Il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 14 giugno, fa proprie, in particolare, le motivazioni del provvedimento (ordinanza) del Tribunale di Catania del 14 marzo 2022, che ha sollevato questione di costituzionalità, condividendone ampiamente le argomentazioni.
In estrema sintesi: la sospensione senza alcuna retribuzione si pone in contrasto con gli articoli 2, 3, 32 comma 2, oltre che 36 della Costituzione, venendo, quindi, pienamente in rilievo la questione della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5 del D.L. 44/2021.
In particolare, secondo il Tribunale di Roma, è da considerarsi illegittima la sospensione senza la corresponsione di alcun emolumento, nemmeno di tipo alimentare, seppur previsto dalla contrattazione collettiva nelle ipotesi di sospensione cautelare o disciplinare.
Il giudice, all’esito di tali argomentazioni, ha sospeso il giudizio in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale.
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