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IL MITO DELLA MONETA DIGITALE E LA VERITÀ SULL’USO DEL CONTANTE


Nel silenzio generale, si va radicando l’idea che carte di credito, carte di debito, bonifici e assegni siano “denaro”. Ma la realtà giuridica – quella che ancora tiene in piedi l’ordinamento – è diversa. Ed è tempo di ricordarla con fermezza.

Le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente corso legale.
Lo dice chiaramente l’art. 1277 c.c.: “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.”

Il creditore non può rifiutare il pagamento in moneta legale.
Lo ribadisce l’art. 1182 c.c., che impone il pagamento al domicilio del creditore con i mezzi previsti dalla legge. E tra questi non figurano le cessioni di credito verso le banche.

Carte di credito, carte di debito, bonifici, assegni: non sono moneta, ma mezzi di pagamento fondati su rapporti di credito tra utente e banca. In altre parole: sono cessioni di credito bancario. Non estinguono direttamente l’obbligazione, ma solo quando e se il credito si realizza. Sono strumenti derivati, non sostitutivi.

L’Euro digitale, quando verrà varato, sarà vera moneta: sarà moneta digitale a corso legale. Non così gli strumenti sopra citati. Confondere i due piani significa sovvertire l’ordine giuridico e dare per estinto un debito che, in realtà, lo è solo per tolleranza.

Per questo è essenziale conoscere la realtà giuridica.
Per questo è illegittimo rifiutare il contante: il pagamento con moneta legale non può essere rifiutato da nessuno, neppure da soggetti pubblici o esercenti privati. Ogni rifiuto è contrario all’ordine pubblico economico.

Sono dunque illegittime tutte le imposizioni di uso esclusivo di PagoPA o simili piattaforme.
Il Codice Civile è norma generale e fondativa del sistema: le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale, per quanto “speciali”, non possono derogare ai principi fondamentali del diritto privato, a meno di non dichiarare guerra aperta allo Stato di diritto.

Imporre l’utilizzo di strumenti privati e fiduciari al posto della moneta legale significa capovolgere l’architettura costituzionale del pagamento e della proprietà.

Invitiamo pertanto tutti i cittadini, professionisti e pubbliche amministrazioni a rileggere gli articoli del Codice Civile, a riconoscere la gerarchia delle fonti e ad agire di conseguenza: il che significa ovviamente continuare ad utilizzare carte di credito, bonifici, assegni, ecc. ma come scelta consapevole ed autonoma e non come imposizione calata dall’alto.

Per modelli di diffida e intimazione in materia di PagoPA e rifiuto del contante, si rimanda agli articoli pubblicati sul nostro sito.


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