Quando la Corte sceglie l’ordine contro la libertà
C’è un momento, nella storia di ogni ordinamento, in cui le Corti smettono di essere baluardi e diventano muratori. Non costruiscono diritti: riparano crepe nel potere.
La sentenza n. 199 del 2025 della Corte costituzionale italiana appartiene a questo momento.
Non è una sentenza sul Green pass.
Non è una sentenza sull’obbligo vaccinale.
È una sentenza sul perimetro della disobbedienza possibile.
La Consulta dichiara “infondate le questioni di legittimità costituzionale” sollevate dal Tribunale di Catania, ma ciò che davvero dichiara è un’altra cosa: il contratto sociale non è più negoziabile. Chi dissente non è un cittadino, è una variabile di sistema.
La biopolitica fatta diritto
Qui non siamo più nel diritto costituzionale classico. Siamo pienamente dentro la gestione politica dei corpi, della salute, del rischio, della sopravvivenza biologica elevata a valore supremo.
La Corte assume come dato neutro ciò che neutro non è mai stato: le cosiddette “evidenze scientifiche”.
Ma la scienza evocata non è la scienza come metodo critico, aperto, fallibile.
È scienza amministrata, certificata, selezionata, filtrata da apparati statali e para-statali, mai sottoposta a vero contraddittorio costituzionale.
La sentenza afferma che l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni “risponde a una valutazione non irragionevole delle evidenze scientifiche” e costituisce una misura “non sproporzionatamente preordinata a tutelare la salute pubblica”.
Qui il diritto abdica: non valuta, non pondera, non dubita. Recepisce.
La finzione della “scelta individuale”
Uno dei passaggi più gravi della sentenza è quello in cui la Corte afferma che le conseguenze della mancata osservanza dell’obbligo sarebbero “frutto di una scelta individuale”.
È una formula elegante. Ed è una menzogna giuridica.
Quando lo Stato impone un trattamento sanitario e collega al suo rifiuto la perdita del lavoro, del reddito e della piena cittadinanza sociale, non siamo davanti a una scelta. Siamo davanti a una coazione indiretta.
La Corte parla di rilevanza “meramente sinallagmatica” dell’inadempimento, sostenendo che esso renderebbe la prestazione “non conforme alle regole del rapporto”, giustificando così “la preclusione a svolgere l’attività lavorativa e la conseguente privazione della retribuzione”.
Il lavoratore non viene punito penalmente. Viene espulso economicamente. È una sanzione senza nome, proprio per questo più efficace.
Il terzo potere che non rompe il castello
La Corte costituzionale aveva davanti a sé un bivio storico.
Avrebbe potuto riconoscere che lo Stato aveva oltrepassato un limite invalicabile.
Non l’ha fatto.
Una declaratoria di illegittimità avrebbe prodotto effetti sistemici: risarcimenti diffusi, riconoscimento di violazioni massive dei diritti fondamentali, crollo dell’impianto emergenziale, responsabilità politiche e amministrative.
Il castello sarebbe crollato.
E allora il terzo potere ha scelto la compattezza, non la giustizia.
La sentenza diventa così uno strumento di stabilizzazione dell’ordine, non di tutela della Costituzione.
L’articolo 32 svuotato dall’interno
La Corte esclude la violazione dell’articolo 32 della Costituzione, sostenendo che “le evidenze scientifiche disponibili” confermavano l’efficacia del vaccino e che le reazioni avverse gravi sarebbero state “rare o molto rare”, tali da non superare i benefici.
Ma l’articolo 32 non è un bilancio costi-benefici.
È una clausola di civiltà.
Ridurre la persona a statistica significa trasformare il corpo umano in materiale amministrabile.
Il costituzionalismo nasce esattamente per impedire questo.
Qui, invece, la persona concreta scompare. Resta l’individuo astratto, sacrificabile, funzionale alla tenuta del sistema sanitario e produttivo.
La dignità negata con linguaggio neutro
La Corte afferma che l’obbligo di sottoporsi a tampone “non è lesivo della dignità personale” perché “non implica alcun apprezzamento negativo della persona” e “non appare in grado di provocare sofferenze fisiche significative”.
La dignità viene così ridotta a parametro biologico minimo: finché non c’è dolore fisico rilevante, non c’è violazione.
È la cancellazione della dignità come valore morale e giuridico, sostituita da un criterio tecnico.
Un precedente che non si fermerà
Questa sentenza non riguarda il passato.
Riguarda il futuro.
Stabilisce un principio devastante: in nome dell’emergenza, il lavoro può essere sospeso senza reddito, il corpo trasformato in condizione di accesso ai diritti, la libertà degradata a concessione amministrativa.
Oggi è il vaccino.
Domani sarà altro.
Quando una Corte legittima tutto questo, non tutela la Costituzione: la riscrive senza dirlo.
Il contratto sociale è rotto
Il patto implicito tra cittadino e Stato era semplice: rinuncia a una parte della libertà in cambio della garanzia che il corpo resti inviolabile senza consenso.
Quel patto è stato infranto.
La sentenza n. 199 non lo ricuce. Lo certifica.
Non siamo davanti a un errore.
Siamo davanti a una scelta di campo.
Quando le Corti scelgono l’ordine contro la libertà, la legittimità resta.
Ma l’autorità morale si perde.
Chiamata ai cittadini consapevoli al diritto di resistenza
Questa sentenza non interpella tutti, e non pretende di farlo. Parla solo a chi ha compreso che, con la decisione della Corte costituzionale, non è stato chiuso un contenzioso giuridico, ma sigillata una frattura profonda tra l’ordinamento e la persona. Mentre molti proseguono nel loro beato oblio, rassicurati dal luccichio delle feste natalizie e dalla retorica della normalità ritrovata, questa pronuncia consegna definitivamente l’uomo al tritacarne di una società che lo tollera solo come funzione, dato, variabile sanitaria o produttiva. A chi vede, a chi sa, a chi non accetta che tutto questo venga archiviato come “necessario”, spetta ora un compito sobrio e difficile: non dimenticare, non assolvere, non normalizzare. Custodire la memoria di ciò che è stato violato, ricostruire un linguaggio dei diritti che rimetta la persona al centro, opporre coscienza dove il diritto ha scelto l’ordine. Perché dopo questa sentenza è chiaro: se le istituzioni non difendono più l’uomo, sarà l’uomo consapevole a dover difendere, da solo, l’idea stessa di diritto.
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