione. L’associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale, oltre questo la sua esclusione dall’ Associazione Sindacale non può essere deliberata se non per gravi motivi intendendo per tali:

  1. a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  2. b) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  3. c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all’ Associazione Sindacale stessa.

L’associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all’ Associazione Sindacale su comunicazione scritta.

Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto dell’ Associazione Sindacale. Il Presidente, il Consiglio direttivo e l’assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica.

Gli associati che compongono l’ Associazione Sindacale sono a tutti gli effetti ASSOCIATI EFFETTIVI i quali aderiscono all’ Associazione Sindacale con rapporto a durata illimitata, salvo le ipotesi di cessazione sopra illustrate (oltre naturalmente al recesso spontaneo); gli associati hanno diritto di voto sia per le assemblee ordinarie che straordinarie.

Agli associati possono essere attribuite dal consiglio direttivo varie funzioni operative, essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità.

Gli associati che venissero meno ai loro impegni si considerano suscettibili di esclusione per gravi motivi.

Art. 7) L’ Associazione Sindacale é retta dai seguenti organi:

  1. a) l’assemblea dei soci;
  2. b) il consiglio direttivo;
  3. c) collegio dei probiviri.
  4. d) revisore contabile;

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8) L’assemblea dei soci é organo sovrano dell’ Associazione Sindacale. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno ed é convocata dal Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal consiglio direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci .

Art. 9) L’assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, sia postale che telematica, oppure mediante affissione nell’Albo dell’ Associazione Sindacale, almeno 10 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori. L’assemblea deve essere convocata presso la sede od in altro luogo appositamente designato. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria é valida in prima convocazione se é presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Art. 10) L’assemblea comunque riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali é demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale.

Art. 11) L’assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— approva il rendiconto consuntivo e preventivo;

— nomina gli organi direttivi e delibera la relativa revoca;

— delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione da parte del Comitato Direttivo.

Art. 12) L’assemblea straordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, od altro quorum deliberativo imposto per legge:

— delibera le modifiche da apportare allo Statuto;

— delibera la liquidazione o lo scioglimento dell’ Associazione Sindacale.

Art. 13) Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, il diritto di voto spetta a tutti i soci, purché in regola con le quote, gli associati minorenni sono rappresentati da un genitore o da chi li rappresenta legalmente. Ogni socio ha un voto, ai sensi dell’art. 2532, 2° comma c.c. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito della relativa delega. Non sono ammesse deleghe plurime.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) Il comitato direttivo é composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri: un Presidente, i Consiglieri ed un segretario eletti per la prima volta dall’assemblea costituente e successivamente in caso di revoca, dimissioni o scadenza dall’assemblea dei soci ordinaria.

I componenti aggiuntivi assumono la carica di consiglieri. Nel caso in cui i componenti il comitato direttivo siano in numero di due, il Consigliere, assume altresì la veste di segretario.

Art. 15) Essi, salvo i primi, che scadranno il 31/12/2024, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il segretario, il tesoriere, mentre il Presidente é eletto dall’assemblea dei soci.

Art. 16) I compiti del comitato direttivo sono:

  1. deliberare sui programmi di attività annuale;
  2. predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;
  3. valutare l’ammissione dei nuovi soci;
  4. predisporre gli atti e i contratti di sua competenza;
  5. predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima;
  6. assegnare i compiti ai suoi membri;
  7. fissare le mansioni agli associati in seno all’ Associazione Sindacale;
  8. deliberare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio nell’interesse dell’ Associazione Sindacale;
  9. autorizzare il compimento di operazioni finanziarie e bancarie di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

Art. 17) Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno 2 (due) dei suoi membri ne facciano richiesta; nel caso in cui sia composto da tre soli membri, quando nei sia fatta richiesta da un membro.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque dei suoi membri fra cui il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni vengono effettuate a mezzo posta almeno 5 giorni prima o con altro mezzo telematico.

Sono, senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio.

Art. 18) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione Sindacale, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l’ Associazione Sindacale stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi. In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente durerà in carica per un triennio.

Il Presidente é rieleggibile.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura l’esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed é responsabile dell’attuazione degli scopi dell’ Associazione Sindacale. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’ Associazione Sindacale. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 19) In caso di assenza od impedimento del presidente e del vice presidente questi possono essere sostituiti temporaneamente e su delega specifica da un consigliere per il solo compimento degli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20) Il segretario dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l’ Associazione Sindacale;

— cura la stesura di verbali di amministrazione;

— cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all’inoltro delle convocazioni;

— svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

Art. 21) Il tesoriere dell’ Associazione Sindacale ha i seguenti compiti:

— predisporre lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all’esame dell’assemblea;

— provvede al tesseramento e all’aggiornamento del libro dei soci;

— aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;

— cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;

— é responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;

— ha la custodia dei beni mobili e immobili dell’ Associazione Sindacale per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;

— controfirmare per autorizzazione ogni operazione bancaria e finanziaria, prevedendosi espressamente che all’apertura di qualsiasi rapporto bancario o finanziario tale clausola venga comunicata per iscritto all’istituto di credito, con rilascio di relativa ricevuta scritta.

