La circolare dell’8/9/2023 del Ministero della Salute
La premessa
Il Ministero della Salute, preoccupatissimo di non abbassare la guardia in materia di Covid 19 e di tanti altri virus, in un vero e proprio scenario di psicosi sanitaria, ha varato una circolare, pochi giorni fa, con la quale invita e consiglia le varie strutture e relativi responsabili, ad effettuare tamponi a tutto spiano sui poveri malcapitati che per motivi, purtroppo seri, avessero l’avventura di avvicinarsi ai vari nosocomi et similia.
Il contenuto della circolare e relative osservazioni critiche
La circolare esordisce in questo modo:
“Esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei
documenti nazionali e internazionali citati nell’allegato 1″
senza però spiegare, seppur succintamente, salvo il rimando ad alcuni link il cui contenuto, particolarmente non aggiornato e di difficile lettura, appare in ogni caso di un tenore tale da non giustificare, nel suo complesso la nuova stretta sui tamponi. Si tratta, quindi, di una introduzione di mero stile.
La circolare continua, poi, in questo modo:
si forniscono raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all’approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2
lasciando trasparire, in modo alquanto evidente, mediante l’utilizzo delle parole “raccomandazioni” ed “opportuno”, la non obbligatorietà dell’effettuazione dei test.
Gli estensori della circolare, poi, presi da indomabile ed incontrollabile scrupolo, timorosi della non sufficienza delle loro raccomandazioni, aprono una prateria vasta nella quale i direttori sanitari, ove caso mai fosse scoppiata una peste locale da tenere sotto controllo, possano dare sfogo al loro zelo prescrittivo imponendo test più ampi e stringenti. Si legge, infatti:
resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione
Come rilevato plurime volte, si è, anche in questo caso, alla presenza di una delegificazione della delegificazione: una circolare non può imporre obblighi incidenti sulla libertà delle persone, in violazione dell’art. 13 della Costituzione, così come non può attribuire poteri in bianco ai direttori sanitari. La normativa del Governo Conte, pur criticabilissima, si ricorda, impose gli obblighi relativi ai test antigenici mediante disposizioni contenute in decreti legge o, quanto meno, in dpcm.
La circolare, prosegue poi, indicando una elencazione di casi, al verificarsi dei quali, è indicata ma non obbligatoria l’effettuazione dei test, ed in particolare:
Nell’ipotesi di Accesso in Pronto Soccorso e accesso per ricovero nelle strutture sanitarie
- per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19;
- per i pazienti che all’anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni;
- per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio;
Le ipotesi, quindi, previste dalla circolare hanno ad oggetto:
- i pazienti (e non quindi altri soggetti)
- che presentano sintomi Covid – 19 (senza precisare poi quali essi siano: tosse? Febbre? Appare evidente come i sintomi Covid 19 appaiono del tutto generici, con la conseguenza che sotto questo profilo la circolare appare del tutto pleonastica ed indefinita)
- i pazienti che sono stati a contatto con soggetti ammalati Covid 19 negli ultimi 5 giorni
- tutti i pazienti, anche asintomatici, che vengono trasferiti in reparti ad altro rischio (senza specificare quali essi siano): questo passaggio sta a significare che, in tali ipotesi, i tamponi saranno eseguiti indiscrimantamente.
Nell’ipotesi di accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie:
La circolare precisa che:
Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura.
Anche in questa ipotesi la circolare non introduce un obbligo, non essendo idonea a farlo, ma si limita ad indicare, consigliare, l’effettuazione dei tamponi.
La circolare chiude, infine, con un richiamo generale sia ai visitatori delle strutture che al personale sanitario, per i reparti sensibili: ove presentano sintomi compatibili con COVID-19, sulla cui indefinitezza già ci siamo espressi, devono evitare di accedere alle succitate strutture, usando una terminologia forte e suggestiva, giungendo, con un virtuosismo lessicale, ad introdurre un divieto, la dove la stessa circolare non potrebbe, stabilendo che questi soggetti devono evitare di accedere. L’analisi logica di questa frase è che essi, i visitatori, quando sono affetti da sintomi (indefiniti) compatibili col Covd 19, sono fortemente consigliati di non accedere alla struttura. Anche in questo caso si tratta, quindi, finalisticamente di un consiglio.
Alla ricerca dei virus dell’universo mondo
In uno slancio di ardore missionario e combattivo, teso a fronteggiare una molteplicità di virus, insidiosi del nostro tranquillo vivere, la circolare stabilisce poi:
Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio:
- virus influenzali A e B,
- VRS,
- Adenovirus,
- Bocavirus,
Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, - Metapneumovirus,
- virus Parainfluenzali,
Rhinovirus, - Enterovirus
Trattandosi di esempi, alcuni zelanti direttori sanitari, sperando che essi siano, comunque, uno sparuto numero, potranno sbizzarrirsi, con costi a carico del Sistema sanitario, nella ricerca di “tantissimi”, (come direbbe Aldo del famoso Trio), altri virus.
Non sussiste alcun obbligo normativo al tampone
Come recita il comma 5, dell’art. 1 dell’ordinanza del 28 aprile 2023 del Ministero della salute
“Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis «Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie» del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 4, comma 1 lettera b) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e’ stato abrogato dall’art. 7-ter, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199″.
Un giudizio severo
Le conclusioni, a commento finale di questa circolare, fondamentalmente inutile nella sua portata non innovativa, in quanto pleonastica e ripetitiva, appaiono, necessariamente, dover essere particolarmente severe:
- La recente esperienza dei test antigenici nel periodo Covid 19, ha portato a concludere per la loro complessiva inattendibilità, come del resto affermato dall’inventore del procedimento PCR , Kary Mullis, deceduto nel 2019, che sta alla loro base;
- l’inevitabile e significativo incremento dei test, in conseguenza della circolare, porterà ad evidenziare, in modo artificioso, l’incremento dei nuovi casi di Covid 19, e sue varianti, quale necessario presupposto di nuove campagne vaccinali ed, in subordine, nuove misure restrittive;
- la circolare pur non introducendo obblighi, non potendolo fare, nella completa colpevole disattenzione dei cultori, invero i più, allineati del diritto, sposta, ancora unva volta, il baricentro della normazione, da primaria (attraverso la legge) a sub secondaria (la circolare) col risultato di comprimere diritti fondamentalissimi della persona, a discrezione di decisioni dell’apparato burocratico, senza il controllo del Parlamento.
Cosa possono fare i cittadini
Ogni cittadino deve, innanzitutto, agire con senso di responsabilità ed autonomia, valutando esso stesso, in primis, quando le proprie condizioni di salute, sconsiglino l’accesso presso strutture sanitarie.
Detto questo occorre essere consapevoli del fatto che può essere opposto, proprio facendo leva sulla circolare dell’11 agosto e sull’ordinanza del 28 aprile 2023, un valido rifiuto alla richiesta di effettuazione del test antigenico, esibendo ai richiedenti i documenti normativi citati, chiedendo loro di evidenziare in quale parte dei relativi testi si possa rinvenire tale obbligo, evidenziando come il rifiuto di ricovero o cure, possa, fra le altre, integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 328 del codice penale, avente ad oggetto i “rifiuto di atti d’ufficio”.
SCARICA: circolare 11 agosto 2023;
SCARICA: ordinanza 28 aprile 2023
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