Sanzione over 50: incerta la sua applicazione col venir meno dell’obbligo

L’obbligo vaccinale per gli over 50 è venuto meno il 15 giugno 2022, così come disposto dallo stesso D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, che lo ha introdotto.

Occorre, allora, chiedersi se possa considerarsi tuttora legittima l’irrogazione della sanzione dei 100 euro ai “trasgressori”.

Come ben conosciuto, nell’ambito del diritto penale esiste il principio del favor rei e dell’abolitio criminis, tale per cui una persona non può essere punita se, prima della conclusione del processo, la fattispecie di reato viene meno.

Per quanto riguarda, le sanzioni fiscali, sussiste una norma precisa: l’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997, stabilisce che: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.

La sanzione dei 100 euro pur non avendo natura fiscale coinvolge oltre che le aziende sanitarie locali, anche Agenzia Entrate ed Agenzia Riscossione. Il suo accertamento è ibrido mentre la fase riscossiva è di natura marcatamente fiscale, tale per cui appare del tutto sensato supporre che la norma sopra richiamata sia applicabile anche a tale fattispecie.

In ogni caso, il principio del favor rei deve essere considerato un vero e proprio principio generale immanente al nostro sistema giuridico.

Inoltre, in sé la norma appare del tutto irrazionale, non potendosi giustificare la sussistenza di un obbligo a scadenza, dal 15 febbraio sino al 15 giugno.

Da un punto di vista pratico, tale contestazione può certamente essere eccepita ad Agenzia Riscossione, così come all’Azienda Sanitaria competente, nell’ipotesi di notifica dell’avviso di avvio del procedimento, così come potrà essere riversata nell’eventuale successivo ricorso avanti il giudice di pace a fronte della concreta irrogazione della sanzione.

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