TITOLO VI

ESERCIZIO E RENDICONTI

Art. 22). Gli esercizi dell’ Associazione Sindacale chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e` predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo e` convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che dovrà essere convocata per tale adempimento entro il 30 aprile di ciascun anno. Il rendiconto rimarrà depositato presso la sede dell’ Associazione Sindacale nei 15 giorni precedenti alla data di convocazione dell’assemblea per la sua approvazione, ogni associato può prenderne visione ed estrarne copie a proprie spese.

Art. 23) Avanzi di gestione.

All’ Associazione Sindacale e` vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione Sindacale stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni sindacali non lucrative, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’ Associazione Sindacale ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24) Composizione del Collegio dei Probiviri, nomina e organizzazione.

Il Collegio è formato da almeno 3 membri, il membro più anziano ne è il rappresentante

Essi sono eletti dai Soci Ordinari a maggioranza semplice degli intervenuti e restano in carica per tre anni.

I Probiviri possono essere eletti successivamente fino ad un massimo di tre volte.

Il Proboviro anagraficamente più anziano fungerà da Rappresentante del Collegio dei

Probiviri, con il compito di ricevere le richieste di intervento rivolte al Collegio, di indire le riunioni per instaurare i collegi giudicanti, e di conservare il registro delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Inoltre, è potere del rappresentante del Collegio dei Probiviri in accordo col Segretario

decidere se concedere eventuali nulla osta al Presidente per eventuali decisioni di

urgenza estrema ex art. 21 del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri non può intervenire d’ufficio su un caso, ma ogni Socio ha diritto e dovere di richiederne l’intervento nel caso ravveda infrazioni al presente statuto ed ai Regolamenti Attuativi nel comportamento di qualunque altro Socio o Carica Sociale.

Art. 25) Metodologia di giudizio del Collegio dei Probiviri e Collegio Giudicante

Per ogni caso in esame si crea un collegio di tre membri (evitando problemi di conflitto

d’interessi) che prenderà decisioni motivate informandone gli altri organi.

Laddove al Collegio venga chiesto di svolgere le proprie funzioni, i Probiviri si ritrovano e nominano tra loro un collegio giudicante di tre membri, a cui viene assegnato il caso in esame, escludendo dall’elezione al suddetto collegio qualunque proboviro che possa avere interesse in causa o essere sospettato di averlo.

Laddove questo non fosse possibile si provvederà all’assegnazione dei probiviri al collegio giudicante per sorteggio.

Il collegio giudicante, sentite le parti, decide in merito; rendendo poi edotti per iscritto

della propria decisione e delle motivazioni che l’hanno giustificata l’intero Collegio dei

Probiviri e le parti in causa.

Degli effetti della decisione dovrà poi essere reso edotto dal Rappresentante del Collegio dei Probiviri il Segretario della Associazione Sindacale per quanto gli compete.

Delle decisioni del Collegio dei Probiviri e delle motivazioni che le hanno giustificate si

terrà traccia in un apposito registro, che non sarà consultabile se non dai membri del

Consiglio dei Probiviri stesso e dalle parti in causa limitatamente ad ogni singolo giudizio, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge; ciò anche in deroga a quanto stabilito dal presente statuto rispetto alla libera consultabilità di tutti i documenti associativi da parte di tutti i componenti la Compagine Sociale.

TITOLO VIII

REVISORE CONTABILE

Art. 26) Il Revisore legale dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO IX

PATRIMONIO COMUNE

Art. 27) Il patrimonio dell’ Associazione Sindacale é costituito:

— dai beni di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

  • dall’introito delle quote sociali;
  • dalle somme versate dagli associati in relazione a specifici servizi loro resi;
  • da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall’ Associazione Sindacale;
  • da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;
  • da redditi patrimoniali.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l’ Associazione Sindacale.

Le quote del socio non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La medesima quota non è rivalutabile.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO

Art. 28) In caso di scioglimento dell’ Associazione Sindacale, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall’assemblea.

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ Associazione Sindacale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione Sindacale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell’art. 30 ed alle relative norme di attuazione stabilite dall’art. 11 e seguenti del C.C.

TITOLI XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 30) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Parma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L’arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto.

Art. 31) Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’ Associazione Sindacale.

Parma, 25/10/2021